Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 9
(Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative)
Il comma 1 prevede che nel corso delle trattative l’imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. È previsto che quando sussiste probabilità di insolvenza l’imprenditore gestisca l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.
Il comma 2 stabilisce che l’imprenditore sia tenuto ad informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
Il comma 3 afferma che l’esperto, allorché ritenga che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, sia tenuto a segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.
Il comma 4 dispone che se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore ne informi immediatamente l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, potrà iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l’atto compiuto pregiudichi gli interessi dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria.
Il comma 5 dispone che quando sono state concesse misure protettive o cautelari l’esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, proceda alla segnalazione di cui all’articolo 7, comma 6.
La RT evidenzia che l’articolo dispone che la gestione ordinaria e straordinaria resti in capo all’imprenditore durante il corso delle trattative, gestendo l’impresa anche quando sussiste un pericolo di insolvenza in modo da evitare di arrecare danni alla situazione economico - finanziaria dell’attività.
L’imprenditore è tenuto ad informare l’esperto per iscritto, quando compie atti di straordinaria amministrazione, nonché esegue pagamenti non coperti rispetto alle trattative di risanamento prospettate.
Dall’altra parte l’esperto è tenuto a segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo societario, se il compimento di alcuni atti possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative e prospettive di risanamento. Qualora l’imprenditore informi immediatamente l’esperto di aver compiuto lo stesso l’atto, nonostante la segnalazione, l’esperto può valutare nei successivi dieci giorni e se in caso iscrivere il proprio dissenso nella piattaforma/registro delle imprese, a meno che tale atto non pregiudichi i creditori in tal caso l’iscrizione sarà obbligatoria. L’esperto, una volta iscritto il proprio dissenso, può, altresì, procedere ad una segnalazione secondo le modalità previste dal comma 6 dell’articolo 7, nel caso di concessione delle misure protettive e cautelari.
La norma è di tipo ordinamentale e procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, ivi trattandosi di disposizioni ordinamentali, nulla da osservare.