Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 5
(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)
Il comma 1 stabilisce che l’istanza di nomina dell’esperto indipendente sia presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto.
Il comma 2 dispone che il contenuto del modello di cui al comma 1 sia definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia previsto all’articolo 3, comma 2.
Il comma 3 prevede che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, sia tenuto all'inserimento nella piattaforma telematica: a) dei bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; b) di una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare; c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) di una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza; e) del certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; f) della situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione; g) del certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva; h) di un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Il comma 4 prevede che l’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, comunichi all’imprenditore entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina e la relativa accettazione, inserendola nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato, perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.
Il comma 5 stabilisce che l’esperto, accettato l’incarico, convochi senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. È stabilito che l’imprenditore partecipi personalmente e possa farsi assistere da consulenti e che l’esperto, se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, incontri le altre parti interessate al processo di risanamento, prospettando le possibili strategie di intervento e fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Nel caso in cui non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
Il comma 6 dispone che entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possano presentare osservazioni al segretario generale della camera di commercio sull’indipendenza dell’esperto, dovendo il medesimo riferirne alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, se ritenuto opportuno, provveda alla sua sostituzione.
Il comma 7 prevede che l’incarico dell’esperto si consideri concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non abbiano individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1. È previsto che l’incarico possa proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsenta, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato.
Il comma 8 stabilisce che al termine dell’incarico l’esperto rediga una relazione finale che inserisce nella piattaforma, dandone comunicazione all’imprenditore e, nel caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, anche al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
La RT evidenzia che la norma disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi descrivendo le modalità tecniche di inoltro dell’istanza di nomina dell’esperto da effettuarsi tramite modello standardizzato - il cui contenuto è definito con il decreto del Ministero della giustizia citato all’articolo 3, comma 2 - in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato per la situazione prospettata.
Rinvia a quanto detto all’articolo 3 riguardo al contenuto dell’istanza e alle linee di realizzazione della piattaforma nonché per la gestione della medesima. Ribadisce che è compito dell’amministrazione della giustizia offrire le indicazioni teoriche e di concetto idonee alla predisposizione dei contenuti dell’istanza, al fine di meglio valutare la situazione patrimoniale dell’imprenditore nonché le linee di tutela della riservatezza dei dati inseriti nella piattaforma in esame.
Ad ogni modo, l’articolo, al comma 3, elenca specificatamente i documenti necessari che l’imprenditore deve inserire nell’istanza, mentre ai commi 4 e 5 disciplina l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto ovvero la mancata accettazione del medesimo. Ai fini di ottimizzare le tempistiche è previsto l’inserimento di tale accettazione da parte dell’esperto nella stessa piattaforma o la comunicazione al soggetto che l’ha nominato della rinuncia all’incarico perché quest’ultimo possa procedere quanto prima alla nomina di altro esperto. Si rappresenta che l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.
È previsto per il principio di equa ripartizione e di adeguata trattazione delle cause che la nomina degli esperti avvenga secondo un meccanismo di rotazione e che ciascun esperto non possa assumere più di due incarichi contemporaneamente. Una volta nominato, l’esperto procede alla tempestiva convocazione dell’imprenditore al fine di analizzare le possibilità di un risanamento e predisporre, in concreto, la migliore soluzione del caso. Le parti convocate, interessate alla procedura, possono deferire l’esperto riguardo alla sua indipendenza e riferire le osservazioni in maniera tempestiva al segretario generale di cui sopra il quale rimette la decisione finale alla commissione perché valuti la sostituzione del professionista nominato.
Qualora, invece, l’esperto non ravvisi prospettive di prosecuzione per l’azienda, questi ne dà comunicazione all’imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura perché proceda all’archiviazione dello strumento negoziale intrapreso e perché si proceda ad attuare gli opportuni e necessari provvedimenti di liquidazione aziendale o di rami della stessa.
Il comma 7 dell’articolo in esame disciplina la durata dell’incarico dell’esperto, prevedendo che quest’ultimo si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza. Tuttavia, l’incarico può essere proseguito se c’è l’accordo delle parti e nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria per la concessione di misure cautelari o di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l’azienda. Al termine dell’incarico, il professionista esperto redige la relazione conclusiva che inoltra sia all’imprenditore che al tribunale per l’eventuale cessazione degli effetti delle misure cautelari e protettive autorizzate.
La disposizione contiene una serie di specifiche tecniche, procedurali e metodologiche alle quali sia l’imprenditore che l’esperto e le altre parti interessate devono attenersi ai fini dell’esito favorevole e non della procedura di composizione negoziata e, stante la sua natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, in particolare sul comma 6, dal momento che ivi si prevede che le parti possano presentare al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservazioni sull’indipendenza dell’esperto, il quale sarà tenuto a riferirne prontamente alla commissione affinché, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, tale organo ne decida la sua eventuale sostituzione, andrebbe confermato che il segretario generale possa svolgere tali ulteriori attività avvalendosi delle risorse umane e strumentali che sono già scontate nei loro bilanci ai sensi della legislazione vigente(2) .
2) Dal punto di vista finanziario, gli enti in questione, non ricevendo dal 2020 trasferimenti ordinari dal bilancio dello Stato, sono finanziati da entrate proprie. Si veda l'articolo 18, comma 1, della legge n. 580/1993.