Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 25
(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

Il comma 1 stabilisce che all’articolo 5-sexies (Modalità di Pagamento) della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), dopo il comma 3 è inserito comma 3-bis in cui si prevede che con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, siano indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di dichiarazione di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere.

Il comma 2 prevede che all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT evidenzia che la proposta normativa che precede mira alla velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi "Pinto" e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l’utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio 1264 e 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario

In particolare, si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall’altro consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento.

Grazie alla digitalizzazione inoltre sarebbe possibile l’acquisizione automatizzata dei metadati relativi ai provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché la gestione della procedura da parte della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento.

La proposta è coerente con analoga proposta presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di pagamenti di indennizzi per irragionevole durata dei processi dinanzi al giudice amministrativo, contabile e tributario, e per indennizzi riguardanti l'ingiusta detenzione e l'errore giudiziario (in relazione ai quali il Ministero della giustizia raccoglie dati a fini statistici).

Il progetto MEF si struttura in modo similare, mirando a sviluppare servizi digitali verso cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni che riguardano l’erogazione di somme di denaro (indennizzi Pinto e risarcimenti a vario titolo), che presuppongono, al pari del progetto del Ministero della giustizia, l’acquisizione in via digitale dei dati necessari alla procedura di pagamento e la loro lavorazione fino all’emissione dell’ordine di pagamento.

Nell’ambito dell’indicato percorso, la RT evidenzia che anche a seguito di un confronto con la competente articolazione amministrativa del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato reputato necessario un intervento normativo di minima incidenza sul complesso articolato della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma di enorme impatto sotto il profilo della gestione delle procedure digitalizzate.

Nello specifico la modifica normativa interessa esclusivamente l’articolo 5-sexies, ivi prevedendosi, tramite l’inserimento di un nuovo comma 3-bis, che con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, siano individuate le modalità tecniche per la presentazione, anche a mezzo di incaricati, dei modelli di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere

La RT assicura che la proposta in esame apporta modifiche di natura procedurale tese a velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari tramite la digitalizzazione, confermando che i relativi interventi, connessi all’eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul punto, evidenzia che la piattaforma per la gestione degli indennizzi "Pinto" è stata già realizzata dalla DGSIA in quanto trattasi di una mera evoluzione della piattaforma già in uso dall’amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia (LSG- SIAMM). Il sistema risulta pertanto già testato e pronto all’utilizzo e in attesa dell’assenso del Consiglio nazionale forense che dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2021.

Conclude confermando che non si prevedono esigenze finanziarie aggiuntive rispetto alle risorse destinate all’informatizzazione della giustizia già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce delle informazioni fornite dalla RT, posto che il rinvio previsto dalla norma a decreti dirigenziali di attuazione, prefigura una digitalizzazione delle procedure di "enorme impatto", per cui al di là della rassicurazione per cui esiste già un sistema testato e pronto all'utilizzo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse disponibili per l'attuazione di tale innovazione, da confrontarsi con la mole di attività necessarie per la gestione dei dati.

Si rinvia all'articolo 28.