Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2469
Azioni disponibili
Art. 25.
(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate ».