Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 22
(Estensione del termine di cui all’articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
L'articolo 22 dispone che il termine temporale - concesso dal giudice all'imprenditore in stato di crisi - per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il nuovo termine si applica limitatamente alla durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.
La RT ribadisce che la norma stabilisce che, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente a tutta la documentazione utile prevista dalla legge fallimentare entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento.
La modifica introdotta prevede quindi che, durante il perdurare della fase emergenziale sanitaria da COVID-19 secondo le scadenze fissate dal decreto 19 del 2020, i termini fissati dall’articolo 161, sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 possano essere applicati anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, attuando così un ampliamento del limite massimo che per tale fattispecie era invece di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di altri sessanta giorni, discostandosi quindi dai termini stabiliti all’ultimo comma del menzionato articolo.
Si ribadisce il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni in esame ed in quanto tale si rappresenta che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si segnalano i possibili riflessi positivi sulla ripresa e resilienza dell’attività economica e imprenditoriale nazionale, con particolare riguardo all’obiettivo di garantire all’imprenditore su cui è pendente una dichiarazione di fallimento un termine più ampio per depositare il ricorso e tutta la documentazione necessaria a sostegno della domanda di concordato preventivo.
Al riguardo, convenendo circa il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.