Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2469
Azioni disponibili
Art. 32.
(Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti)
1. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ogni soggetto competente alla nomina istituisce una « Commissione tecnica per la selezione delle candidature a presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti », di seguito denominata « Commissione ». Il presidente della Camera dei deputati, il presidente del Senato della Repubblica e le Camere provvedono, nell'ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.
2. Ciascuna Commissione è composta da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza, nel rispetto del principio della parità di genere.
3. La Commissione, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute, a seguito di un avviso pubblico, dai soggetti competenti alla nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti di ciascuna autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l'autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere. Ai fini di cui al presente comma, la Commissione può procedere ad audizioni dei candidati. Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, l'istituzione della Commissione e la trasmissione della lista di cui al primo periodo devono avvenire con congruo anticipo.
4. Ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le competenze per la nomina dei membri di ciascuna autorità di cui al comma 1, i soggetti competenti nominano il presidente e i componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa ai sensi del comma 3.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
6. I presidenti e i componenti delle autorità di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono nelle funzioni fino al termine del loro mandato.