Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2436
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| Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2021
Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta corte
Onorevoli Senatori – La necessità di interventi di riforma sul funzionamento delle istituzioni di autogoverno ha la sua ragion d'essere indipendentemente dalla crisi che sta attraversando attualmente la magistratura. Tuttavia le preoccupazioni destate dai recenti fatti di cronaca rendono ancor più necessario e urgente un intervento di riforma.
Molti sono gli strumenti che possono essere messi in opera per superare tale situazione, che è grave e suscettibile non solo di spezzare il rapporto di fiducia tra magistratura e cittadini, ma anche di far venire meno – nel dibattito pubblico e nella pratica politica e istituzionale – la coscienza della specificità del valore sotteso alla proclamazione costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
Principi e valori che, come noto, rappresentano un presidio fondamentale del principio di separazione dei poteri il quale, a sua volta, costituisce fondamentale garanzia democratica, soprattutto nella prospettiva della tutela delle minoranze sociali e politiche rispetto alle condotte delle maggioranze, come generate dal circuito dell'indirizzo politico.
Intervenire con specifiche riforme degli organi di autogoverno della magistratura appare pertanto necessario per preservare equilibri fondamentali nel quadro della forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione e, a ben vedere, della stessa forma di Stato. La democrazia pluralista, con il suo apparato di garanzie, a partire dalla piena effettività del principio di separazione dei poteri, non potrà infatti che trarre beneficio da un irrobustimento delle garanzie di autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario in tutte le sue articolazioni, ordinarie e speciali in raccordo con gli altri poteri dello Stato.
Spetta alla politica, dunque, fornire una risposta efficace e in tempi il più rapidi possibili con un intervento nel segno delle riforme e con la consapevolezza che dovrà essere anzitutto la magistratura a trovare in sé stessa le risorse, culturali e istituzionali, per una sua radicale autorigenerazione e per recuperare al dibattito il pluralismo della cultura giuridica. Diversamente, qualsiasi intervento sul sistema dell'autogoverno, a partire da quello recato dal presente disegno di legge di revisione costituzionale, non potrà che rivelarsi inutile.
Muovendo da questi presupposti, il presente disegno di legge di revisione costituzionale si pone nella prospettiva di rafforzare l'autorevolezza e, con essa, il fondamentale rilievo pubblico della funzione disciplinare nei confronti dei magistrati; anzitutto, nella prospettiva di evitare quanto più possibile commistioni tra l'esercizio della giurisdizione disciplinare e la partecipazione alle attività di vera e propria gestione della magistratura.
Allo stesso modo appare necessario intervenire sugli strumenti di controllo dei provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura, in ambito organizzativo e di gestione delle carriere, ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione, nonché degli analoghi provvedimenti adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Pertanto, in sinergia con le proposte di riforma del Consiglio superiore della magistratura, il presente disegno di legge costituzionale intende fornire un ulteriore forte segnale, istituendo un'Alta corte cui affidare il controllo sugli atti adottati in ambito organizzativo e sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, di quella contabile, di quella militare e di quella tributaria.
Il presente disegno di legge di revisione costituzionale si compone di un unico articolo, che introduce nel testo della Costituzione gli articoli da 105-bis a 105-quinquies.
L'articolo 105-bis individua la funzione dell'Alta corte, vale a dire quella di pronunciarsi sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nonché sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.
Si riuniscono così in un solo organo – di rilievo costituzionale e composto in modo tale da garantirne assoluta autorevolezza, indipendenza e imparzialità – gli strumenti di controllo sui provvedimenti organizzativi e disciplinari adottati dagli organi di autogoverno.
L'articolo 105-ter è invece relativo alla composizione dell'Alta corte. Al fine di garantire la massima autorevolezza e indipendenza dell'organo, le modalità di composizione sono ricalcate su quelle della Corte costituzionale. Si prevede, infatti, che l'Alta corte sia composta da quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Analogamente modellati sulla disciplina della Corte costituzionale sono i requisiti per accedere all'ufficio di giudice dell'Alta corte, vale a dire l'essere magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, ovvero professori ordinari di università in materie giuridiche o avvocati dopo venti anni di esercizio. Il terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 105-ter dettano alcune disposizioni essenziali in materia di durata in carica dei giudici e dell'organo, di organizzazione interna e di incompatibilità, rinviando alla legge per l'adozione di disposizioni di dettaglio. Si prevede in particolare, a) che i giudici durino in carica sei anni senza possibilità di rinnovo; b) che l'Alta corte elegga al suo interno un o una Presidente, che dura in carica un triennio e non è rieleggibile; c) che l'ufficio di giudice sia incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale e con l'esercizio della professione di avvocato, rinviando alla legge per la determinazione di ulteriori cause di incompatibilità.
L'articolo 105-quater disciplina le modalità secondo le quali l'Alta corte esercita le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 105-bis. Si prevede, in particolare, che i giudizi di primo grado siano affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Il terzo comma prevede che nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio sia composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione.
Quanto alle controversie in sede di impugnazione, il quarto comma prevede che esse siano definite dall'Alta corte in composizione plenaria. Il quinto comma stabilisce che contro le decisioni dell'Alta corte in composizione plenaria non è ammessa alcuna impugnazione, mentre il sesto comma reca una disposizione generale in merito all'applicabilità delle disposizioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.
L'articolo 105-quinquies, infine, disciplina la prima composizione dell'Alta corte prevedendo che, dopo quattro anni dal primo insediamento, si proceda alla estrazione a sorte di due giudici eletti dal Parlamento, due eletti delle supreme magistrature e due nominati dal Presidente della Repubblica, che decadono. Due mesi prima della scadenza del termine si provvede alla designazione dei giudici destinati a sostituire quelli che decadranno. Il secondo e il terzo comma istituiscono rispettivamente una riserva di legge costituzionale relativa alle condizioni, alle forme e ai termini di proponibilità dei giudizi dinanzi all'Alta corte, nonché alle garanzie di indipendenza dei giudici della Corte e una riserva di legge ordinaria relativa alle altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Alta corte.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti i seguenti:
« Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:
sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.
Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.
I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto.
L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione.
I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato.
Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione.
Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria.
Contro le decisioni dell'Alta corte in composizione plenaria non è ammessa alcuna impugnazione.
Le disposizioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.
Art. 105-quinquies. Per la prima composizione dell'Alta corte, dopo quattro anni dal suo primo insediamento si procede all'estrazione a sorte di due giudici eletti dal Parlamento, due eletti delle supreme magistrature e due nominati dal Presidente della Repubblica, che decadono. Due mesi prima della scadenza del termine si provvede alla designazione dei giudici destinati a sostituire quelli che decadranno.
Con legge costituzionale sono stabiliti le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi dinanzi all'Alta corte e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Alta corte ».