Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 27
(Disposizione transitoria)
La disposizione prevede che gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.
La RT in premessa certifica che al Capo III sono contemplate le disposizioni transitorie e finanziarie.
Sull’articolo, evidenzia esso reca una disposizione transitoria, che prevede che si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021 gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19. La norma ha l’obiettivo di consentire la realizzazione degli strumenti ed istituti previsti col presente decreto, vale a dire la piattaforma, la formazione dell’elenco e la formazione degli esperti, tutti diretti all’operatività ed efficacia della disciplina stragiudiziale anche in ambito del diritto fallimentare.
Assicura che la norma è di natura ordinamentale e non rileva sotto il profilo finanziario.
Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, nulla da osservare.