Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 10
(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)

Il comma 1 prevede che il tribunale, su richiesta dell’imprenditore e verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, possa disporre: a) l' autorizzazione in favore dell’imprenditore alla contrazione di finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) l'autorizzazione in favore dell’imprenditore alla contrazione di finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare; c) l'autorizzazione in favore di una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all’articolo 13 alla contrazione di finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare; d) l'autorizzazione in favore dell'imprenditore al trasferimento in qualunque forma dell’azienda o di uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile.

Il comma 2 stabilisce che l’esperto possa invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. È previsto che in mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, possa rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Si prevede che se questi accoglie la domanda il tribunale assicura l’equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Si stabilisce che le disposizioni di cui al presente comma non si applichino alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

Il comma 3 prevede che i procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 della legge fallimentare il quale sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvede, ove occorra ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, decidendo in composizione monocratica. È stabilito che si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 737 (Sequestro) e seguenti del codice di procedura civile, e che il reclamo si propone al tribunale e che non possa far parte del collegio il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

La RT evidenzia che le norme in esame definiscono, al comma 1, le procedure autorizzatorie che il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può concedere all’imprenditore nel corso della procedura, mentre al comma 2, si interviene sulla disciplina della rinegoziazione dei contratti.

Per quanto attiene le autorizzazioni si segnala che il tribunale può autorizzare, ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a contrarre finanziamenti prededucibili, sia l’imprenditore (lettera a), che la società (lettera b), ed anche una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all’articolo 13 (lettera c). Inoltre, l’imprenditore può essere autorizzato, (lettera d) a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza tuttavia che, come previsto dal comma 2, l’acquirente, sia obbligato in solido al pagamento dei debiti dell’azienda acquistata insieme all’alienante – come stabilito dal comma 2 dell’articolo 2560 c.c.- soltanto se i debiti aziendali non risultano dai libri contabili obbligatori. Si evidenzia che con il richiamo esplicito all’articolo 2112 del codice civile, la norma introdotta assicura il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda a tutela dei diritti dei lavoratori disciplinata da tale disposizione del codice civile.

Di rilievo anche le previsioni attinenti alla rinegoziazione dei contratti e con le quali si consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della crisi pandemica ancora in atto.

Viene inoltre stabilito che, in mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Inoltre, si prevede che il tribunale, se accoglie la domanda, assicura l’equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Anche nell’ambito della rinegoziazione dei contratti viene inserito uno specifico riferimento a tutela dei diritti dei lavoratori, stabilendo che, non si possa applicare l’introducenda disciplina alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

Da ultimo, con il comma 3, del presente articolo, si stabilisce che il tribunale competente per le procedure indicate, individuandolo, in analogia a quanto già previsto in relazione al procedimento disciplinato dall’articolo 7, in quello del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, precisando che si provvede in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, e che gli eventuali reclami potranno essere proposti al tribunale del cui collegio giudicante non dovrà far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento de quo.

Certifica che la disposizione ha carattere procedurale ed ordinamentale ed è tesa a disciplinare i casi di intervento necessario del tribunale, peraltro nella quasi totalità delle ipotesi in composizione monocratica, modificando la vigente disciplina al fine di dare adeguata evidenza alle esigenze di salvaguardia della continuità aziendale nonché garantire una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate nell’ottica del provvedimento in esame.

In considerazione di quanto evidenziato, rappresenta che dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ivi trattandosi di disposizioni ordinamentali, nulla da osservare.