Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 21
(Modifiche alle disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ritrutturazione)
L'articolo 21 consente all’imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2022 – accesso al concordato "in bianco" o all’accordo di ristrutturazione dei debiti di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.
La RT riferisce che ivi si prevede di ampliare l’arco temporale previsto dal comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 23 del 2020, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, permettendo in tal modo al debitore che entro la data così modificata abbia ottenuto la concessione dei termini previsti dall’articolo 161, comma 6 relativo alla domanda di concordato preventivo o all’articolo 182-bis, comma 7, relativo agli accordi di ristrutturazione del R.D. 267/1942, di depositare entro tali termini un atto di rinuncia alle suddette procedure, dichiarando contestualmente di aver predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d) del medesimo regio decreto.
L’intervento in esame è diretto quindi, nell’attuale fase produttiva ed economica del tessuto imprenditoriale del paese, a realizzare un nuovo slittamento temporale, persistendo ancora le stesse cause che hanno indotto il legislatore ad intervenire nelle fasi emergenziali in materia di liquidità, al fine di garantire alle imprese la possibilità di risanare la propria esposizione debitoria e assicurare una possibilità di riequilibrio della situazione finanziaria.
Conclude assicurando che la norma ha carattere ordinamentale ed è diretta a tutelare le situazioni soggettive indicate per consentire agli imprenditori di risollevarsi da condizioni particolarmente gravose e delicate, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.