Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 23
( Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata)
L'articolo 23, oltre a prevedere - fino al 31 dicembre 2021 - l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale omologati in data successiva al 1° gennaio 2019, stabilisce anche che l’istanza di nomina dell’esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l’ammissione al concordato preventivo.
La RT evidenzia che con l’articolo in esame viene dettata una norma di tutela per le imprese che si sono trovate in difficoltà antecedentemente alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-Sars-2, la cui stabilità è stata ulteriormente compromessa. E’, pertanto, disposta l’improcedibilità sino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di quegli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.
Di contro, per evitare disparità e favorire le posizioni di alcuni imprenditori rispetto ad altri ugualmente in situazioni di sofferenza, è stata esclusa la possibilità di accedere alla procedura di composizione stragiudiziale negoziata all’imprenditore che ha già presentato la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l’ammissione al concordato preventivo secondo l’attuale normativa.
Conferma che si tratta di disposizione di carattere ordinamentale e precettivo che pone un equilibrio tra le diverse tipologie di aziende e che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.