Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 4
(Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti)

Il comma 1 prevede che l’esperto debba essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. 

Il comma 2 afferma che l’esperto è tenuto ad operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell’espletamento dell’incarico può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale.

Il comma 3 prevede che fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, l’esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. È previsto che si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale (Segreto professionale) e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 (Garanzie di libertà del difensore) del codice di procedura penale in quanto compatibili. 

Il comma 4 stabilisce che durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

Il comma 5 prevede che l’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

Il comma 6 stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’ accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore.

Il comma 7 prevede che tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.  Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Il comma 8 dispone che, ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione dovrà avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. È stabilito che la consultazione si svolga con la partecipazione dell’esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa e che sia redatto, al termine del suo svolgimento, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all’articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto.

La RT ribadisce che con la presente disposizione si stabiliscono le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico e i doveri sia dell’esperto che delle parti nell’ambito della trattativa negoziale, senza lesione per i creditori e fornendo risposte ed ausilio in maniera tempestiva, leale e ispirata ai principi di buona fede e correttezza. Sottolinea che cardine dell’intera procedura è il rispetto dell’obbligo di riservatezza della situazione dell’imprenditore e delle iniziative assunte e programmate e delle informazioni acquisite nel corso delle trattative.

Nella specie, segnala la preclusione dell’esperto a deporre davanti ad alcuna autorità, giudiziaria o altra, su quanto assunto nell’esercizio delle sue funzioni. Infine, a tutela delle posizioni dei lavoratori dipendenti, vengono dettate specifiche norme a garanzia dei diritti d’informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali, qualora le determinazioni adottate per il risanamento dell’impresa abbiano riflessi sui rapporti di lavoro. Per quanto concerne la partecipazione dell’esperto alle trattative sindacali si rinvia a quanto detto nel successivo articolo 16.

Conclude assicurando che la disposizione in esame è di natura precettiva e ordinamentale e detta le regole per l’instaurazione e la conduzione dei rapporti tra le parti coinvolte nella procedura stragiudiziale in esame. La stessa, pertanto, non rileva ai fini economico-finanziari non determinando alcun onere per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce del tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.