Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 7
(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

Il comma 1 prevede che allorché l’imprenditore formula la richiesta di misure protettive, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 della legge fallimentare sia tenuto a chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. È previsto che entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6 l’imprenditore chieda la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato, stabilendosi che l’omesso o il ritardato deposito del ricorso è sia causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 6 e, decorso inutilmente il citato termine l’iscrizione dell’istanza sia cancellata dal registro delle imprese. 

Il comma 2 stabilisce che l’imprenditore, unitamente al ricorso, sia tenuto al deposito: a) dei bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;  b) di una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) di un elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; d) di un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare; e)  di una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;  f) del nominativo dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il comma 3 dispone che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissi l'udienza con apposito decreto, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. È previsto che il decreto sia notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l’inefficacia delle misure protettive senza fissare l’udienza prevista dal primo periodo.  Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza.

Il comma 4 prevede che all’udienza il tribunale, sentite le parti e l’esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomini se occorre un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, procedendo agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. È previsto che se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, questi debbano essere sentiti. È previsto che il tribunale provveda con ordinanza a stabilire la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e degli eventuali provvedimenti cautelari disposti. SI prevede che su richiesta dell’imprenditore e sentito l’"esperto", le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

Il comma 5 stabilisce che il giudice che abbia emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, possa procedere alla proroga della durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. È comunque previsto che la durata complessiva delle misure non possa superare i duecentoquaranta giorni.  

Il comma 6 dispone che su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice che abbia emesso i provvedimenti di cui al comma 4 possa in qualunque momento - sentite le parti interessate - procedere alla revoca delle misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative ovvero nel caso in cui appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Il comma 7 prevede che i procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgano nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile (che disciplinano i procedimenti cautelari)  e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. È previsto che avverso l'ordinanza sia ammesso reclamo.

La RT sottolinea che l'articolo detta le disposizioni di natura procedurale da seguire per la richiesta delle misure protettive e cautelari di cui all’articolo 6, prevedendo le tempistiche che l’imprenditore deve rispettare a pena di inefficacia delle stesse misure e la cancellazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata dal registro delle imprese nonché dell’obbligo di presentazione di documenti – indicati dalla norma nello specifico – che deve depositare per l’accesso alla predetta protezione.

Il tribunale deve fissare l’udienza entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, altrimenti gli effetti delle misure protettive e/o cautelari concesse ai sensi del precedente art. 6, comma 1, cessano i loro effetti. Le udienze sono tenute preferibilmente in videoconferenza e con nomina di ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 68 c.p.c., qualora il giudice lo ritenga necessario. Su istanza dell’imprenditore o di una delle parti o dell’esperto, il tribunale può revocare le misure concesse, emettendo, a seguito di procedimento condotto ai sensi dell’art. 669-bis c.p.c., ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.

Pertanto, si segnala la rapidità e celerità delle procedure, attraverso l’adozione del rito sommario con cui vengono adottate o revocate le misure protettive e cautelari e la considerazione che le stesse devono essere disposte solo a tutela di una situazione di pericolo suscettibile di effettivo risanamento, stante l’interesse concreto ed attuale dell’imprenditore che necessita di essere contemperato con quello dei creditori interessati alla soddisfazione delle pretese vantate. Il ricorso alle videoconferenze, oltre a permettere l’immediatezza dei rimedi a tutela dell’imprenditore e del suo patrimonio, è strumento sperimentato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e oramai ordinariamente utilizzato nelle procedure giudiziarie civili.

Rileva che il complesso delle disposizioni dettate per l’esercizio dell’attività giurisdizionale durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dato buona prova di sé e - dopo l’affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori. Ma, soprattutto, gli istituti introdotti hanno consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Rappresenta, con particolare riferimento ai collegamenti da remoto, che gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia- U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 p.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023; nonché U.d.V. 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, nel capitolo di bilancio 1501 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, p.g. 8 “Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria”, pari ad euro 137.067.963 per l’anno 2021, ad euro 112.746.603 per l’anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l’anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Conclude assicurando che per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni dimostrative della sostenibilità a valere delle risorse già previste in bilancio degli oneri relativi al compenso da riconoscersi per l'eventualità della nomina di un ausiliario del giudice. Va evidenziato che tali spese troverebbero copertura a valere della dotazione del capitolo 1360 (Spese di giustizia) dello stato di previsione del relativo dicastero, la cui natura è classificata tra i capitoli di spesa giuridicamente obbligatoria, con la conseguente possibilità di produrre erogazioni anche oltre i limiti dello stanziamento previsto(3) , ricorrendo agli appositi strumenti di flessibilità previsti in bilancio (fondi di riserva).

A riprova della criticità della corretta previsione dei fabbisogni di spesa relativi agli ausiliari del giudice, va segnalato che la relazione per l'inaugurazione dell' Anno giudiziario 2021(4) ha evidenziato che nel 2020, si sono resi necessari adeguamenti dei citati stanziamenti per 92 milioni di euro rispetto agli stanziamenti previsti, specificamente per il pagamento degli ausiliari del giudice oltre e dei professionisti (CTU), a regolazione di compensi "arretrati" riconosciuti in conto 2019(5) .

Per quanto riguarda la norma che prevede che le udienze dovranno essere tenute, preferibilmente in videoconferenza, posto che la RT fornisce le coordinate contabili relative agli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente nello stato di previsione del ministero della giustizia iscritto nel bilancio triennale 2021/2023, relativamente alle spese di funzionamento e di innovazione tecnologica in materia informatica, riferibili al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, andrebbe confermato che dette dotazioni già previste nel bilancio in gestione, risultino adeguate anche a fronteggiare i fabbisogni aggiuntivi che derivano dalle norme in esame a partire dal 2023, ovvero, in merito piuttosto alla suscettibilità delle stesse norme possano riflettersi in esigenze di adeguamento degli stanziamenti da iscriversi nel bilancio dello Stato 2022/2024, alla luce dei rigorosi caveat stabiliti da ultimo dal Dipartimento della R.G.S. nella circolare n. 16/2021 in merito ai rigorosi metodi da seguire nella quantificazione degli stanziamenti di spesa della Sezione II della legge di bilancio 2022/2024(6) .


3) Il bilancio per il 2021/2023 reca una previsione di spesa di 593 milioni di euro annui. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio triennale 202172023, stato di previsione del ministero della giustizia (Tabella 5), sul sito internet del dicastero.

4) Cfr. Ministero della Giustizia, Relazione del ministro all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021, pagina 12.

5) In proposito, una situazione complessiva relativa alla gestione del capitolo in relazione ai fabbisogni in questione negli ultimi esercizi può rinvenirsi nella Relazione sullo stato delle spese di giustizia 2019. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. n. XCV, pag. 2.

6) In particolare, nella richiamata circolare la R.G.S. segnala " la necessità, per le Amministrazioni che propongono richieste di aumento delle spese di fabbisogno, rispetto a quelle autorizzate dalla legislazione vigente, di giustificare sempre le ragioni dell'incremento previsto.... per cui in assenza di un'adeguata motivazione a sostegno (degli incrementi ndr) le proposte non potranno essere assentite" (il grassetto è della Circolare). Ancora più stringenti sono i caveat indicati per la costruzione degli stanziamenti riferibili ad oneri inderogabili, per cui le previsioni "dovranno essere basate sul monitoraggio dell’andamento delle determinanti della spesa e su una stima realistica del loro sviluppo nel prossimo triennio e nel successivo arco di tempo pluriennale, dettagliata in maniera analitica con riferimento all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e all’utenza di riferimento, riportando nella documentazione allegata alle proposte, qualora possibile, le ipotesi sottostanti le stime e ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Previsioni di bilancio per l’anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024 e Budget per il triennio 2022 – 2024. Proposte per la manovra 2022, Circolare n. 16/2021, pagine 5-6.