Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 8
(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)

L'articolo prevede che con l’istanza prevista dall’articolo 6, l’imprenditore possa richiedere che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applichino nei suoi confronti gli articoli 2446 (Riduzione del capitale per perdite), secondo e terzo comma, 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite), quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter (Riduzione del capitale al di sotto del limite legale) del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 (Cause di scioglimento), primo comma, n. 4), e 2545-duodecies (Scioglimento) del codice civile.

La RT certifica che la disposizione inserisce la norma che prevede che l’imprenditore possa dichiarare la sospensione degli obblighi disciplinati dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter del codice civile (relativi alla riduzione di capitale per perdite o di capitale sociale al di sotto del limite legale) e degli articoli 2484, primo comma, n. 4) e 2545-duodecies del codice civile (relativi alle cause di scioglimento per riduzione e perdita di capitale sociale) per il periodo intercorrente fra la pubblicazione della richiesta di cui all’articolo 6 sino alla conclusione delle trattative o archiviazione dell’istanza di composizione della crisi. La finalità della presente disposizione è legata sicuramente alla possibilità di agevolare in maniera più concreta le imprese che in questo particolare momento storico si trovano a dover affrontare ingenti squilibri economico- finanziari, tali da prospettare una crisi aziendale talmente grave da mettere in pericolo la sopravvivenza della stessa impresa.

Assicura che la norma ha natura ordinamentale e pertanto non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.