Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2469

Art. 22.

(Norme in materia di servizi postali)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie ».

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: « operatori di comunicazione » sono inserite le seguenti: « e postali » e dopo le parole: « amministrazioni competenti, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, »;

b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: « operatori del settore delle comunicazioni » sono inserite le seguenti: « e del settore postale ».