Legislatura 18ª - Dossier n. 476

Titolo VII - Scuola, università e ricerca

Articolo 103, comma 1
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università)

L’articolo 103, comma 1, incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. In particolare, parte delle risorse incrementali sono destinate, secondo gli importi indicati per ciascuna voce: all’assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo; alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; ad incentivare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore; alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e al completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale; all’incremento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del (ora) Ministero dell’università e della ricerca(6) dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Il FFO è allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MUR.

Per completezza, si ricorda che dal 2014, in virtù dell’art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), è confluito nel FFO (e nel cap. 1692, afferente al contributo alle università non statali legalmente riconosciute) il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario – istituito dall’art. 5, co. 1, lett. c), della stessa L. 537/1993 –, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

In particolare, l’articolo 103, comma 1, dispone che il FFO è incrementato di € 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026.

Parte di tali incrementi per il biennio 2022-2023 – per complessivi € 165 mln per il 2022 e € 410 mln per il 2023 – e l’intero ammontare per il 2024, il 2025 e dal 2026, sono destinati a specifiche finalizzazioni, di seguito indicate.

Conseguentemente, € 85 mln per il 2022 e € 105 mln per il 2023 incrementano il FFO senza vincoli di destinazione.

Assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo (lett. a))

In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, e al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto fra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e quello degli studenti, € 75 mln per il 2022, € 300 mln per il 2023, € 640 mln per il 2024, € 690 mln per il 2025 ed € 740 mln annui dal 2026 sono destinati all’assunzione nelle università di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B(7) e personale tecnico-amministrativo.

Per la disciplina relativa al turn-over e alle assunzioni nelle università, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera.

Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che, per colmare il divario esistente rispetto al valore medio della UE nel rapporto studenti/docenti, occorrerebbe che il numero di docenti di ruolo aumenti di circa 45.000 unità entro il 2026, accrescendo di oltre il 40% l’organico del 2020.

A sua volta, la relazione tecnica fa presente che, sulla base delle risorse disponibili, si rendono attivabili piani straordinari di reclutamento, nei termini seguenti:

  • uno di € 300 mln, con decorrenza 1° ottobre 2022(8) , con il quale si ritiene possano essere assunti circa 517 professori ordinari (PO), 947 professori associati (PA), 1.500 ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB), 1.715 assistenti tecnico-amministrativi (PTA);
  • uno di € 340 mln, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, si prevede possano essere assunti 590 PO, 1.050 PA, 1.706 RTDB e 1984 PTA;
  • uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2025, e uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2026. In relazione a ciascuno di tali piani, si prevede possano essere assunti circa 86 PO, 158 PA, 250 RTDB e 286 PTA.

In particolare, con riferimento alle assunzioni dei professori, le risorse incrementali sono riservate esclusivamente alle procedure di chiamata competitive, di cui all’art. 18 della L. 240/2010 – che devono valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione(9) –, rispettando il vincolo di riserva delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, di cui al co. 4 dello stesso art. 18, alla chiamata di soggetti esterni all’università stessa.

L’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall’art. 19, co. 1, lett. d-bis), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – dispone, per quanto qui più interessa, che le università disciplinano con proprio regolamento la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto, oltre che dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di alcuni criteri che attengono, fra l’altro, a pubblicità del procedimento, soggetti che possono parteciparvi, valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum. Ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di tipo A e B, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

I criteri di riparto delle risorse così destinate devono essere individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto prioritariamente dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 60, co. 01, del già citato D.L. 69/2013 (L. 98/2013) le due valutazioni sono effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e rilevano per il riparto fra gli atenei di una parte della c.d. quota premiale del FFO.

La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che si è ritenuto di prevedere l’adozione di un decreto apposito per il riparto delle risorse – e non l’utilizzo dei consueti decreti di riparto del FFO – per orientare al meglio la destinazione delle stesse ai fini del reclutamento, tenendo conto, in particolare, degli elementi di maggiore premialità del sistema.

Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (lett. b))

Alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle attività svolte e del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell’ambito di didattica, ricerca e terza missione – sono destinati € 50 mln annui a decorrere dal 2022.

La relazione illustrativa fa presente che l’esigenza di tale intervento trova la sua ragion d’essere nell’impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all’aumento contrattuale del personale delle università (e degli enti pubblici di ricerca), calcolati in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per il personale tecnico-amministrativo delle università comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti.

I criteri di riparto delle risorse così destinate tra le università, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo, devono essere definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si stabilisce comunque sin da ora che le università provvedono all’assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento dei più elevati obiettivi sopra indicati, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto del Ministro, mediante la contrattazione collettiva integrativa.


Incentivo alle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore (lett. c))

All’incentivo, mediante cofinanziamento statale, delle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore universitario, di cui all’art. 1, co. 9, primo periodo, della L. 230/2005, sono destinati € 10 mln annui a decorrere dal 2022.

L’art. 1, co. 9, primo periodo, della L. 230/2005, - come modificato, da ultimo, dall’art. 26 del D.L. 152/2021 - dispone che le università, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:

  • studiosi stabilmente impegnati all’estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, da almeno un triennio, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere. L’equipollenza è determinata sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il CUN, e aggiornate ogni 3 anni(10) ;
  • studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MUR, nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli”(11) , un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
  • studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione per i quali sono previste procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, identificati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti l’ANVUR e il CUN e finanziati dall’UE, da organizzazioni internazionali, da Amministrazioni centrali dello Stato(12) .

In base ai periodi terzo, quarto e quinto dello stesso co. 9, a tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale. Il parere riguarda la coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale è effettuata la chiamata.

Non è richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Scuole superiori ad ordinamento speciale e Scuola superiore meridionale (lett. d))

Alle Scuole superiori ad ordinamento speciale sono destinati € 15 mln nel 2022, € 20 mln nel 2023 e € 35 mln annui a decorrere dal 2024.

In particolare, nell’ambito di tali risorse, € 1,2 mln per il 2022, € 5,4 mln per il 2023, € 9,7 mln per il 2024, € 16,5 mln per il 2025, € 19 mln annui a decorrere dal 2026 incrementano la quota del FFO destinata alla Scuola superiore meridionale.

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che il decreto di riparto del FFO per il 2021 (DM 1059/2021) ha assegnato specifiche risorse alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa(13) , Scuola Superiore S. Anna di Pisa(14) , Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste(15) , Scuola Istituzioni, Mercati, Tecnologie (IMT) di Lucca(16) , Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia(17) ), all’Università per stranieri di Perugia(18) , all’Università per stranieri di Siena(19) e all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”(20) , nonché alla Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI)(21) , esplicitamente ricompresa dallo stesso decreto tra le Scuole superiori ad ordinamento speciale.

Ulteriori risorse sono state attribuite dal medesimo decreto di riparto alla Scuola superiore meridionale, per le finalità di cui all’art. 1, co. 412, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 409-413, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha previsto l’istituzione sperimentale per un triennio, a decorrere dall’a.a. 2019-2020, da parte dell’università degli studi di Napoli Federico II, della Scuola superiore meridionale. Essa organizza: corsi ordinari e master; corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate(22) o con altre università; corsi di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata, anche in tal caso in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università; corsi di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati.

Per le attività della Scuola superiore meridionale è stata autorizzata una spesa pari a € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025(23) .

Allo scadere del triennio di operatività sperimentale, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell’ANVUR, la Scuola superiore meridionale assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Inoltre, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate.

In caso di mancato reperimento delle risorse o in caso di valutazione non positiva da parte dell’ANVUR, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle risorse previste.

Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che tali risorse sono necessarie per completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale.

Qui il sito della Scuola superiore meridionale, dal quale risulta che, al momento, essa ha attivato il corso ordinario e il dottorato di ricerca riferiti a 9 aree.

Incremento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (lett. e))

All’incremento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca sono destinati € 15 mln per il 2022 ed € 30 mln annui dal 2023. L’incremento è definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è recata dal regolamento emanato con DM 45/2013. In particolare, l’art. 9 dispone che le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificato secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, era stato determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal DM 18 giugno 2008, pari ad € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percepente. E’ stato, altresì, previsto l’incremento dell’importo, nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, nel caso in cui il collegio dei docenti autorizza il dottorando a svolgere attività di ricerca all'estero.

Con riferimento ai meccanismi di finanziamento, l’art. 13, co. 1, del medesimo regolamento stabilisce che i soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato provvedono al loro finanziamento. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso.

Da ultimo, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 639 e 640, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), il DM 25 gennaio 2018, n. 40 ha incrementato l’importo annuo della borsa per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a € 15.343,28.

La relazione illustrativa specifica che si prevede un incremento di € 540 per ogni borsa di dottorato.


6) L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

7) La L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.
In particolare, l’art. 24, co. 1, della L. 240/2010 ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

8) La stessa relazione tecnica fa presente che la decorrenza è determinata dalla necessità di provvedere, preliminarmente, al riparto delle risorse, lasciando poi il tempo necessario agli atenei per le conseguenti deliberazioni degli organi collegiali e per l’avvio e l’espletamento delle procedure concorsuali.

9) La terza missione attiene, sostanzialmente, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.
Al riguardo, si ricorda che con l’introduzione del sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento degli atenei (AVA), la terza missione è stata riconosciuta come una missione istituzionale delle università, accanto all’insegnamento e alla ricerca. Sono stati identificati specifici indicatori e parametri di valutazione della terza missione (allegato E del DM 47/2013) e la qualità della terza missione è stata considerata tra i requisiti di qualità delle sedi e dei corsi di studio (allegato C del DM 987/2016 e, successivamente, allegato C del DM 6/2019 e del DM 1154/2021). Più ampiamente, v. qui.

10) Al riguardo, si veda il DM 1 settembre 2016, n. 662 che, intervenuto al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 18, co. 1, lett. b), della L. 240/2010, ha disposto che quanto da esso previsto è finalizzato anche a garantire l’applicazione dell’art. 1, co. 9, della L. 230/2005. Il DM 662/2016 è stato poi integrato con DM 1 giugno 2017, n. 372.

11) Il programma c.d. “Rientro dei cervelli” è stato avviato dal D.M. 26 gennaio 2001, n. 13. In particolare, l’art. 1 del D.M. aveva stabilito, a partire dal 2001 e a valere sul FFO: uno stanziamento di 20 miliardi di lire annui per la stipula di contratti di diritto privato (di durata fino a tre anni accademici) con studiosi ed esperti italiani e stranieri stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica; un ulteriore stanziamento di 20 miliardi di lire annui per sostenere specifici programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti suddetti. L’art. 2 aveva, altresì, destinato – sempre a valere sul FFO e a partire dal 2001 – la somma di 10 miliardi di lire per sostenere ed incentivare le chiamate nel ruolo della docenza di prima fascia di professori stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero in attività didattiche o di ricerca nell’ultimo triennio.
Successivamente, prima con il DM 20 marzo 2003, n. 501 e poi con il DM 1° febbraio 2005, n. 18 è stato previsto che ogni anno un’apposita quota del FFO fosse destinata alla stipula di contratti da parte delle università statali con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e di ricerca. Il programma si rivolgeva a studiosi di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o equivalente al momento della presentazione della domanda.
Nel prosieguo, l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 ha sancito a livello legislativo la chiamata diretta di studiosi italiani impegnati all’estero.

12) L’identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, allora finanziati dall’Unione europea o dal MIUR, di cui all’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, è stata operata, da ultimo, con il DM 28 dicembre 2015, n. 963.

13) Prevista dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933.

14) Prevista dalla L. 41/1987.

15) Prevista dal DPR 102/1978.

16) Prevista dal DM 18 novembre 2005.

17) Previsto dal DM 8 luglio 2005.

18) Prevista dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933. Con riferimento alla denominazione di Istituto superiore statale ad ordinamento speciale dell’Università per stranieri di Perugia, si veda anche l’art. 1 della L. 204/1992.

19) Prevista dalla L. 204/1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. 359/1976.

20) V. qui.

21) Prevista dall’art. 2, co.1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016).

22) La Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna e l’Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia sono costituiti, ai sensi dell’art. 3 della L. 240/2010, del DM 635/2016 e del DM 264/2017, in un’unica Federazione, denominata Scuole Universitarie Federate.

23) Al riguardo, si vedano le specifiche presenti nella relazione tecnica all’A.C. 1334-B.

Articolo 103, comma 2
(Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati)

L’articolo 103, comma 2, incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca, destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

L'intervento normativo in esame si inquadra nell'ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e, in particolare, del rafforzamento dei servizi abitativi a disposizione degli studenti(24) .

Rispetto a tale esigenza, si segnala che nell'ambito del PNRR si prevede l'intervento di riforma denominato "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" (M4-C1-R.1.7), per la cui realizzazione sono destinate risorse pari a complessivi 960 milioni di euro, a partire dal 2022 sino al 2026.

L'intervento mira ad incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L’obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026.

Le strutture residenziali destinate agli studenti universitari e i collegi universitari legalmente riconosciuti sono disciplinati dal Capo III (articoli da 13 a 17) del decreto legislativo n. 68 del 2012(25) .

In particolare, costituiscono requisiti necessari ai fini della qualificazione come "struttura residenziale universitaria" la presenza di adeguate dotazioni di spazi e servizi e la capacità di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.

Le strutture residenziali universitarie si differenziano in collegi universitari (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative) e residenze universitarie (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. Le strutture in questione possono altresì svolgere funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura) (art. 13).

Con specifico riguardo ai collegi universitari legalmente riconosciuti, si prevede che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, essi sostengano gli studenti meritevoli e siano aperti a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione.

L'ammissione ai collegi universitari legalmente riconosciuti, a seguito di partecipazione a una procedura concorsuale, è riservata a studenti universitari dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che risultino iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello ovvero a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero a corsi di specializzazione di livello universitario ovvero a corsi di dottorato e master universitari, o, infine, che partecipino a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale (art. 15).

L'art. 16 disciplina la procedura di riconoscimento dei collegi universitari, a seguito della quale i medesimi acquisiscono la qualifica di "collegio universitario di merito".

Le modalità di dimostrazione dei requisiti per il riconoscimento sono state definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 672.

Decorsi almeno cinque anni dal riconoscimento, i collegi universitari di merito possono richiedere l'accreditamento, il quale costituisce condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale (art. 17).

I parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento sono stati definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il quale ha altresì stabilito le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica (ex art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012).

Al riguardo, si è tuttavia da ultimo previsto che - in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema universitario - i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati mantengano il loro status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto (art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021).

In tema di finanziamenti destinati alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, si segnala innanzitutto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2018, n. 763, che ha definito i nuovi criteri di ripartizione dello stanziamento di cui al Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, destinato ai collegi universitari di merito accreditati e alle residenze universitarie statali.

Nello specifico, si è previsto che: i) alle residenze universitarie statali (dell'Università degli Studi di Cosenza, della Scuola Superiore "Normale" di Pisa e della Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa) sia attribuita una quota parti al 25 per cento dello stanziamento annuale, da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti ad esse iscritti, tenendo conto in ogni caso che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore a 3 milioni di euro annui; ii) ai collegi universitari di merito accreditati, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012, sia attribuita la residua quota pari al 75 per cento dello stanziamento, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 695 del 2017.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1122 del 6 dicembre 2019 è stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2019 del Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pari a euro 14.940.563.

Lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati è stato successivamente incrementato di 4 milioni di euro, per l'anno 2021, dall'art. 1, comma 522, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020).

La disposizione in esame (come detto) intende incrementare il medesimo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

A seguire si dà conto delle ulteriori recenti misure a favore dei collegi universitari e delle residenze universitarie.

L'art. 6-bis, commi da 15 a 17, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, ha riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 ai collegi universitari di merito accreditati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

L'art. 1, comma 523, della legge di bilancio per il 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo - da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - devono tenere conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

L'art. 1, comma 525, della legge di bilancio per il 2021 ha disposto l'incremento di 34,5 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'art. 100, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge n. 27 del 2020, prevedendone la ripartizione tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.

Da ultimo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 734 del 25 giugno 2021, si è provveduto alla ripartizione delle risorse in attuazione dei richiamati art. 100, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 e art. 1, comma 525, della legge n. 178 del 2020, destinandone l'utilizzo a misure straordinarie di sicurezza delle sedi, di didattica a distanza e della graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza. Il relativo contributo a favore dei collegi universitari di merito accreditati ammonta a 2.350.000 euro per l'anno 2021 (Capitolo 1696/PG3).

L'art. 64, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ha innalzato dal 50 al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge 338 del 2000.


24) Al riguardo, si segnala che la 7a Commissione permanente del Senato ha svolto un'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, approvando il documento conclusivo (Doc. XVII, n. 5). In tale contesto è stato segnalata l'esigenza di un potenziamento dei servizi abitativi per gli studenti.

25) Recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

Articolo 103, comma 3
(Cultura scientifica)

L’articolo 103, comma 3, novellando la legge n.113 del 1991 in materia di diffusione della cultura scientifica, riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un contributo annuale pari, per ciascuno, a 1,5 milioni di euro e attribuisce al contempo al Ministero dell’università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti.

Nello specifico, il comma 3 novella la richiamata legge n.113 del 1991 inserendo (con la lettera a)), all'articolo 1, il comma 3-bis, con cui è attribuito il richiamato contributo, e, conseguentemente, modificando (con la lettera b)) l'articolo 2-bis, comma 1, al fine di far fronte agli oneri del comma in esame, pari a 4,5 milioni (che sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa già disposta ai sensi dell'articolo 2 della legge n.113).

Il comma 3-bis che si intende introdurre riserva, per ciascuno dei menzionati enti, il contributo, come detto pari a 1,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022 al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Lo stanziamento accordato con la disposizione in commento sostituisce il contributo triennale alle spese di funzionamento assegnato agli enti impegnati nella diffusione della cultura ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n.113 del 1991 (come modificata dalla legge 6/2000). Tale ultimo contributo è attribuito agli enti che, a domanda, sono inseriti in una tabella emanata, che è emanata con decreto del Ministro (sentito il Comitato tecnico scientifico istituito dalla legge e previo parere delle commissioni parlamentari di merito) e sottoposta a revisione con cadenza triennale.

La citata legge n. 113 del 1991 (come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6), mira a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico scientifica e contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca adotta iniziative volte: a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale; b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche; c) incentivare le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire; d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza; e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali; f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Quanto agli obiettivi strategici, (all'articolo 1, comma 2) sono richiamati la costituzione e il potenziamento di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, dei musei civici di storia naturale e degli orti botanici, nonché l'adozione delle misure necessarie a una incisiva opera di divulgazione. Al fine di perseguire tali finalità ed obiettivi strategici, è previsto il richiamato finanziamento triennale (ai sensi del comma 3) destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che presentano determinati requisiti (personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale), previo inserimento, come detto, nella tabella emanata con decreto ministeriale.

Si segnala che con decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca 6 settembre 2021 è stato adottato il bando pubblico per la concessione del contributo destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per il triennio 2021-2023. Esso disciplina le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura finalizzata alla concessione dei contributi, previo inserimento nella richiamata tabella, per il funzionamento dei soggetti impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico "e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge n. 113/1991".

Riguardo all'attività di vigilanza esercitata dal Ministro dell'università e della ricerca sui tre enti cui è destinato il richiamato contributo annuale, si specifica che essa è effettuata "anche" attraverso: i) l'approvazione dei relativi statuti; ii) la nomina degli organi di amministrazione; iii) il controllo e l'approvazione dei Piani triennali di attività.

Quanto alla copertura finanziaria del contributo diretto ai tre enti ai sensi del presente disegno di legge, pari a 4,5 milioni di euro, occorre avere a riferimento l'articolo 2-bis, comma 1 (nel disegno di legge in luogo del comma 1 si fa riferimento, per un mero refuso, al primo periodo) della legge n.113, come modificato dalla lettera b) del comma 3 in commento.

L’articolo 2-bis, primo comma, nel testo vigente, riserva annualmente almeno il 60 per cento delle risorse stanziate per l’attuazione della legge medesima al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi (di cui al comma 3 dell’articolo 1), nonché delle intese e degli accordi che il Ministro può promuovere (ai sensi del successivo comma 4) con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Con la modifica in esame si dispone che, rispetto alle somme complessive stanziate (all'articolo 2) per le finalità dalla legge n.113, 4,5 milioni di euro siano riservati annualmente al contributo introdotto con il presente disegno di legge e che la richiamata quota del 60 per cento - da riservare annualmente al finanziamento ordinario degli (altri) enti impegnati nella diffusione della cultura scientifica, nonché delle predette intese e degli accordi - si applichi con riferimento (esclusivamente) alla somma residua.

Articolo 103, comma 4
(Compensi e indennità spettanti a taluni organi delle istituzioni AFAM)

L’articolo 103, comma 4, novella la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Al riguardo, per un verso, si conferma il rinvio ad un decreto interministeriale (del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la determinazione dei predetti riconoscimenti economici; per l'altro, viene meno il principio secondo il quale l'incarico di presidente delle predette istituzioni è svolto a titolo gratuito. La disposizione precisa che i predetti rimborsi spese, compensi e indennità sono sostenuti direttamente dalle predette istituzioni.

Nello specifico, il comma 4 in esame dispone che, a decorrere dall’anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM sono determinati con il richiamato decreto interministeriale e sono a carico dei bilanci delle istituzioni medesime.

La disposizione è introdotta tramite sostituzione dell'art. 1, comma 342, della legge di bilancio per il 2015 (legge n. 190 del 2014), il quale (nel testo vigente) prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e con applicazione anche agli incarichi già conferiti, che: i) l'incarico di presidente delle istituzioni AFAM sia svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute; ii) i compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle medesime istituzioni siano rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'università e della ricerca), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2015, in misura tale da determinare risparmi di spesa - inclusivi dei risparmi derivanti dalla previsione della gratuità dell'incarico di presidente - pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

In attuazione di tale disposizione, con decreto interministeriale n. 610 del 3 agosto 2016, sono stati confermati i compensi e le indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al direttore delle istituzioni AFAM previsti, rispettivamente, dai decreti interministeriali del 1° febbraio 2007 e del 16 gennaio 2008.

Ciò in considerazione della quantificazione del risparmio di spesa, derivante dalla previsione di svolgimento a titolo gratuito dell'incarico di presidente delle istituzioni in questione, in una cifra superiore a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

In particolare, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° febbraio 2007 affida a una deliberazione del consiglio di amministrazione delle singole istituzioni, previa verifica delle disponibilità di bilancio, la determinazione della misura dei compensi dei componenti degli organi AFAM, nei limiti stabiliti nella tabella allegata al decreto medesimo. Tali limiti sono incrementati del 20 per cento per le istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

Il decreto prevede altresì che i compensi previsti per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione (oltre che del consiglio accademico e della consulta degli studenti) siano attribuiti per un massimo di 11 sedute l’anno, numero oltre il quale la partecipazione è gratuita. Il compenso previsto per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione non spetta al presidente e al direttore, in quanto componenti di diritto degli organi medesimi.

Infine, è rinviata a un successivo decreto la determinazione della misura dell'indennità di direzione da corrispondere al direttore dell'istituzione AFAM ex art. 6, comma 6, del DPR n. 132 del 2003 (sul quale cfr. infra).

L'indennità (annua lorda) spettante al direttore dell'istituzione è stata quindi fissata in 13.000 euro dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 gennaio 2008. Essa è aumentata del 20 per cento per le istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

L'indennità di direzione è onnicomprensiva e non è cumulabile con qualunque altro compenso o emolumento a qualsiasi titolo a valere sul bilancio dell'istituzione.

Come specificato dal citato decreto n. 610 del 2016, restano fermi gli obblighi previsti dall'art. 6, commi 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

In sintesi, ai sensi della disposizione in commento, il nuovo decreto interministeriale:

  • può reintrodurre un compenso per il presidente delle istituzioni AFAM, il quale - sulla base della normativa vigente - svolge il proprio incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Al riguardo, la Relazione illustrativa evidenzia un disallineamento tra la disposizione che ha negato la corresponsione di un compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento della funzione di presidente delle istituzioni AFAM (art. 1, comma 342, della legge di bilancio per il 2015) e le norme che individuano nel presidente - quale rappresentante legale dell'istituzione (art. 5, comma 1, del DPR n. 132 del 2003) "e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza" - "il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria)". Si legge nella Relazione: "Tale disciplina pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento";

  • individuerà la misura del compenso ovvero i limiti dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM;
  • confermerà ovvero rideterminerà l'indennità da corrispondere al direttore dell'istituzione AFAM ex art. 6, comma 6, del DPR n. 132 del 2003 (attualmente pari a 13.000 euro lordi annui).

In ordine alla governance delle istituzioni AFAM, si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, è stato adottato il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, in attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati").

Il regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003 (art. 4) individua quali organi necessari delle istituzioni AFAM: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei professori; la consulta degli studenti.

Il medesimo art. 4 prevede che tali organi, ad eccezione del collegio dei professori, durino in carica tre anni e possano essere confermati consecutivamente una sola volta. Demanda, infine, a un decreto interministeriale la definizione dei limiti dei compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi (cfr. supra).

Da ultimo, l'art. 64-bis, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ha previsto la possibilità di rimozione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, degli organi delle istituzioni AFAM anche nella ipotesi di "dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi" (le ulteriori due ipotesi di rimozione sono quella di gravi o persistenti violazioni di legge e quella di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione).

Articolo 103, comma 5
(Nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM)

L’articolo 103, comma 5, interviene sulla disciplina vigente in materia di nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale.

La disciplina del nucleo di valutazione è contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera f), e nell'art. 10 del "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. Il Regolamento, pur essendo formalmente una fonte di rango secondario, contiene al suo interno disposizioni introdotte con legge (incluso l'art.10, comma 1, v. infra), per la modifica delle quali risulta necessario il ricorso ad una fonte legislativa.

Nello specifico, il comma in esame reca disciplina della composizione del nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, prevedendo che esso sia formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri. In ordine alle modalità di costituzione, prevede che i componenti dei nuclei di valutazione siano scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'ANVUR e individua l'atto di costituzione in una delibera del consiglio di amministrazione, adottata dopo aver sentito il consiglio accademico.

Riconosce ai componenti dei nuclei di valutazione il diritto al compenso (a valere sulle risorse proprie delle istituzioni), la definizione del quale è demandata a un decreto interministeriale.

Contestualmente si procede all'abrogazione dell'art.1, comma 645, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), il quale ha sostituito il richiamato art. 10, comma 1.

Con la norma in esame il Governo interviene sulla disciplina vigente formalmente abrogando, e non sostituendo, la richiamata disposizione contenuta nell'articolo 10 del citato Regolamento e, contestualmente, dettandone una distinta all'interno della legge in esame. Se tale soluzione, da un lato, mantiene formalmente distinti il piano regolamentare e quello legislativo, dall'altro, ribadisce, nella sostanza, l'elevazione a rango primario di una disciplina che è propria di una fonte secondaria, finendo in aggiunta per frammentare la normativa sull'autonomia organizzativa delle istituzioni AFAM.

Si valuti pertanto l'opportunità di delegificare i contenuti dell'art.10, comma 1, rinviando la disciplina diretta a reintrodurre i compensi nei confronti dei componenti del nucleo di valutazione ad una fonte secondaria, collegando all'entrata in vigore di quest'ultima l'effetto abrogativo della richiamata disposizione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003, come sostituito dall'art. 1, comma 645, della legge n. 205 del 2017, il nucleo di valutazione - organo necessario delle istituzioni AFAM (ex art. 4, comma 1, lett. f), del regolamento medesimo) - è "costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico" ed "è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza".

Con l'approvazione della disposizione in esame, la disciplina della composizione e delle modalità di costituzione del nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, rimarrebbe sostanzialmente invariata rispetto alla disciplina vigente.

L'unica novità al riguardo è costituita dal venir meno della previsione secondo la quale i componenti scelti fra esperti esterni debbano vantare una "comprovata qualificazione nel campo della valutazione"

Un sostanziale cambiamento interverrebbe, invece, come anticipato, in ordine alla disciplina dei compensi, considerato che la disciplina vigente non riconosce ai membri del nucleo di valutazione la spettanza di "compensi, indennità o gettoni di presenza".

Al riguardo, si ricorda peraltro che, prima della modifica intervenuta con la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 645), anche ai componenti del nucleo di valutazione era riconosciuto un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione delle singole istituzioni AFAM nei limiti dei compensi individuati con decreto interministeriale, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003.

In particolare, sulla base della tabella allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° febbraio 2007, il limite del compenso annuo lordo era individuato in 1.800 euro per il presidente del nucleo di valutazione e in 1.500 euro per gli altri componenti del nucleo. Tali limiti erano incrementati del 20 per cento per le istituzioni con una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

La disposizione in esame, come detto, demanda a un nuovo decreto interministeriale la definizione del compenso spettante ai componenti del nucleo di valutazione.

Sul punto, si sofferma anche la Relazione illustrativa, evidenziando la "criticità" ed "illogicità" della disposizione introdotta dal comma 645, "atteso che da un lato si richiede un'alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM".

Secondo quanto riportato nella Relazione, l'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione è causa di non poche difficoltà per le istituzioni, che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Ciò starebbe conducendo a un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti proprio in un momento nel quale "la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l'azione dell'ANVUR".

La Relazione illustrativa delinea inoltre, nel presente contesto, taluni tratti del processo di riforma delle istituzioni AFAM che con l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca ha avuto nuovo impulso.

In particolare, sulla base della Relazione, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione interna delle istituzioni e in raccordo con 1'ANVUR. Inoltre, nell'ambito della revisione del DPR n. 132 del 2003, è prevista l'attribuzione al nucleo di valutazione di ulteriori competenze, tra le quali la valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale.

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina delle funzioni del nucleo di valutazione è attualmente contenuta nell'art. 10, comma 2, del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003, ai sensi del quale il nucleo di valutazione: i) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; ii) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM); la relazione è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; iii) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella predetta relazione annuale.

L'art. 1, comma 644, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) è quindi intervenuto a integrare la normativa vigente, prevedendo che le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento delle istituzioni AFAM, oltre che al Ministero dell'università e della ricerca, siano inoltrate anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

L'ANVUR verifica che, nelle relazioni in questione, siano rispettati i criteri generali stabiliti dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM (cfr. supra, punto ii), comunicando al Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni, le proprie valutazioni in merito.

Ai fini della redazione delle relazioni, le istituzioni AFAM possono avvalersi delle apposite Linee guida elaborate dall'ANVUR (si veda, al riguardo, la specifica pagina web sul sito dell'ANVUR).

Articolo 103, comma 6
(Fondo per le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM)

L’articolo 103, comma 6, innalza da 15 a 19,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, la dotazione del fondo (istituito con la legge di bilancio per il 2021) con la finalità di integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio. Ciò al fine di adeguare la dotazione del Fondo medesimo per tener conto del fabbisogno di detto personale nelle istituzioni AFAM che abbiano concluso il processo di statizzazione (previsto dall'art. 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017).

Le disposizioni in esame novellano l'art. 1, comma 892, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), che ha istituito detto fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Tale dotazione - come si legge nella Relazione tecnica - è stata quantificata sulla base di un fabbisogno del predetto personale (pari a 329 unità) che risulta insufficiente rispetto a quello complessivo del sistema (pari a 427 unità) che tiene conto delle 22 istituzioni in fase di statizzazione.

La lettera a) del comma in esame reca, nello specifico, l'incremento del fondo di cui al comma 892.

Il fondo, come accennato, è finalizzato a inserire, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio.

Come specificato nella Relazione illustrativa, si tratta di figure "essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", che non sono "presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d'opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE".

Il comma 892, secondo periodo, dispone che il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto.

Al riguardo, si ricorda che l'atto di indirizzo relativo al rinnovo contrattuale per il personale dell'università, della ricerca e AFAM per il triennio 2019-2021 prevede una revisione dei sistemi di classificazione professionale della sezione AFAM, stabilendo che un'apposita sezione contrattuale sia dedicata alle figure degli accompagnatori al pianoforte, di clavicembalo e di tecnico di laboratorio.

Il medesimo comma 892 affida a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 892 (nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001(26) e dall'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2003(27) ), nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La lettera b) del comma in esame dispone in ordine alla partecipazione delle istituzioni AFAM non statali al riparto del fondo.

Al riguardo, si segnala(28) che il sistema AFAM è composto da una rete di 157 istituzioni a vocazione artistica - delle quali 86 statali e 71 non statali - così suddivise: 20 Accademie di Belle Arti statali (ABA); 19 Accademie legalmente riconosciute (ALR); 59 Conservatori di musica statali (CON, di cui 4 sezioni staccate); 18 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA); 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND); 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD); 34 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale (ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005).

Il 54,5 per cento delle istituzioni appartiene all’area musicale e coreutica mentre il restante 46,5 per cento all’area artistica e teatrale.

L'art. 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 (richiamato nella disposizione in commento) ha previsto l'avvio, a decorrere dall'anno 2017, di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, nei limiti delle risorse stanziate su apposito fondo istituito dal comma 3 del medesimo art. 22-bis.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, ha disciplinato - in attuazione del richiamato art. 22-bis - il processo di statizzazione, prevedendo che esso sia avviato su domanda delle singole istituzioni da presentare al Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze.

Il decreto n. 121 reca l'elenco della documentazione di cui deve essere corredata la domanda di statizzazione, il quale include (tra l'altro) il "progetto di statizzazione (piano di attività e piano finanziario) con relativo cronoprogramma, anche con riferimento a processi di riorganizzazione della gestione amministrativa, di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa e di eventuale risanamento del bilancio".

Le domande sono valutate da una apposita Commissione sulla base di criteri definiti dal decreto ministeriale nonché nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

Nella ipotesi di esito positivo della valutazione, la statizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Infine, le istituzioni statizzate sono soggette a valutazione dell'ANVUR sull'adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti.

L’esito della valutazione condotta dall'ANVUR è utilizzato dal Ministero, il quale può disporre ulteriori accertamenti o adottare conseguenti provvedimenti anche soppressivi.

Il termine di conclusione del processo di statizzazione, introdotto dall'art. 33, comma 2-ter, del decreto-legge n. 104 del 2020 e dalla medesima disposizione fissato al 31 dicembre 2021, è venuto meno a seguito della modifica apportata all'art. 22-bis, comma 2, dall'art. 1, comma 887, della legge n. 178 del 2020.

Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM nell'ambito del processo di statizzazione, in attuazione dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 887, della legge n. 178 del 2020.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, a seguito dell'adozione di tale DPCM, "si è riavviato l'iter della statizzazione di 17 ex 'istituti musicali pareggiati' e di 5 accademie di belle arti 'storiche'".

Il DPCM reca i criteri sulla base dei quali saranno definite le dotazioni organiche e sarà successivamente inquadrato, nei ruoli dello Stato, il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni.

La Relazione illustrativa specifica che "le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall'art. l comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall'altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione".


26) Recante disciplina del reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

27) Il richiamato comma 3-bis prevede che il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, possa essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sulla vigenza di tale comma è intervenuto dapprima il DPR n. 143 del 2019 ("Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM") che ne ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 (art. 8, comma 4, lett. a)); quindi, successive disposizioni hanno posticipato la data di decorrenza dell'abrogazione, prima, all'anno accademico 2021/2022 (art. 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2020), poi, all'anno accademico 2022/2023 (art. 6, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. n. 183 del 2020).

28) Sulla base dei dati forniti nel Focus "Il sistema AFAM"-Anno accademico 2019-2020, pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel novembre 2020, per quanto riferito a dati aggiornati a giugno 2020.

Articolo 103, comma 7
(Valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM)

L’articolo 103, comma 7, autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM.

"L'esigenza di tale intervento" - come si legge nella Relazione illustrativa - "trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione" del personale delle istituzioni AFAM, "al fine di allinearlo agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti".

Il comma in esame specifica che le nuove risorse sono destinate al riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché alla valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni AFAM, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione.

Sulla base delle Linee Guida elaborate dall'ANVUR ai fini della predisposizione delle relazioni annuali dei nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM (approvate nel novembre 2017 e la cui vigenza è stata confermata anche per le relazioni relative agli anni 2020 e 2021), "la Terza missione, nell’ambito della riforma ex processo di Bologna, costituisce l’indirizzo di evoluzione più innovativo della Higher Education Area. Rispetto alle tradizionali missioni di formazione e ricerca, essa si riconosce come un’ulteriore funzione assegnata alle istituzioni di Alta formazione. Attraverso iniziative mirate di Terza missione, strettamente collegate alle attività di ricerca, le istituzioni operano secondo gli strumenti loro più congeniali attraverso l’applicazione diretta, la comunicazione e la valorizzazione delle proprie conoscenze specifiche per contribuire allo sviluppo e al benessere della società, particolarmente in senso culturale ed economico"(29) .

L'individuazione dei criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni, nonché dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse medesime al personale è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Alle singole istituzioni AFAM è attribuito il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale.


29) Per approfondimenti le Linee Guida rinviano - oltre che ai materiali presenti sul sito ANVUR - al documento E3M (2012), Green Paper. Fostering and Measuring ‘Third Mission’ in Higher Education Institutions.

Articolo 104, comma 1
(Fondo ordinario enti vigilati dal MUR)

L’articolo 104, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Tali incrementi sono diretti a finanziare: gli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), tranne il CNR, di cui una quota è vincolata al superamento del precariato (comma 1, lettera a)); l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello, previo superamento di procedure selettive riservate (lettera b)); la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca (lettera c)).

Si premette che il FOE è stato istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204(30) .

Ai sensi di tale articolo: i) gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono al richiamato Fondo (comma 1); ii) esso è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta (comma 2).

Il riparto è effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per l’approvazione del MUR, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR).

In base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 218/2016(31) , il MUR tiene conto, ai fini del riparto, della programmazione strategica preventiva (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009(32) ), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui al già citato art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del medesimo d.lgs. 218/2016).

Con il decreto del Ministro dell'università e la ricerca n. 844 del 16 luglio 2021è stato effettuato il riparto FOE per l'anno 2021. La disponibilità complessiva del FOE (capitolo 7236, piano gestionale n. 1), pari a € 1.793.343.350, è stata ripartita, per la quota prevalente, tra i 12 enti vigilati (CNR, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Stazione zoologica "Anton Dohrn", Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi", Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi; Istituto italiano di studi germanici) e per la parte residuale (pari a 31.755.114 euro) ad allocazioni previste da specifiche disposizioni di legge (con i seguenti destinatari: società Sincrotrone di Trieste, INDIRE, nonché INVALSI).

Per approfondimenti di rinvia alla Documentazione dei Servizi studi di Camera e Senato per l'esame dell'Atto del Governo n.260 "Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo".

Nello specifico, ai sensi del comma 1 degli importi annuali complessivi stanziati con la disposizione in esame:

a) 30 milioni di euro per gli ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Al riguardo si segnala che il CNR è destinatario, ai sensi dell'articolo 105 disegno di legge in esame (si veda in proposito la relativa scheda di lettura), di distinti contributi aggiuntivi, in relazione al Piano di riorganizzazione e rilancio del medesimo ente e ad assunzioni di personale precario.

Nell’ambito di tali contributi, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati al completamento dei processi di superamento del precariato (cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

Il richiamato articolo 20 del d.lgs. 75/2017 ha disciplinato una procedura per il graduale superamento del precariato e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, che consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022 (in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa individuazione della relativa copertura finanziaria): i) di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti ivi indicati(33) (comma 1); ii) di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti(34) (comma 2). Il comma 11 dell'articolo 20 chiarisce che la richiamata disciplina per il superamento del precariato si applica anche al personale delle amministrazioni finanziate dal FOE, specificando che il requisito del possesso di un periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni può essere stato acquisito presso diversi enti e istituzioni di ricerca (e non necessariamente da quello che bandisce la selezione).

Con decreto del MUR, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle richiamate risorse;

b) 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero delle risorse di cui alla presente lettera.

La norma non specifica quale sia la fonte con cui si procede alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello.

Sul punto sovviene la relazione illustrativa, che pone in relazione la previsione di tali risorse con il processo di revisione normativa in materia di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca contenuta prefigurato dall'AS 2285.

Detto provvedimento, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", già approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame presso la Commissione 7a (istruzione e beni culturali) del Senato, opera un riordino della disciplina dell'immissione in ruolo dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca che rende opportuna l'adozione di una disciplina transitoria nell'ambito della quale, per quanto interessa in questa sede, preveda specifici interventi per agevolare la transizione verso la nuova ed innovativa definizione del preruolo degli enti pubblici di ricerca.

In proposito, si segnala che nel corso dell'attività conoscitiva attivata dalla 7a Commissione del Senato(35) in sede di esame dell'AS 2285, è stato evidenziato che le nuove modalità di reclutamento dei ricercatori (cd in tenure track) negli enti di ricerca - peraltro aggiuntive rispetto a quelle già esistenti (a differenza di quanto accade nelle università in cui le nuove modalità sono le uniche) - consentono l'accesso diretto al livello intermedio della carriera, con conseguente "scavalco" dei ricercatori e dei tecnologi che sono già in servizio nel livello immediatamente inferiore (e che costituiscono una quota rilevante del personale). Partendo da tale constatazione, alcuni auditi hanno evidenziato l'esigenza di procedere ad un piano straodinario per l'avanzamento di carriera dei ricercatori e tecnologi inquadrati nel III livello a tempo indeterminato.

La disciplina in commento parrebbe offrire un riscontro a tale esigenza.

La norma attribuisce agli enti pubblici di ricerca la facoltà di indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui alla presente lettera. Quanto alle commissioni per le procedure selettive, si specifica che i componenti sono scelti tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, che siano esterni all'ente;

c) 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono diretti alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero. La disposizione mira a premiare tale personale tenendo conto delle specifiche attività svolte e del "raggiungimento di più elevati obiettivi" nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi anch'esso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle predette risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo (secondo periodo).

Il terzo periodo della lettera c) stabilisce che l’assegnazione delle risorse al personale debba avvenire in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca. Il riconoscimento economico aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento non può comunque eccedere il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo. In proposito, la norma rinvia ai criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la messa a disposizione di specifiche risorse per le richiamate finalità tiene conto della circostanza che nel tempo gli incrementi contrattuali effettivamente accordati al personale degli enti pubblici di ricerca (così come del resto di quello delle università) sono stati comparativamente inferiori rispetto a quelli registrati in altri comparti del pubblico impiego. Ciò in ragione della circostanza che, a normativa vigente, gli oneri derivanti da incrementi retributivi in favore di detto personale, anche se concordati in sede di contrattazione collettiva nazionale, sono interamente sostenuti dagli enti di ricerca (e dalle università), che hanno difficoltà a reperire nei propri bilanci risorse adeguate, senza il sostegno pubblico.


30) "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

31) "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

32) "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165".

33) Essere in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; aver maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che assume, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

34) Essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; aver maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

35) I contributi scritti degli auditi sono reperibili al seguente link: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/54186_documenti.htm-

Articolo 104, comma 2
(Fondo italiano per la scienza)

L’articolo 104, comma 2, incrementa la dotazione del Fondo italiano per la scienza di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Il Fondo italiano per la scienza è stato istituito dall'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente all'incremento disposto dall'articolo in esame, la dotazione del Fondo per il 2023 è dunque pari a 200 milioni di euro, per il 2024 a 250 milioni di euro e dal 2025 in avanti a 150 milioni di euro.

Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, secondo criteri e modalità di assegnazione delle risorse che si conformano a procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" (volti a sostenere progetti coordinati da ricercatori nella fase iniziale della carriera) e "Advanced Grant" (destinato a sostenere progetti coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo). Si veda la scheda di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura.

Si segnala che con il decreto ministeriale n. 841 del 15 luglio 2021 sono stati individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo. Nello specifico, lo stanziamento annuale di bilancio del Fondo viene destinato, di norma, per il 40 per cento allo schema di finanziamento denominato Starting Grant e per il 60 per cento allo schema Advanced Grant.

Quanto al finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto, esso è pari a: un milione di euro per lo schema Starting Grant; 1,5 milioni di euro per lo schema Advanced Grant.

Per l’anno 2021, primo esercizio di vigenza della norma in argomento, rispetto al totale del budget complessivo, pari a 50 milioni di euro, 20 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dello schema “Starting Grant” e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema “Advanced Grant”. A decorrere dall’annualità 2022, lo stanziamento a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro, viene ripartito, in linea tendenziale, nel seguente modo: 60 milioni di euro destinati a finanziare lo schema “Starting Grant”; 90 milioni di euro destinati a finanziare lo schema “Advanced Grant”. Tale importi dovranno essere rivisti (in aumento) a seguito degli stanziamenti aggiuntivi recati nell'articolo in esame, a decorrere dal 2023.

Il Consiglio europeo della ricerca è stato istituito nel febbraio 2007 dalla Commissione europea nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca (7° PQ), al fine di provvedere all'attuazione del programma specifico "Idee" del 7° PQ e sostenere la ricerca di frontiera svolta su iniziativa dei ricercatori.

L'obiettivo principale dell'ERC è stimolare l'eccellenza scientifica in Europa, sostenendo e incoraggiando i migliori scienziati, studiosi ed ingegneri e invitandoli a presentare le loro proposte nei vari settori della ricerca.

L'ERC è composto da un consiglio scientifico indipendente e da un'agenzia esecutiva che opera per conto della Commissione europea. Il consiglio scientifico definisce la strategia scientifica e le relative metodologie, mentre l'agenzia esecutiva provvede all'attuazione di tali strategie e metodologie gestendo le attività di finanziamento dell'ERC nel contesto giuridico del 7° PQ.

L'agenzia esecutiva dell'ERC è stata formalmente istituita nel dicembre 2007 ed è diventata autonoma dal punto di vista amministrativo il 15 luglio 2009.

L'ERC opera in modo trasparente e in piena integrità e autonomia, princìpi di cui è garante la Commissione europea, alla quale il Consiglio rende conto. La Commissione europea detiene la responsabilità finale dell'esecuzione del 7° PQ e del relativo bilancio.

Gli schemi di finanziamento offerti dall'ERC si articolano in tre tipologie:

  • Starting Grant, che si rivolge a ricercatori in qualsiasi ambito di ricerca che intendono svolgere attività autonoma di ricerca in Europa.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono richiesti: 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto promettente; un’eccellente proposta di ricerca; che le attività di ricerca siano svolte presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati a Horizon Europe. Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 1,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni;

  • Consolidator Grant, che si rivolge a ricercatori che stanno consolidando il proprio team o progetto di ricerca indipendente. Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono richiesti: 7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto promettente; un’eccellente proposta di ricerca; che le attività di ricerca siano svolte presso un ente di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati a Horizon Europe. Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 2 milioni di euro per un periodo di 5 anni.
  • Advanced Grant, che si rivolge a leader nella ricerca affermati a livello internazionale, di qualsiasi età e nazionalità, al fine di consentire loro di portare avanti progetti altamente innovativi in grado di aprire nuove frontiere di ricerca.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento è richiesto di essere scientificamente indipendenti, attivi nella ricerca negli ultimi 10 anni e avere un profilo che identifichi il ricercatore come leader del/i rispettivo/i settore/i di ricerca. Anche in questo caso è richiesto che le attività di ricerca siano svolte presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati a Horizon Europe. Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 2,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni.

Articolo 104, comma 3
(Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate)

L’articolo 104, comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di:

- 50 milioni di euro per l'anno 2022;

- 150 milioni di euro per l'anno 2023;

- 200 milioni di euro per l'anno 2024;

- 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.

La finalità è quella di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Il secondo periodo del comma in esame demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

Articolo 104, comma 4
(Misure premiali in favore di enti pubblici di ricerca)

L’articolo 104, comma 4, destina di 30 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento premiale in favore degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Le risorse sono stanziate per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 ("Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"). Tale comma stabilisce che il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del medesimo dicastero, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti da tali enti.

L'assegnazione delle risorse premiali è demandata (sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 19) ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

La disposizione in esame aggiunge che tale decreto di riparto deve tener conto dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR), effettuata dall'ANVUR con cadenza quinquennale.

L'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 ha destinato al finanziamento premiale degli enti di ricerca, in via sperimentale, per il solo 2017, 68 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FOE).

Successivamente, l'art. 1, comma 647, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio, l'assegnazione (anche) delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca. Le risorse premiali sono state quindi ripartite con d.m. 5 febbraio 2018.

A decorrere dal 2018, non si registrano risorse specificamente destinate al finanziamento premiale: le risorse prima destinate alla "ex premialità" sono confluite con quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti (al riguardo cfr. il dossier sullo schema di decreto di riparto del FOE per il 2021).

Le risorse in oggetto sono allocate sul capitolo 7237 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Il disegno di legge di bilancio in esame presenta uno stanziamento di 30 milioni per il solo 2023 su tale capitolo che risulta privo di stanziamento nel triennio 2022-2024 secondo le previsioni a legislazione vigente.

Si ricorda che i Piani triennali di attività sono disciplinati dagli articoli 5 e 7 del citato decreto legislativo n. 218 del 2016. L'art. 5 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario. L'art. 7 del d.lgs. 218/2016 dispone che gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un PTA, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9.

Per quanto concerne la valutazione della qualità della ricerca (VQR), si ricorda che essa è svolta dall'ANVUR, con cadenza quinquennale, sulla base di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie(36) .


36) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i-bis, del regolamento di disciplina dell'ANVUR, di cui al DPR 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 339, della legge n. 232 del 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019 sono state adottate le Linee guida per la VQR 2015-2019, successivamente integrate dal decreto ministeriale n. 444 dell'11 agosto 2020.

Articolo 104, comma 5
(Soppressione dell’Agenzia nazionale per la ricerca)

L’articolo 104, comma 5, abroga parte delle disposizioni della legge di bilancio 2020 che avevano previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca.

In particolare, abroga l’articolo 1, commi da 240 a 248, della L. 160/2019, già in precedenza oggetto di varie modifiche.

Non abroga, invece, i commi da 250 a 252 dello stesso articolo 1, riguardanti la medesima Agenzia.

I commi in questione riguardano il collegio dei revisori dei conti, l’approvazione dello statuto dell’Agenzia e la definizione di procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile, di cui la stessa Agenzia deve tener conto.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un approfondimento.

L’art. 1, co. 240-248 e 250-252, della L. 160/2019 ha istituito l’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero (ora) dell’università e della ricerca(37) , dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale.

La relativa disciplina è stata in seguito in parte modificata dall’art. 19, co. 6, del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) e dall’art. 64, co. 5, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021).

In particolare, a legislazione vigente, l’Agenzia:

  • promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato;
  • promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale;
  • favorisce l’internazionalizzazione delle attività di ricerca;
  • definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca.

Gli organi dell'ANR sono costituiti da direttore, comitato direttivo, comitato scientifico e collegio dei revisori dei conti. In particolare:

  • il direttore – che dura in carica 4 anni – è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, presiede il comitato direttivo e svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto.
    Egli è nominato con DPCM ed è scelto dallo stesso tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell’ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione;
  • il comitato direttivo, i cui compiti non sono stati indicati, è composto da 8 membri, anche in questo caso selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell’ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione. Di tali membri, uno è scelto dal Ministro dell’università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN), uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia dei lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere.
  • Anche i membri del comitato direttivo sono nominati con DPCM e durano in carica per 4 anni;
  • il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è composto da 5 membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una Commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità. La composizione del comitato scientifico deve garantire una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45%;
  • il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati una sola volta.

La Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale sono scelti il direttore dell’Agenzia e i membri del comitato direttivo è istituita con DPCM ed è composta da 5 membri di alta qualificazione scelti uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), uno dal presidente dell'European Research Council, uno dal presidente dell'European Science Foundation, uno dal presidente della CRUI, d’intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca(38) .

La definizione delle procedure e delle modalità per l'individuazione dei componenti della Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale sono scelti i membri del comitato scientifico, invece, è stata demandata allo statuto.

Lo statuto dell’Agenzia, che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento, deve essere approvato con DPCM, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 160/2019.

Il medesimo decreto definisce, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive, di cui 3 dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del d.lgs. 165/2001 – recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca(39) .

Nessuno degli atti attuativi previsti è finora intervenuto.

Al contempo, la stessa L. di bilancio 160/2019 aveva autorizzato, sempre al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, la spesa di 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR.

Le risorse sono state allocate nel nuovo cap. 7288 dello stato di previsione dell’allora MIUR, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".

Successivamente, tale autorizzazione di spesa è stata rideterminata per effetto:

  • dell’art. 6, co. 5-septies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), che ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022 ai fini – previsti dal co. 5 sexies – dell’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021, e dell’autorizzazione alle università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), a tal fine attingendo, quanto a € 96,5 mln a decorrere dal 2021, al “Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR”;
  • dell’art. 33, co. 1 e 2, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021), che ha incrementato di € 78,5 mln per il 2021 il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, coprendo l’onere interamente mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’ANR;
  • dell’art. 64, co. 6, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021), che ha incrementato di € 5 mln per il 2021 e di € 20 mln annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, coprendo l’onere interamente mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’ANR.


37) L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

38) L’istituzione della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca – cui partecipano di diritto tutti i presidenti degli enti o loro delegati – è stata prevista dall’art. 8, co. 1-5, del d.lgs. 218/2016.

39) L'ultimo CCNL del comparto Istruzione e ricerca è relativo al periodo 2016-2018.

Articolo 105
(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR))

L’articolo 105 mira al potenziamento del CNR attraverso: i) un contributo finanziario, pari a 60 milioni di euro per il 2022 e 80 milioni annui a partire dal 2023; ii) nonché un Piano di riorganizzazione e rilancio delle attività, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le modalità e il termine per la sua attuazione, il monitoraggio al cui esito favorevole è collegato il maggior contributo (di 20 milioni di euro annui) a partire dal 2023, rispetto a quello previsto per il 2022.

La Relazione illustrativa evidenzia come le specificità del CNR - che costituisce il più grande ente pubblico di ricerca nazionale e pertanto "un attore fondamentale nella vita sociale e culturale" del Paese - giustifichino la scelta di introdurre per lo stesso, con l'articolo in esame, una disciplina ad hoc rispetto alle disposizioni (anche di tipo finanziario) riguardanti gli altri enti di ricerca (v. art. 104 del presente disegno di legge).

In proposito la Relazione richiama, oltre all'ampiezza degli ambiti di ricerca e la complessità dell'organizzazione amministrativa, la funzione di supporto in ordine alle più importanti scelte politiche ed economiche del Paese su temi di grandissimo rilievo, quali l'intelligenza artificiale, le nanotecnologie, lo studio e l'applicazione di materiali innovativi, nonché lo studio della biomedicina cellulare e molecolare determinanti per lo sviluppo e l'innovazione del tessuto sociale e produttivo italiano.

Nello specifico, ai sensi del comma 1, il Presidente dell’ente è chiamato ad adottare il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR. Esso assume la funzione di piano triennale di attività "ai fini dell’applicazione della normativa vigente". L'adozione del piano deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore "della presente disposizione".

Si segnala che l'art.16 del d.lgs. n.127 del 2003 (recante il "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche") stabilisce che il CNR operi sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, che: i) definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca; e ii) comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Come segnalato anche nella Relazione tecnica, il piano triennale di attività non è stato aggiornato al triennio 2020-2022.

Il comma 2 dispone che, per le richiamate finalità di rafforzamento dell'ente, il Ministro dell’università e della ricerca istituisca, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell’ente. Tale comitato, indicato come "Supervisory Board", è composto da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Quanto alla loro nazionalità, la norma specifica che essi possono essere italiani o stranieri, senza pertanto che sia accordata alcuna priorità ai primi, anche solo in termini di una quota prefissata.

Per i componenti si prevedono sia un compenso, pari a 20.000 euro annui, sia eventuali rimborsi spese, nel rispetto di quanto previsto (in via ordinaria) dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione e nell'ambito di un tetto massimo di 100.000 euro annui. Ai conseguenti oneri finanziari, quantificati in 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sul contributo che lo Stato riconosce "ai sensi del comma 8" (lettera b), si valuti l'opportunità di inserire tale specificazione nel testo, in analogia con quanto disposto dal comma 4, v.infra).

La quantificazione, come si legge nella Relazione illustrativa, tiene conto anche degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione dei predetti compensi.

La disposizione non prevede un termine di approvazione del predetto decreto istitutivo del Comitato strategico.

Al riguardo occorre tener presente che: i) il comma 1 impone al Presidente del CNR di adottare il piano entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio; ii) che tale adozione è subordinata al previo parere favorevole del medesimo Comitato (v. comma 3); iii) che a quest'ultimo spettano funzioni rilevanti nell'ambito della definizione dell'atto (inclusa la possibilità di potersi avvalere, a tal fine, di personale esperto esterno all'amministrazione, v. comma 4); iv) che al mancato rispetto del termine prescritto per l'adozione del piano conseguono sanzioni finanziarie (consistenti nel venir meno del contributo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, di cui al comma 9, v. comma 7).

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di fissare un termine entro cui detto Comitato debba essere istituito, in modo da favorire la tempestiva adozione del predetto piano.

Con riferimento alla procedura di definizione del piano di riorganizzazione e rilancio del CNR, il comma 3 dispone che esso è adottato (dal Presidente, cfr. comma 1) previo parere favorevole del comitato strategico per il rilancio dell’ente ed è approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale procedura avviene in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati.

Non è previsto un termine per l'approvazione del piano. Si valuti, anche in questo caso, l'opportunità di un approfondimento.

Il comma 4 attribuisce al Presidente del CNR e al predetto comitato la facoltà di avvalersi di un contingente di esperti esterni alla amministrazione, di comprovata qualificazione professionale, "[a]i fini della predisposizione del piano" di riorganizzazione e rilancio.

Dal combinato disposto dei commi da 1 a 4, parrebbero evincersi elementi di incertezza circa le effettive competenze demandate al Comiato strategico. Per un verso, il comma 4 parrebbe attribuire anche al Comitato il compito (da esercitare assieme al Presidente) di predisposizione del piano. Per l'altro, il comma 3 attribuisce al medesimo comitato una funzione consultiva, di carattere obbligatoria e vincolante, che parrebbe doversi esercitare su una proposta di piano non riconducibile direttamente al medesimo Comitato. Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

La disposizione specifica l'importo massimo da riconoscere, per singolo incarico, ai predetti esperti, pari a euro 50.000 lordi annui, che viene posto a carico delle risorse di cui al comma 8, lettera b) (v. infra). Con riguardo alle modalità di individuazione del contingente di esperti, la norma opera un rinvio all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale ultima disposizione (art. 7, comma 6, dlgs. 165/2001) prevede che le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità, tra i quali la determinazione preventiva della durata, dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

Il ricorso agli esperti esterni al CNR è finalizzato allo svolgimento di determinate attività, e "in particolare" ad esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’organizzazione, la consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica, nonché alla programmazione economica e finanziaria.

Quanto ai contenuti del piano, il comma 5 reca un'elencazione meramente esemplificativa, dalla quale si evince tuttavia l'ampiezza degli ambiti di intervento dello strumento. Quest'ultimo, in particolare, i) può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell’ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale; ii) reca l’indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, con la specificazione di quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell’ente (che evidentemente non trovano compensazione nei risparmi conseguenti a misure di riorganizzazione).

Dal comma 5 (in combinato disposto con i commi 4 e 5) si evince, come segnalato dalla Relazione illustrativa, l'intenzione di condurre, preliminarmente alla definizione sostanziale dei contenuti del riordino, una mappatura e un'analisi delle principali informazioni riguardanti l'attuale assetto organizzativo, sia sotto il profilo amministrativo sia tecnico scientifico; sulla base di tali risultanze, si procede all'elaborazione di un piano di riorganizzazione "in grado di valorizzare ed implementare i processi strettamente attinenti all'individuazione degli obiettivi strategici di natura tecnico-scientifica e di semplificare e rivedere le regole di governo, in modo da consentire una migliore e più snella gestione dell'ente in termini generali" e "assicurare che l'autonomia degli istituti, presupposto necessario per la scienza, sia coniugata con funzioni di supporto e controllo che assicurino sostenibilità e sviluppo dell'ente e valorizzazione dei ricercatori".

Ai sensi del comma 6, il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR (rectius la sua attuazione) si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. Il Ministero dell’università e della ricerca, anche avvalendosi del Comitato strategico per il rilancio dell’ente, è chiamato a svolgere un monitoraggio dell'attuazione del piano, con cadenza almeno semestrale, cui sono connesse le conseguenze finanziarie cui si è fatto cenno (ai sensi del comma 9).

Sotto il profilo del sostegno finanziario al CNR occorre avere riguardo ai commi 8 e 9. La prima delle due disposizioni citate attribuisce al CNR un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 di cui:

a) 10 milioni di euro sono vincolati al completamento dei processi di superamento del precariato e valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Con riferimento ai contenuti dell'art.20, si rinvia alla scheda di lettura, contenuta nel presente Dossier, relativa all'articolo 104, comma 1, del presente disegno di legge (in cui si prevede una disposizione analoga anche per gli altri enti di ricerca);

b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del richiamato Comitato strategico per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Ai sensi del comma 9, a decorrere dall’anno 2023, al CNR è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui. Esso è tuttavia subordinato (ai sensi del comma 7) alla "approvazione del piano entro il termine di cui al comma 1" e all’esito favorevole del monitoraggio da parte del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 6.

In proposito, la disposizione, sebbene subordini tale ulteriore contributo alla "approvazione del piano entro il termine di cui al comma 1", parrebbe doversi riferire alla "adozione" da parte del Presidente del CNR del medesimo piano. Per l'approvazione del piano, disposta con decreto ministeriale ai sensi del comma 3 (e non già del comma 1), non è infatti previsto alcun termine. Sarebbe del resto singolare che un'eventuale inerzia ministeriale, nel caso di mancata approvazione del piano adottato dal Presidente, possa determinare una penalizzazione economica nei confronti del CNR.

Si valuti in proposito una riformulazione del comma 7 nel senso indicato.

Articolo 106
(Contrasto della “Xylella fastidiosa”)

L’articolo 106 destina, per le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosa, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Nel dettaglio, l’articolo in commento, composto di un solo comma, prevede che, al fine sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “Xylella fastidiosa”, condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Per quanto concerne gli interventi normativi adottati - negli ultimi anni - per il contrasto al batterio della Xylella fastidiosa, realizzati, in particolare, ad opera del decreto-legge n. 27 del 2019 e delle leggi di bilancio del 2018 del 2019 e del 2021, si rinvia all’apposito tema web del Servizio studi della Camera dei deputati.

Si ricorda, in particolare, che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto, all'art. 1, commi 126-128, tre misure per affrontare la problematica della Xylella fastidiosa. In sintesi: a) con riguardo ai danni prodotti da tale batterio, si prevede, intanto, lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2018 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal predetto batterio (art. 1, comma 126); b) si prevede, poi, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017  (art. 1, comma 127); c) si dispone, infine, l'estensione al settore olivicolo del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, conseguentemente, incrementando il predetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio (art. 1, comma 128). La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha poi disposto l'aumento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un ammontare di 2 milioni di euro nel 2021, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio della Xylella fastidiosa e ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. È stata, poi, prevista la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale agli olivi che insistono nella zona infetta (articolo 1, commi 657, 660 e 661). Quest'ultima disposizione (di cui al comma 661) è stata poi abrogata dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2019. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha inoltre previsto: a) rifinanziamenti per i contratti di distretto dei territori danneggiati dalla Xylella fastidiosa - disposti nella sezione II della legge - per 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023; b) reiscrizioni in bilancio – per il medesimo fine - di somme stanziate e non impegnate precedentemente, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge n. 196 del 2009, per 2 milioni di euro per il 2021.

Si ricorda, poi, che la XIII Commissione agricoltura della Camera ha concluso, il 21 febbraio 2019, un'indagine conoscitiva sul fenomeno legato al diffondersi del batterio della c.d. Xylella Fastidiosa, il quale - come noto - ha colpito gli uliveti della regione Puglia, approvando in tale data il documento conclusivo. Per quanto concerne i lavori svolti nel corso dell’indagine, comprensivi dei resoconti stenografici delle audizioni, si rinvia alla seguente pagina web.

In merito alle ricerche condotte in materia di Xylella fastidiosa, si veda la presente news del CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante.

Articolo 107
(Proroga di incarichi temporanei di personale docente)

L’articolo 107 dispone che il termine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivati con riferimento all’a.s. 2021/2022 può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso a.s. e, dunque, fino al 30 giugno 2022, nel limite di spesa indicato.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 58, co. da 4-ter a 4-quinquies, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha previsto l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA fino al 30 dicembre 2021 (c.d. “organico COVID), nei limiti delle risorse previste allo stesso scopo per l’a.s. 2020/2021 risultate non spese(40) .

In particolare, il comma 4-ter ha previsto che entro il 31 luglio 2021 il Ministero dell’istruzione doveva provvedere al monitoraggio delle spese di cui all’art. 231-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), relative all’attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA per l’a.s. 2020/2021, e doveva comunicare le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ha, altresì, disposto che la quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risultava non spesa doveva essere destinata all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l’avvio dell’a.s. 2021/2022.

Nei limiti di tali risorse, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovevano essere adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli Uffici scolastici regionali (USR) ad:

a)attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente a tempo determinato dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti e da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia. Come già per l’a.s. 2020/2021, è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile (lett. a));

b)attivare ulteriori incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica. In tal caso, a differenza di quanto disposto per l’a.s. 2020/2021, non è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile (lett. b)).

Per il riparto delle risorse fra gli USR è intervenuto, ai sensi del co. 4-quater dello stesso art. 58, il D.I. 2 settembre 2021, n. 274.

In particolare, il D.I. ha autorizzato la spesa di € 422.441.356 nel periodo settembre-dicembre 2021, disponendo che le risorse erano così ripartite tra gli USR:

a) 350 mln per il 50% in funzione dell'incidenza del numero degli alunni, per il 20% in base alla presenza di classi con numerosità superiore a 23 alunni e, per il 30%, in funzione dell'indice di fragilità calcolato dall'ISTAT, che misura le condizioni di fragilità degli alunni rispetto all'ordine di scuola che frequentano;

b) € 50 mln quale elemento perequativo per garantire che ogni USR percepisse una somma corrispondente almeno alla spesa realizzata nel periodo settembre-dicembre 2020 per le finalità di cui all'art. 231-bis del D.L. 34/2020;

c) € 22.441.356 al fine di garantire la copertura di risorse umane per le istituzioni scolastiche che presentano almeno cinque classi con più di 26 alunni (per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado) e 27 alunni (per le scuole secondarie di II grado).

Con riferimento a tale riparto, la nota prot. 1237 del 13 agosto 2021 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione anticipava che le risorse sopra indicate erano destinate a finanziare due linee di reperimento straordinario di personale a tempo determinato (docente e ATA) per il periodo settembre-dicembre 2021:

  • € 400 mln per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale ATA, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;
  • € 22 mln per intervenire su istituzioni scolastiche con una una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.

Nello specifico, l’articolo 107 dispone che il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, co. 4-ter, lett. a), del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) - e, dunque, (solo) dei contratti relativi ai docenti - può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/2022, nel limite di € 300 mln per il 2022.

La relazione tecnica evidenzia che, in assenza di elementi puntuali sui contratti attivati dai dirigenti degli USR, la cifra indicata è prudenziale. Fa, inoltre, presente che, con la stessa, potranno essere prorogati circa 18.000 contratti.

In particolare, le risorse indicate incrementano il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Al riguardo, il testo indica, quale decreto con cui sono state ripartite le risorse del Fondo indicato, il D.I. 16 agosto 2021, n. 265, con il quale, in realtà, sono state ripartire le risorse del (nuovo) Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 istituito dall’art. 58, co. 4, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), con uno stanziamento di € 350 mln per il 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali.

Si valuti, pertanto, l’opportunità di rettificare il riferimento indicato.

L’articolo 107 dispone, infine, che il Ministero dell’istruzione provvede, entro il 31 luglio 2022, al monitoraggio delle spese in questione, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse che risulti non spesa è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.


40) Al riguardo, si ricorda che l’art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con uno stanziamento di € 377,6 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. Le risorse del Fondo sono state destinate, in particolare, in base all’art. 231-bis dello stesso D.L., a misure volte a derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, e ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse. In attuazione, è intervenuta l’OM 83 del 5 agosto 2020.
Successivamente, l’art. 32 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato le risorse del Fondo di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. In particolare, € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021 sono stati destinati, fra l’altro, al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020. Con D.I. 28 agosto 2020, n. 109 è stato precisato che al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 erano destinati € 363 mln nel 2020 e € 552 mln nel 2021.

Articolo 108
(Valorizzazione della professionalità del personale docente)

L’articolo 108 interviene sulla disciplina in materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, ampliando i parametri da considerare per l’utilizzo delle risorse e incrementando l’autorizzazione di spesa destinata a tale scopo.

In particolare, i commi 1, lett. a), e 2, lett. a) e b), stabiliscono che le risorse destinate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali, di cui all’art. 1, co. 592 e 593, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), sono volte a premiare anche la dedizione nell’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità scolastica e il costante e qualificato aggiornamento professionale.

Il comma 1, lett. b), incrementa le citate risorse (da € 30 mln) a € 240 mln annui dal 2022.

A tali fini, novellano l’art. 1, co. 592 e 593, della L. 205/2017.

La relazione illustrativa sottolinea che in tal modo si intende rendere più attrattiva la professione.

L’art. 1, co. 592 e 593, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle scuole statali, ha istituito una apposita sezione nell’ambito del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln annui dal 2020.

Ha stabilito, inoltre, che per l’utilizzo delle risorse la contrattazione è svolta nel rispetto di criteri relativi a valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Successivamente, l’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, ha disposto che, dall’a.s. 2018/2019, le risorse di cui all’art. 1, co. 592, della L. 205/2017 confluivano – assieme ad altre – in un unico (nuovo) fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”.

Le risorse del Fondo devono essere ripartite, a livello di contrattazione integrativa nazionale, secondo i criteri indicati nell’art. 22 del contratto. Quest’ultimo, per quanto qui interessa, ha disposto che sono oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.

Articolo 109
(Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria)

L’articolo 109 dispone la graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall’a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall’a.s. 2023/2024. A tal fine, prevede l’istituzione di una nuova classe di concorso.

In particolare, l’avvio dell’introduzione dell’insegnamento è subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale che stabilisce il numero dei posti da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, garantendo l’invarianza della dotazione organica complessiva.

In fase di prima applicazione, i suddetti posti sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, da bandire nel 2022 e 2023. Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l’assunzione dei docenti, possono essere attribuiti – sempre subordinatamente all’emanazione del decreto interministeriale – contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso per l’insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado.

Preliminarmente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento emanato con DM 249/2010, per l’insegnamento nella scuola primaria è richiesto il possesso della laurea magistrale conseguita nella classe LM 85-bis (“Scienze della formazione primaria”), il cui corso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento.

Sempre preliminarmente, si ricorda che le vigenti Indicazioni nazionali per il primo ciclo – che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole e che sono state emanate (in attuazione dell'art. 1, co. 4, del DPR 89/2009) con DM 16 novembre 2012, n. 254 – hanno individuato le discipline oggetto di insegnamento per tutto il ciclo – fra le quali, educazione fisicasenza definire la quota oraria per ciascuna disciplina.

A sua volta, l’art. 1, co. 20, della L. 107/2015 ha disposto che per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, oltre che docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione.

Le disposizioni recate dall’articolo 109 sono introdotte nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, e al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona (comma 1).

Il PNRR prevede, nell’ambito della Missione n. 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”), l’investimento “Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola” (M4C1-I.1.3), al quale sono destinate sovvenzioni per € 300 mln.

In particolare, il piano mira a costruire o adeguare strutturalmente edifici da destinare a palestre o strutture sportive annesse alle scuole.

Con riguardo alla tempistica, si prevede l’aggiudicazione dei contratti per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti con decreto del Ministero dell'istruzione entro il secondo trimestre 2024, e la realizzazione o riqualificazione di almeno 230.400 mq da destinare a palestre o strutture sportive entro il secondo trimestre 2026.

Nella cabina di regia dedicata al settore Istruzione e Ricerca svoltasi il 7 ottobre 2021 a Palazzo Chigi (qui il video) è emerso che entro fine anno sarà emanato un bando per la costruzione di nuove palestre per € 300 mln.

In particolare, la graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per la classe quinta a partire dall’a.s. 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’a.s. 2023/2024 è prevista nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché delle risorse di personale definite con il decreto di cui al comma 7 (comma 2).

L’insegnamento è svolto da docenti forniti di idoneo titolo di studio e iscritti nella correlata nuova classe di concorso denominata “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” (comma 1).

Per accedere allo stesso insegnamento, è necessario superare specifiche procedure concorsuali abilitanti, cui possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (o titoli di studio equiparati ai sensi del DM 9 luglio 2009):

  • LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»;
  • LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»;
  • LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie».

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di sopprimere, con riferimento alla classe di laurea magistrale LM-47, le parole “di concorso”.

Per l’accesso è necessario, altresì, il conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA)(41) , acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (comma 3).

Si tratta – fatta eccezione per alcuni vincoli – del requisito attualmente previsto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. 59/2017 per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria.

In particolare, la disposizione citata prevede – oltre al possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con le classi di concorso – il conseguimento di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche(42) .

Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria (comma 4).

Il contingente dei docenti di educazione motoria è determinato in ragione di non più di 2 ore settimanali di insegnamento in ciascuna classe che, per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno, sono aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del DPR 89/2009.

Le classi che adottano il tempo pieno, infatti, mantengono l’orario in essere anche quando sono interessate dal nuovo insegnamento. In tale caso, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità di tutti i docenti coinvolti. Da tali disposizioni non devono derivare situazioni di esubero di personale (comma 5).

Al riguardo, si ricorda che l’art. 4 del DPR 89/2009, emanato per il primo ciclo di istruzione in attuazione dell’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008)(43) , ha previsto che il tempo della scuola primaria è svolto secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27 e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato. E’ previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno.

In particolare, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022, e, successivamente, ogni anno, entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento (comma 7):

a) è rilevato il personale in servizio a tempo indeterminato, nonché quello cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Su tale base, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto (in termini di economia di spesa) dal già citato art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008);

b) è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell’educazione motoria.

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di specificare anche nel comma 7 che si fa riferimento al numero dei posti di insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Inoltre, i decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione, distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all’educazione motoria “della” – rectius: “nella” – scuola primaria (comma 8).

In fase di prima applicazione, i posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, banditi negli anni 2022 e 2023.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati il contenuto dei bandi, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo a carico dei partecipanti, determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a iscritte al medesimo fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Le relative graduatorie hanno validità annuale e, in ogni caso, perdono efficacia con l’approvazione delle graduatorie del concorso successivo (comma 6).

Si tratta di un termine di validità derogatorio rispetto alla disciplina generale valida per i reclutamenti relativi al personale docente.

Si ricorda, infatti, che, in base all’art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994, le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. In alcuni casi, peraltro, tale termine è stato prorogato. Inoltre, con i più recenti interventi, è stato previsto che le immissioni in ruolo possono essere disposte anche successivamente all’a.s. di riferimento, fino all’esaurimento della graduatoria.

Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, per la copertura dei posti possono essere attribuiti – sempre subordinatamente all’emanazione del decreto di cui al comma 7 – contratti a tempo determinato anche ai soggetti collocati nelle GPS (di cui all’art. 4, co. 6-bis, della L. 124/1999) nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado (comma 9)(44) .

L’art. 4, co. 6 e 6-bis, della L. 124/1999 – come modificato, da ultimo, dall’art. 2, co. 4, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) – ha previsto che, al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche si utilizzano, in subordine alle graduatorie ad esaurimento (GAE), apposite graduatorie provinciali (GPS), distinte per tipologia di posto e classe di concorso(45) .

A decorrere dal 2023, il Ministero dell’istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni introdotte, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 10).

Per completezza, si ricorda che il 19 dicembre 2018 la Camera aveva approvato l’A.C. 523 e abb., che conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come è già, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe. La VII Commissione del Senato ha avviato l’esame del testo (A.S. 992) il 30 gennaio 2019. L’ultima seduta in sede referente si è svolta il 1° settembre 2020.


41) Al CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente (art. 3, DM 270/2004).

42) La disciplina per l'acquisizione dei CFU/CFA è stata definita con DM 616/2017.

43) L’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha previsto la ridefinizione, con regolamenti di delegificazione, dei curricoli nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.

44) Le vigenti classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado sono state definite con DPR 14 febbraio 2016, n. 19 e successivamente revisionate e aggiornate con DM 259/2017.

45) Al riguardo, si ricorda che l’art. 2, co. 4, 4-bis e 4-ter, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle nuove graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze sono disciplinate, per l’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, che tutto il procedimento è informatizzato e che la valutazione delle istanze e l’approvazione delle graduatorie è effettuata dagli uffici scolastici territoriali.
In attuazione è intervenuta l’OM 60 del 10 luglio 2020 (qui le tabelle allegate).

Articolo 110
(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

L’articolo 110 dispone:

i) l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei medesimi dirigenti (comma 1);

ii) che continuino ad operare per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (comma 2).

Si premette che la retribuzione di posizione costituisce una delle componenti del trattamento economico dei dirigenti scolastici, che si affianca allo stipendio tabellare e alla retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione, così come anche quella di risultato, sono poste a carico del Fondo unico nazionale (FUN), costituito ai sensi dell'art. 25 del CCNL 15 luglio 2010 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007 e disciplinato, da ultimo, dall'articolo 41 del CCNL 8 luglio 2019 — Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici — per il triennio 2016/2018.

Il richiamato Fondo - ai sensi dell'art. 25, comma 3, del CCNL del 2010- è ripartito dal Ministero dell'istruzione, con cadenza annuale (entro il 31 luglio), tra gli Uffici scolastici regionali in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici.

Alla retribuzione di posizione(46) ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell’85 per cento delle risorse complessive del relativo fondo unico nazionale(47) .

Inoltre, in sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della parte variabile della retribuzione di posizione tenendo conto di determinati criteri generali (definiti dall'art. 6 del medesimo CCNL del 2010), che possono essere integrati a livello regionale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).

Tali criteri generali si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del Ministero dell'istruzione.

L'entità della retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente dipende dunque da tre fattori: i) dall'ammontare complessivo del Fondo; ii) dalla platea dei beneficiari, consistente nel numero di dirigenti in servizio(48) ; iii) dai richiamati indicatori di complessità previsti dal CCNL, eventualmente integrati sulla base di specificità regionali.

Come si richiamerà in sede di commento al comma 2 del presente articolo, il citato CCNL del 2019 stabilisce (con il combinato disposto dell'art.42, commi 1 e 5, e dell'art.5, comma 3, lett. b)) che la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici (ed Afam) è definita sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del CCNL 15/7/2010 e che tale graduazione è effettuata a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, con conseguente disapplicazione, da tale data, dell’art. 26 del CCNL del 2010.

Entrando nel merito dei contenuti dell'articolo in esame, il comma 1 dispone che il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, "di cui all’art. 4 del C.C.N.L. dell'Area V della dirigenza, relativo al biennio economico 2008-2009, siglato il 15 luglio 2010", è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, specificando che tali risorse sono destinate esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (con conseguente esclusione della retribuzione di risultato).

Nello specifico, il citato articolo 4 del CCNL per il biennio economico 2008-2009 dispone a sua volta che il predetto fondo per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dal sopracitato art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007(49) .

Come già rilevato (v, supra), la fonte normativa del predetto fondo è ora costituita dall'articolo 41 del più recente CCNL del 2019 a cui la norma in esame avrebbe potuto opportunamente riferirsi.

Il comma 1 è introdotto con l'obiettivo di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere.

Al riguardo, come segnalato, la retribuzione di posizione è commisurata, ai sensi del richiamato articolo 6 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007 (richiamato anche dal CCNL del 2019) del proprio agli indicatori di complessità nella gestione delle scuole (v.supra).

Con specifico riguardo alla finalità perseguita con la disposizione in commento, la relazione illustrativa specifica la volontà di non vanificare l'effetto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli aumenti contrattuali previsti nel richiamato C.C.N.L. 8 luglio 2019, tramite una riduzione della parte variabile della retribuzione. Infatti, a seguito delle nuove assunzioni dei dirigenti scolastici i valori medi retributivi pro-capite, scaturenti dalle risorse del FUN, subirebbero una significativa contrazione.

La relazione rimarca altresì l'esigenza di un riconoscimento, in termini anche economici, della molteplicità di funzioni e di responsabilità cui il dirigente scolastico è tenuto a far fronte spesso peraltro senza un idoneo supporto, sul piano giuridico, da parte dell'apparato amministrativo posto alle sue dipendenze. Nella relazione illustrativa si opera una ricostruzione delle complesse funzioni attualmente attribuite al dirigente scolastico ai sensi della normativa vigente, da cui emerge la necessità di incrementare la retribuzione di tali figure professionali adeguandola almeno ai livelli retributivi previsti per la dirigenza di seconda fascia del Ministero dell'istruzione.

Con riguardo alla quantificazione dell'incremento del FUN disposto con il comma 1 in commento - come si evince dalla relazione tecnica - esso è stato stimato tenendo conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, per l'a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali. In esito a tale attività è stato possibile un raffronto, in particolare, fra gli importi erogati nell'ambito della parte variabile della retribuzione di posizione riconosciuta alla dirigenza scolastica e gli importi riconosciuti alla dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione. Tale verifica è centrale al fine di perseguire le richiamate finalità dell'intervento normativo, e in particolare quella dell'allineamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici con quelle del resto della dirigenza (di seconda fascia) del Ministero dell'istruzione.

Ai sensi del comma 2, per gli anni scolastici dal 2019/2020 sino a quello in corso continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sulla base delle risorse disponibili nel citato FUN ripartite, a livello regionale, dal Ministero (in applicazione del citato art.25 del CCNL sottoscritto nel 2010).

Il contratto integrativo regionale, si ricorda, ha come oggetto la determinazione e destinazione del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti scolastici operanti presso la regione interessata. Tale riparto è effettuato dall'Ufficio scolastico regionale di ciascuna regione sulla base della quota del fondo assegnata ad essa assegnata nell'ambito del riparto nazionale.

Al riguardo, la disposizione parrebbe doversi intendere nel senso che l'ultrattività: i) riguardi i contratti integrativi regionali riferiti all'a.s. 2018/2019 nelle regioni in cui essi siano già stati sottoscritti, ii) ovvero, nelle regioni in cui tali CIR non siano stati ancora sottoscritti; riguardi i CIR riferiti all'a.s. immediatamente precedente, nelle more dell'adozione dei CIR riferiti all'a.s. 2018/2019.

Tale intervento - come si precisa nella relazione tecnica - si rende necessario in quanto non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, previsto a partire dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca— sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018.

Il richiamato articolo 42 del CCNL disciplina la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed Afam. Esso stabilisce, per quanto qui interessa: i) (al comma 1) che tale retribuzione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b); ii) (al comma 5) che tale previsione si applichi a partire dall'a.s. 2019/2020, con conseguente disapplicazione di quanto disposto (all'articolo 26) del CCNL del 15 luglio 2010.

Il tema dell'adeguatezza del fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e quella di risultato e dell'esigenza di una sua integrazione è stato affrontato in più occasioni dal Parlamento nella corrente legislatura. In recenti interventi legislativi, di cui si fa menzione a seguire, sono state allocate nel Fondo risorse aggiuntive al fine di assicurare la necessaria copertura economica delle maggiori spese sostenute conseguenti all'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali sottoscritti nell'a.s. 2016/2017 nelle more della sottoscrizione dei contratti regionali riferiti agli aa.ss. successivi.

A parità di dotazione del fondo, a seguito delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici - in particolare di quelle disposte a conclusione del concorso bandito nel 2017 (pari a circa 2.500 unità) - a ciascun dirigente sarebbe spettata una retribuzione variabile inferiore rispetto a quella definita con i contratti collettivi regionali dell'a.s. 2016/2017 ed effettivamente erogata. Se non fossero intervenute, dunque, le integrazioni della dotazione del fondo, sarebbe stata necessaria la ripetizione delle somme già percepite dai dirigenti scolastici.

Gli interventi di finanziamento più recenti del fondo, disposti con fonte primaria, sono stati i seguenti:

i) 30 milioni di euro dal 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.160/2019).

Nello specifico, la norma ha disposto l'allocazione, in apposita sezione nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al richiamato fondo unico nazionale per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

Con tale intervento si è dato seguito all'impegno assunto dal Ministero nei confronti delle OOSS rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca nell'ambito dell'intesa, siglata il 29 ottobre 2019, in ordine al rifinanziamento del Fondo affinché, a fronte dell'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del richiamato concorso bandito nel 2017, le retribuzioni di posizione e di risultato non fossero diminuite;

ii) 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 3, del DL n.34 del 2020.

Nello specifico, tale disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo (con la richiamata dotazione per il 2020), da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017.

Con decreto 28 gennaio 2021, n.27 si è proceduto a ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse, destinate ai dirigenti scolastici, di cui al fondo istituito dal sopracitato articolo 230-bis. In questo modo si sono superate le criticità che non avevano consentito la sottoscrizione dei contratti integrativi regionali per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;

iii) 25,856 milioni per il 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 981, della legge di bilancio per il 2021 (legge n.178 del 2020).

Nello specifico, il comma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, con la predetta dotazione per il 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per l'a.s. 2019/2020 in conseguenza della menzionata ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017.

In entrambe le disposizioni da ultimo citate era stato escluso il percepimento di emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.


46) Che è definita entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere in tredici mensilità: da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata dal medesimo CCNL del 2019 (ai sensi dell’art. 42, comma 4), fino ad un massimo di € 46.134,81.

47) Ai sensi della disciplina dettata in precedenza dal CCNL del 2010 (articolo 26), la retribuzione di posizione era definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85 per cento delle risorse complessive del Fondo. Per tale ragione negli ultimi anni, come si dirà più approfonditamente oltre, si è reso necessario integrare tale fondo in presenza di nuove immissioni in ruolo, al fine di non incidere negativamente sul trattamento economico dei dirigenti in servizio.

48) Pertanto, a parità di dotazione del Fondo, ad un incremento del numero di dirigenti in ruolo consegue una riduzione pro capite di tale retribuzione.

49) Fra gli elementi di novità rispetto al precedente contratto, si segnala l'ulteriore incremento, pari a € 6.073.602,00 (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) a decorrere dal 1° gennaio 2009, disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da destinare al concorso al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione (con riferimento alla parte fissa) e, per la parte residua, alla retribuzione di risultato.

Articolo 111
(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

L’articolo 111 estende anche all’a.s. 2022/2023 la disciplina derogatoria prevista per l’a.s. 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

A tal fine, novella l’art. 1, co. 978 e 979, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – come modificato dall’art. 4, co. 69, della L. 183/2011 e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e le stesse erano conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Il co. 5-bis dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 4, co. 70, della L. 183/2011 e modificato dall’art. 12, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al co. 5 non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e che, dunque, il posto era assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

A sua volta, il co. 5-ter dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. c), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto, per quanto qui interessa, che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA devono essere definiti con decreto del Ministro (ora) dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, co. 5 e 5-bis, dello stesso D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

Successivamente, l’art. 1, co. 978, della L. 178/2020 ha disposto che per l’a.s. 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto – nei limiti della spesa autorizzata dal co. 979 – (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA. Quest’ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal co. 978, il co. 979 ha autorizzato la spesa di € 13,61 mln per il 2021 e di € 27,23 mln per il 2022.

Sulla base di tali previsioni, la consistenza organica dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2021/2022 è stata definita con DM 157 del 14 maggio 2021(50) . Dalla tabella allegata si evince che, per lo stesso a.s., le istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono 370.

In particolare, l’articolo 111 estende, come detto, all’a.s. 2022/2023 la disciplina prevista per l’a.s. 2021/2022.

Conseguentemente, incrementa l’autorizzazione di spesa per il 2022 (da € 27,23 mln) a € 40,84 mln e autorizza la spesa di € 27,23 mln per il 2023.


50) Nella relativa premessa si faceva presente che l’intesa in sede di Conferenza unificata non era ancora stata raggiunta.

Articolo 112
(Interventi relativi alla formazione delle classi)

L’articolo 112 prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica.

In particolare, come si evince dal comma 2, lett. b), le previsioni riguardano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 64, co. 1, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha disposto il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l’incremento graduale, fino al raggiungimento di un punto, a partire dall’a.s. 2009-2010 ed entro l’a.s. 2011-2012, del rapporto alunni/docente, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle esigenze degli alunni diversamente abili. Per la realizzazione, tra l’altro, di tale finalità, i co. 3 e 4 dello stesso articolo hanno previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure e la conseguente adozione, a fini attuativi, di regolamenti recanti, per quanto qui interessa, la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, nonché di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA(51) .

In base al co. 6 dello stesso art. 64, quanto disposto dal co. 1 concorre, a decorrere dal 2009, alla realizzazione di economie di spesa per il bilancio dello Stato.

E’, dunque, intervenuto, dopo lo schema di piano programmatico trasmesso alle Camere il 23 settembre 2008 (Atto del Governo n. 36), il DPR 81/2009 che, in materia di numero di alunni per classe, ha disposto, per quanto qui interessa, come segue:


DPR 81/2009

Alunni

min

max

Scuola primaria

art. 10, co. 1 e 4

15
(10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

26(52)

art. 10, co. 1
(pluriclassi)

8

18

Scuola secondaria di primo grado

art. 11, co. 1 e 3
(classi prime)

18
(10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

27(53)

art. 11, co. 2
(classi seconde e terze)

Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe > 20

art. 11, co. 4
(classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli stessi non consenta la formazione di classi distinte)

18

Scuola secondaria di secondo grado

art. 16
(classi prime)

25/27
(le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità)

30

art. 17, co. 1
(classi intermedie)

Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe > 22

art. 17, co. 2
(ultime classi)

Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe > 10

Rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, l’art. 4 del DPR 81/2009 consente di derogare, in misura non superiore al 10%, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi.

Inoltre, l’art. 8 prevede che nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.

Successivamente, l’art. 1, co. 84, della L. 107/2015 ha disposto che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

Deroghe specifiche, applicabili alle istituzioni scolastiche situate nelle aree colpite dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016, sono state previste, dall’a.s. 2016/2017 e fino all’a.s. 2021/2022 compreso, dall’art. 18-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), come modificato, da ultimo, dall’art. 9-decies del D.L. 123/2019 (L. 156/2019).

In particolare, l’articolo 112 dispone che, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009.

La deroga opera, però, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall’andamento decrescente della popolazione residente in età scolare, derivante dal calo delle nascite. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo di personale docente e ATA, di costituire classi più piccole.

Precisa, inoltre, che le disposizioni non comportano maggiori spese per il funzionamento delle scuole, né maggiori spese di edilizia scolastica, in quanto si prevede, ad esempio, che la riduzione opererà solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie.

Infine, precisa che le stesse nuove previsioni sono subordinate all’adozione del decreto interministeriale relativo al fabbisogno di personale scolastico, di cui all’art. 109, co. 7 (alla cui scheda si rinvia).

La disciplina attuativa deve essere definita con decreti del Ministro dell’istruzione da adottare annualmente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il mese di febbraio precedente all’a.s. di riferimento. In sede di prima attuazione, il decreto deve essere adottato entro il mese di marzo.

Si valuti l’opportunità di precisare che il riferimento è al mese di marzo 2022.

In particolare, il decreto deve definire:

  • gli indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga;
  • le soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • i parametri da utilizzare per la costituzione – in deroga – delle classi, escluse le pluriclassi;
  • la quota massima di personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e, conseguentemente, il numero di tali classi.

L’attuazione di quanto previsto dai decreti interministeriali è rimessa agli Uffici scolastici regionali.

Infine, l’articolo 112 prevede che, entro il termine dell’a.s. 2024/2025, il Ministero dell’istruzione effettua una valutazione dell’impatto che le previsioni sopra indicate hanno determinato sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.


51) Successivamente, l’art. 17, co. 25, del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) ha stabilito che l’art. 64, co. 3, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) si interpretava nel senso che il piano programmatico si intendeva perfezionato con l'acquisizione dei previsti pareri delle Commissioni parlamentari. Ha, altresì, disposto che all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvedeva con i regolamenti attuativi dello stesso.

52) Elevabile fino a 27 qualora residuino resti.

53) Elevabile fino a 28 qualora residuino resti.