Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 6
(Misure protettive)
Il comma 1 prevede che l’imprenditore interessato alla procedura possa chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio. È previsto che l’istanza di applicazione delle misure protettive sia pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Si prevede che in tale lasso di tempo non siano inibiti i pagamenti.
Il comma 2 afferma che con l’istanza l’imprenditore inserisca nella piattaforma telematica una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d).
Il comma 3 stabilisce che siano esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Il comma 4 dispone che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Il comma 5 prevede che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
La RT esordisce evidenziando che la norma è dettata a tutela del patrimonio dell’imprenditore che abbia intrapreso il percorso per risanare la sua azienda, affidandosi alla procedura di composizione negoziata de qua, perché i creditori non aggrediscano i suoi beni aziendali pregiudicando il progetto di ristrutturazione e prosecuzione dell’impresa.
Ne consegue che, una volta presentata l’istanza di accesso alla procedura con contestuale richiesta di misure protettive - istanza pubblicata nel registro delle imprese - avvenuta la nomina dell’esperto, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dell’imprenditore né suoi beni e diritti strumentali all’attività d’impresa; sono fatti salvi dalle citate misure i diritti di credito dei lavoratori secondo quanto è stabilito dalla direttiva UE 2019/1023.
È previsto, a tal proposito, che dal giorno di pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata e che i creditori non possano rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o determinarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificare qualsiasi elemento in danno del debitore.
Evidenzia che la disposizione, pur nel suo carattere ordinamentale, produce significativi effetti sotto il profilo giuridico. In particolare, devono essere segnalati gli obblighi di lealtà, riservatezza e collaborazione delle parti interessate, dall’imprenditore ai creditori che i terzi partecipanti. Infatti, se da una parte l’imprenditore ha l’obbligo di rappresentare la propria situazione in maniera trasparente e senza arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, questi ultimi devono collaborare fattivamente per il buon esito delle trattative, soprattutto gli istituti bancari e gli intermediari finanziari che potrebbero trarre vantaggio da un non tempestivo progetto di risanamento compromesso da comportamenti inerti o da una scarsa partecipazione. Nel caso di comportamenti anomali o omissivi privi di idonea giustificazione è aperta la strada all’accertamento giudiziale, atteso che lo sfumare delle trattative e l’apertura di una procedura concorsuale saranno oggetto di indagini da parte dell’autorità giudiziaria e della promozione di azioni di responsabilità da parte del curatore fallimentare. Sotto il profilo finanziario, pertanto, la norma è suscettibile di accelerare la definizione della situazione critica a vantaggio della prosecuzione dell’azienda o di ramo della stessa estromettendo del tutto il tribunale da un’eventuale procedura concorsuale e anzi, evitando, per quanto possibile, qualsiasi azione liquidatoria.
Certifica che si realizza, pertanto, un effetto deflattivo del contenzioso e di risanamento dell’impresa che comporta un minor aggravio nei carichi di lavoro processuali e una definizione della situazione patrimoniale dell’imprenditore con maggiore soddisfazione per il medesimo e per i creditori e gli altri soggetti interessati al risanamento dell’azienda.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, al più suscettibili di produrre un effetto deflattivo sul contenzioso, non ci sono osservazioni.