Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2469
Azioni disponibili
Art. 7.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.
2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.