Legislatura 18ª - Dossier n. 149 DE
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Sessione II: la dimensione interna della politica dell’UE in materia di migrazione e asilo un anno dopo la presentazione del Patto
La riunione interparlamentare dovrebbe approfondire le questioni relative alla politica interna di migrazione e asilo dell’UE, con particolare riguardo all’iter legislativo delle proposte normative in materia presentate dalla Commissione europea nel settembre del 2020. In particolare, secondo quanto riportato nel programma della riunione, i punti oggetto di discussione potranno includere (non in maniera esclusiva) i seguenti argomenti:
in che modo i Parlamenti considerano i progressi compiuti e l’attuale nodo gordiano legislativo, e come possono contribuire alla discussione e all'accelerazione nella ricerca di una posizione comune dell'UE;
l’attuazione di una gestione efficace delle frontiere garantendo nel contempo il rispetto dei diritti umani nella politica dell'UE in materia di migrazione e asilo, e le relative criticità;
l’equilibrio tra principio di responsabilità e meccanismo di solidarietà sostenibile; in particolare la riunione è volta a valutare in che modo i Parlamenti possano contribuire alla definizione di un approccio globale dell'UE in materia di asilo e migrazione, e quale valore aggiunto potrebbe rappresentare l'Agenzia europea per l’asilo.
Dati statistici
Secondo l’UNHCR, dall’inizio del 2021 (dati aggiornati al 28 novembre 2021) i rifugiati e migranti giunti via mare in Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta ammontano a 104.400 di cui circa 62.500 in Italia; circa 37.300 in Spagna; oltre 8 mila in Grecia (cui devono aggiungersi circa 3.500 arrivi via terra). Sono circa 1.500 gli sbarchi a Cipro e circa 600 a Malta.
L’UNCHR stima circa 1600 persone tra morti e dispersi in mare.
Di seguito, i grafici recante il trend mensile degli sbarchi nell’UE lungo tutte le rotte del Mediterraneo nel 2021, comparato con l’anno precedente, e l’andamento complessivo annuale a partire dal 2015 (Fonte UNHCR).

Di seguito il trend settimanale degli sbarchi in Italia a partire da dicembre 2020 (Fonte UNHCR)
Secondo l’EASO, Ufficio europeo per l’asilo, le domande di protezione internazionale registrate dagli Stati membri nel settembre 2021 si attestano a circa 70 mila; alla fine di settembre risultano pendenti circa 345 mila domande registrate dagli Stati membri, con una diminuzione del 5 per cento rispetto all’anno precedente.
Di seguito un grafico recante l’andamento delle domande di protezione internazionale registrate dagli Stati membri negli ultimi due anni (la parte delle colonne in blu rappresenta il volume delle domande di prima istanza; la parte celeste corrisponde a domande ripetute) (Fonte EASO)

Secondo UNHCR dall’inizio dell’anno alla fine di settembre sono circa 35.600 le domande di protezione registrate dall’Italia.
Di seguito grafici recanti il numero complessivo di domande di asilo registrate in Italia nel 2020 e nel 2021, e i trend mensili dei rispettivi anni (Fonte UNHCR)
Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo
Presentato nel settembre del 2020, il Patto(3) rappresenta un insieme di proposte, anche normative, con le quali la Commissione europea ha inteso aggiornare i vari profili della politica di migrazione e asilo dell’UE. In particolare, l’iniziativa include per i profili di politica interna misure che concernono, tra l’altro: i controlli alle frontiere esterne dei cittadini stranieri che non rispettano i requisiti per l'ingresso nell'UE, comprese le persone salvate in una operazione SAR (ricerca e soccorso, search and rescue) nelle acque europee; le procedure di asilo; una revisione parziale delle norme previste dal cosiddetto regolamento di Dublino; meccanismi di solidarietà da parte degli Stati dell’UE nei confronti dei Paesi membri più esposti ai flussi, compresa una disciplina per la gestione di situazioni di crisi e di forza maggiore causate da pressioni migratorie ingenti.
Il pacchetto include, tra l’altro, le seguenti proposte. In particolare:
- la proposta di regolamento (COM(2020)610) sulla gestione della migrazione e l’asilo, oltre a riscrivere parzialmente il regime Dublino (senza intaccarne nella sostanza il principio dello Stato di primo approdo), istituisce un sistema di solidarietà nei confronti degli Stati membri esposti ai flussi, contemplando misure di sostegno anche in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare. La solidarietà può assumere la forma dei ricollocamenti, delle misure di sostegno ai sistemi nazionali di asilo, di interventi sul piano dell’azione esterna volta a sollecitare la cooperazione degli Stati terzi. Il nuovo regime introduce, inoltre, un nuovo strumento, la sponsorizzazione dei rimpatri, in base al quale uno Stato membro può impegnarsi a sostenere un altro Stato membro nel rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante un meccanismo in forza del quale, agendo in stretto coordinamento con tale Stato membro beneficiario, adotta misure per effettuare il rimpatrio di detti cittadini di paesi terzi dal suo territorio;
- la proposta di regolamento (COM(2020)612), dispone attività preliminari di accertamento alle frontiere per l’avvio delle diverse procedure cui deve sottoporsi lo straniero ai fini dell’ingresso o dell’allontanamento dallo Stato membro (cosiddetto screening). Tali procedure dovrebbero essere applicabili nei confronti di tutti i cittadini di Paesi terzi che non hanno i requisiti previsti dal Codice frontiere Schengen per l’ingresso nel territorio, anche qualora facciano domanda di protezione internazionale, o di coloro che sono sbarcati a seguito di un’operazione di soccorso in mare. Gli accertamenti includono: controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità; verifiche dell'identità; registrazione dei dati biometrici; controlli volti a verificare che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna. Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi ad essi sottoposti alla frontiera esterna non sono autorizzati a entrare nel territorio dell'Unione;
- l’elemento chiave della proposta modificata di regolamento (COM(2020)611), che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione, consiste nell’estensione dei casi cui si applicherebbe la procedura di esame delle domande di asilo (ed eventualmente di rimpatrio) alla frontiera. La nuova misura prevede che tale tipologia di iter per la concessione della protezione internazionale sia applicata ai richiedenti asilo provenienti da Paesi terzi con tassi di riconoscimento del diritto di asilo pari o inferiori al 20 per cento. I richiedenti sottoposti a procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzati ad entrare nel territorio dello Stato membro;
- la proposta di regolamento (COM(2020)613) sulle situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo stabilisce una serie di deroghe al regime di solidarietà citato, nonché alle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera, e introduce la protezione immediata nelle situazioni di crisi, disponendo l’abrogazione della direttiva sulla protezione temporanea. Per situazione di crisi si intende una situazione eccezionale (o anche il solo rischio) di afflusso massiccio di cittadini di Paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, particolarmente critica per il sistema di asilo e di gestione della migrazione di uno Stato membro.
3) Le iniziative normative presentate nell’ambito del Patto sono tuttora all’esame della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati nell’ambito del dialogo politico. Si ricorda altresì che sul Patto la Commissione 14a del Senato con risoluzione del 19 gennaio 2021 ha adottato un parere motivato nell’ambito della verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Per approfondimenti si rimanda ai Dossier n. 47 "Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" e n. 34 "Audizione, in videoconferenza, della Commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson".
Lo stato dei negoziati
L’obiettivo ricercato dalla Commissione europea è l’approvazione di un pacchetto complessivo che individui il giusto equilibrio tra i principi di responsabilità e di solidarietà sanciti dal Trattato nel settore della migrazione.
Con tale espressione la Commissione europea si riferisce alla necessità di promuovere un equilibrio tra gli interessi e le esigenze di tutti gli Stati membri, che può essere raggiunto assicurando, da un lato, che ogni Stato membro rispetti i propri obblighi in materia di gestione delle domande d'asilo di cui è responsabile, dall’altro che sia previsto un meccanismo di solidarietà strutturato e prevedibile, che faccia sì che nessuno Stato membro debba sopportare un onere sproporzionato.
Il Consiglio europeo del 21-22 ottobre 2021 ha, tra l’altro, ribadito nelle sue conclusioni l’opportunità di proseguire gli sforzi volti a ridurre i movimenti secondari e garantire un giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà fra gli Stati membri.
Si ricorda che nella seduta del 20 ottobre 2021, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la Camera dei deputati ha approvato la risoluzione 6-00197, con la quale ha tra l’altro impegnato il Governo a realizzare ogni utile progresso per arrivare ad una gestione strutturale europea del fenomeno migratorio, superando l'evidente stallo negoziale e politico relativo alla gestione dei flussi migratori e sul Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo; a tal fine, la risoluzione ha altresì impegnato il Governo delineare una politica migratoria comune dell'Unione europea – che sia parte integrante della sua azione esterna, dando effettiva attuazione ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità degli Stati membri, anche sul piano finanziario come previsto dall'articolo 80 TFUE basata sulla solidarietà tra Stati Membri – e che sia dotata degli adeguati strumenti finanziari per contrastare le rotte dell'immigrazione irregolare in particolar modo nel Mar Mediterraneo, prevedendo strumenti efficaci a favorire l'effettiva cooperazione dei Paesi di origine e transito.
L’iter legislativo del pacchetto sconta una serie di difficoltà a causa dei differenti interessi in campo rappresentati dagli Stati membri riconducibili alle rispettive collocazioni geografiche.
I Paesi cosiddetti Med - 5 (Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro) hanno sin dall’avvio dei negoziati contestato lo sbilanciamento che potrebbero determinare le nuove procedure e che si può riassumere nei seguenti termini: a fronte di un meccanismo che aumenta gli oneri procedurali e di detenzione nei Paesi di primo ingresso, non si riscontrerebbe un meccanismo di solidarietà altrettanto certo e obbligatorio; in particolare viene messa in evidenza la problematicità di un sistema che formalmente definisce le misure di solidarietà obbligatorie ma caratterizzate da flessibilità al momento della loro attuazione; a tale considerazione i Med 5 aggiungono, quale ulteriore elemento di criticità, l'assunto della finzione giuridica del non ingresso in territorio europeo degli arrivi irregolari, quale espediente non applicabile alla specificità delle frontiere marittime. Gli stessi Paesi hanno congiuntamente sottolineato la necessità di istituire un meccanismo europeo gestito a livello centrale, per facilitare i rimpatri su richiesta degli Stati interessati.
Il Governo italiano ha altresì ribadito più volte la necessità di considerare le misure contenute nel Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo secondo una logica di pacchetto, cioè basato su un giudizio onnicomprensivo e interconnesso delle singole proposte normative che lo contengono.
Si ricorda infine che le citate iniziative normative nell’ambito del Patto sono state inserite nell’allegato III (proposte prioritarie in sospeso) incluso nel Programma di lavoro per il 2022 della Commissione europea.
Recenti iniziative
Nell’ambito del nuovo Patto, il 29 settembre 2021, la Commissione europea ha presentato: la citata relazione con la quale fa il punto sui progressi compiuti e sui principali sviluppi della politica in materia di migrazione e asilo nell'ultimo anno e mezzo; un nuovo piano di azione contro il traffico dei migranti; una relazione sull’applicazione della direttiva 2009/52 (CE) recante provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Con il citato Piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021 - 2025) la Commissione europea, in collaborazione con l'Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, intende:
- sviluppare insieme ai Paesi terzi partenariati operativi per la lotta contro il traffico di migranti;
- sviluppare strumenti operativi, giuridici, diplomatici e finanziari a disposizione per rispondere alla strumentalizzazione della migrazione irregolare da parte degli attori statali, anche adottando misure conseguenti in vari settori politici quali i visti, gli scambi commerciali, lo sviluppo, l'assistenza finanziaria (la sospensione parziale dell'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti con la Bielorussia, proposta dalla Commissione, è un esempio di tali misure);
- migliorare l'attuazione del quadro giuridico per sanzionare i trafficanti, anche attraverso il protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e, all'interno dell'UE, il "pacchetto sul favoreggiamento";
- migliorare l'attuazione del quadro giuridico per la protezione dallo sfruttamento, incluse la direttiva antitratta, la direttiva sui diritti delle vittime, la direttiva riguardante il titolo di soggiorno e la direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro;
- rispondere all'evoluzione delle pratiche online nonché degli strumenti che facilitano il traffico, rafforzando la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e le agenzie dell'UE;
- aumentare la ricerca e la raccolta di dati per una migliore comprensione delle tendenze migratorie, della natura e della portata delle reti criminali, delle ripercussioni delle politiche antitraffico e del modus operandi delle reti criminali.
La relazione sull’applicazione della direttiva 2009/52 (CE) recante provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare affronta l'uso inefficiente da parte degli Stati membri delle norme sulle sanzioni, delle misure di protezione e delle ispezioni volte a individuare i datori di lavoro che commettono abusi e a proteggere i migranti dallo sfruttamento. La Commissione intende: promuovere il dialogo con le autorità degli Stati membri e i portatori di interessi, anche attraverso il rilancio, nel 2021, del gruppo di esperti ad hoc sulla migrazione irregolare previsto dalla direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro; sostenere la condivisione di buone prassi collaborando con i portatori di interessi, quali le autorità nazionali del lavoro e quelle competenti per l'immigrazione, i sindacati, le organizzazioni della società civile, le parti sociali, le organizzazioni internazionali e la piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato; monitorare l’effettiva applicazione della direttiva, avviando, se del caso, procedure di infrazione.
Riforma dell’EASO (Agenzia dell’UE per l’asilo)
L’11 dicembre 2021 il Parlamento europeo ha adottato la sua prima lettura circa la riforma dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, il cui iter legislativo era stato avviato già nel 2016 e aveva registrato un secondo tentativo da parte della Commissione europea, segnatamente con la proposta modificata di regolamento presentata nel settembre del 2018.
L’approvazione da parte della Plenaria conferma il testo negoziato con il Consiglio dell’UE, il cui via libera è atteso per quanto riguarda l’adozione formale del regolamento.
Secondo il nuovo quadro giuridico il mandato prevede che la nuova Agenzia fornisca assistenza operativa e tecnica su richiesta ai Paesi dell’Unione.
Le forme di sostegno prevedono, fra le altre cose, l'aiuto all'identificazione e alla registrazione di cittadini di paesi terzi e l'assistenza alle autorità nazionali nella gestione della procedura di protezione internazionale - anche in situazioni di crisi, di ricollocazione e di reinsediamento - e più in generale nell'attuazione del sistema europeo comune di asilo.
All’Agenzia L’agenzia avrà anche il compito di sviluppare standard operativi, indagini e linee guida, nonché di fornire formazione su questioni relative all'asilo.
Il nuovo regime prevede che l'Agenzia istituisca un responsabile per il rispetto dei diritti fondamentali a capo di un nuovo sistema di denuncia, e per la promozione di tali valori nella politica di asilo dell'UE.
In particolare, l’articolo 51 prevede che qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni di un esperto che partecipa a una squadra di sostegno per l'asilo e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o un terzo che rappresenta tale persona, possa presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia. Sono ricevibili esclusivamente le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali; le denunce che impugnino una decisione di un'autorità nazionale su singole domande di protezione internazionale sono irricevibili. Le denunce anonime, futili, improprie, vessatorie, ipotetiche, imprecise o presentate in malafede sono anch'esse irricevibili.
Il regolamento prevede la creazione di una riserva di almeno 500 esperti in materia di asilo provenienti dagli Stati membri da impiegare rapidamente come membri delle squadre di sostegno per l'asilo accanto agli esperti dell'Agenzia e per fornire assistenza operativa sul campo.
La disciplina consente, dal 31 dicembre 2023, all'Agenzia di valutare in che modo i Paesi dell’Unione stiano applicando correttamente le varie procedure del sistema comune di asilo dell'UE, al fine di individuare eventuali carenze.
Il monitoraggio può includere la verifica dell'applicazione dei criteri utilizzati per valutare il bisogno di protezione e il tipo di tutela concessa ai richiedenti asilo. Tra i criteri si ricordano il rispetto dei diritti fondamentali, la garanzia di protezione dei bambini e il rispetto delle condizioni procedurali e di accoglienza.
Il sistema di monitoraggio e le disposizioni per sostenere la capacità e la preparazione dei Paesi UE in situazioni di pressione eccessiva sui loro sistemi di asilo dovrebbe entrare in vigore dopo la sostituzione dell'attuale regolamento di Dublino.
La questione della Bielorussia
La Commissione europea ha presentato il 1° dicembre 2021 una proposta di decisione del Consiglio dell’UE relativa a misure temporanee (per un periodo di 6 mesi) in materia di asilo e rimpatrio per aiutare la Lettonia, la Lituania e la Polonia ad affrontare la situazione di emergenza alle frontiere esterne dell'UE con la Bielorussia.
Si ricorda che sin dall'estate del 2021 il Governo della Bielorussia ha avviato un attacco ibrido contro l'UE, in particolare contro la Lituania, la Polonia e la Lettonia, sotto forma di strumentalizzazione di persone di migranti in provenienza maggioritaria da Paesi del Medio Oriente (ad esempio l’Iraq).
La proposta fa seguito all'invito rivolto alla Commissione dal Consiglio europeo nell’ottobre di proporre le modifiche necessarie al quadro giuridico dell'UE e misure concrete per rispondere alla strumentalizzazione avallata dallo Stato delle persone alle frontiere esterne dell'UE con la Bielorussia.
Le misure consentiranno a tali Stati membri di istituire processi rapidi e ordinati per gestire la situazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali, compreso il principio di non respingimento.
In particolare, la proposta prevede:
una procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo alle frontiere esterne, in base alla quale la Lituania, la Polonia e la Lettonia avranno la possibilità di estendere il periodo di registrazione per le domande di asilo a 4 settimane, invece degli attuali 3-10 giorni. Gli Stati membri possono inoltre applicare la procedura di asilo alla frontiera per trattare tutte le domande di asilo, compreso il ricorso, entro un massimo di 16 settimane, salvo nei casi in cui non sia possibile fornire un sostegno adeguato ai richiedenti con particolari problemi di salute. In tale contesto si dovrebbe attribuire la priorità alle domande fondate e a quelle delle famiglie e dei minori;
disposizioni in materia di condizioni materiali di accoglienza. Le condizioni di accoglienza degli Stati membri mirano innanzitutto a soddisfare le esigenze di base offrendo, tra l'altro, un ricovero temporaneo adatto alle condizioni meteorologiche stagionali, cibo, acqua, indumenti, cure mediche adeguate e assistenza alle persone vulnerabili, nel pieno rispetto della dignità umana. È importante che gli Stati membri garantiscano una stretta cooperazione con l'UNHCR e le pertinenti organizzazioni partner;
procedure di rimpatrio semplificate: gli Stati membri interessati potranno applicare procedure nazionali semplificate e più rapide, anche per il rimpatrio delle persone le cui domande di protezione internazionale sono state respinte;
il sostegno delle agenzie dell'UE: le agenzie dell'UE potranno aiutare gli Stati membri su richiesta. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) può contribuire alla registrazione e al trattamento delle domande, garantire l'identificazione delle persone vulnerabili e sostenere la gestione, la progettazione e la realizzazione di un'accoglienza adeguata. Un ulteriore sostegno di Frontex è disponibile per le attività di controllo delle frontiere, comprese le operazioni di screening e di rimpatrio. Anche Europol può aiutare fornendo intelligence per contrastare il traffico di migranti;
proseguimento della cooperazione: la Commissione, gli Stati membri e le agenzie dell'UE proseguiranno la loro cooperazione, anche tramite l'obbligo, per gli Stati membri, di continuare a trasmettere dati e statistiche pertinenti attraverso la rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione;
La proposta di decisione relativa a misure temporanee in materia di asilo e rimpatrio si colloca nel contesto di una serie di azioni coordinate dell'UE che comprendono: misure mirate per gli operatori di trasporto che facilitano o praticano il traffico di esseri umani; un'azione diplomatica ed esterna; l'intensificazione dell'assistenza umanitaria e del sostegno alla gestione delle frontiere e della migrazione.
Si ricorda che il 10 novembre l'Alto rappresentante ha formulato una dichiarazione a nome dell'UE in cui condanna fermamente il regime di Lukashenko per aver deliberatamente messo in pericolo la vita e il benessere delle persone e per fomentare la crisi alle frontiere esterne dell'UE nel tentativo di distogliere l'attenzione dalla situazione in Bielorussia, dove la repressione brutale e le violazioni dei diritti umani continuano e addirittura si aggravano.
Infine, il 15 novembre 2021, il Consiglio dell’UE ha modificato il suo regime di sanzioni in considerazione della situazione alla frontiera dell'UE con la Bielorussia, in modo da poter rispondere alla strumentalizzazione di esseri umani da parte del regime bielorusso a fini politici. Mediante una decisione e un regolamento del Consiglio che ampliano i criteri di inserimento in elenco su cui possono basarsi le specifiche designazioni, l'UE può imporre sanzioni nei confronti di persone ed entità che organizzano o contribuiscono alle attività volte a facilitare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'UE.