Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2469

Capo VI

CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 19.

(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto »;

b) ai commi 5 e 6, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

Art. 20.

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo e, in caso di inadempienza, interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento e il cui mancato rispetto comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 98, comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione ».

Art. 21.

(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

« 3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso ».

Art. 22.

(Norme in materia di servizi postali)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie ».

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: « operatori di comunicazione » sono inserite le seguenti: « e postali » e dopo le parole: « amministrazioni competenti, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, »;

b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: « operatori del settore delle comunicazioni » sono inserite le seguenti: « e del settore postale ».