Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articoli 2-3
(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa) (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto)

L'articolo 2, al comma 1 stabilisce che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulti ancora ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Precisa che la nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8. Il comma 2 evidenzia che il compito dell’esperto sarà quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

L'articolo 3, al comma 1 dispone l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Il comma 2 prevede che sulla piattaforma sia resa disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle piccolissime, piccole e medie imprese, che contenga indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento ed un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. È stabilito che il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico saranno definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Il comma 3 prevede che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sia formato un elenco di "esperti" nel quale possano essere inseriti, a domanda, diverse categorie di professionisti.

Il comma 4 stabilisce che l’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

Il comma 5 disciplina la domanda di iscrizione all’elenco presso la camera di commercio. E' stabilito tra l'altro che ciascuna camera di commercio sarà tenuta alla designazione del soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016, prevedendosi che detto responsabile accerti la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si prevede che la domanda venga respinta se non è corredata dalla documentazione prevista e possa essere ripresentata.

Il comma 6 prevede che la nomina dell’"esperto" avvenga ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è composta da: a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale; b) un membro designato dal presidente della camera di commercio; c) un membro designato dal Prefetto.

Il comma 7 dispone che il segretario generale della camera di commercio, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, comunichi il giorno stesso l'istanza alla commissione, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa istante. È stabilito che entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente, ivi prevedendosi che la nomina possa avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale. 

Il comma 8 prevede che la commissione decida a maggioranza e che ai suoi membri non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 9 dispone che gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato siano pubblicati senza indugio, in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, omesso ogni riferimento all’imprenditore richiedente.

Il comma 10 stabilisce che per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale indicata al comma 1 sia autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l’anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023.

Il comma 11 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT evidenzia che l'articolo 2 definisce l’ambito e i soggetti che sono interessati dall’istituto innovativo introdotto dal decreto in esame, il quale stabilisce che l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, possa chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trovi la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulti ragionevolmente ancora perseguibile il risanamento dell’impresa.

Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e come tale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Poi descrive il contenuto dell'articolo 3.

Sulla commissione che deve nominare l'esperto, rappresenta che ai componenti, come espressamente indicato nel testo, «non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

Per quanto riguarda la copertura, ribadisce che per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale si prevede, sulla base di pregresse esperienze, una spesa di euro 700.000 per l’anno 2022, cui sono da aggiungere le spese per la manutenzione e la gestione evolutiva del sistema informatico, quantificate in euro 200.000 a decorrere dall’anno 2023.

A tal fine si prevede una specifica autorizzazione di spesa ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l’anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sulla competenza dell’Amministrazione della Giustizia all’emanazione del decreto dirigenziale, rappresenta che la competente articolazione ministeriale, si avvarrà dei contributi informativi raccolti dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti ai fini della puntuale definizione delle specifiche tecniche e la gestione dei campi applicativi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori:

(milioni di euro)

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento netto

norma

s/e

c/K

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

c.11

s

k

0

0,7

0

0,7

0

0,7

c.11

s

c

0

0

0,2

0,2

0

0

0,2

0,2

0

0

0,2

0,2

c.11

s

c

0

-0,7

0

-0,7

0

-0,7

c.11

s

c

0

-0,2

-0,2

0

-0,2

-0,2

0

-0,2

-0,2

Al riguardo, va evidenziato preliminarmente che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono da considerarsi a tutti gli effetti Pubbliche Amministrazioni anche a fini di contabilità nazionale(1) . Ragion per cui appaiono indispensabili documentate rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità che i citati enti, nella persona del loro Segretario generale e in considerazione degli uffici a sua disposizione, possano provvedere alle necessarie attività istruttorie mirate all'iscrizione negli elenchi di esperti indipendenti, alla pubblicazione delle nomine e dei curriculum e siano in grado di comunicare alla commissione la domanda di nomina il giorno stesso in cui la ricevono unitamente ad una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Andrebbe chiarito anche a chi spetti la verifica della sussistenza del requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento ai fini della nomina dell'esperto da porre in affiancamento all'imprenditore, se al segretario generale o alla commissione.

Sui commi 2 e 4 dell'articolo 3 andrebbero richieste conferme in merito all'effettiva possibilità che il Ministero della giustizia possa provvedere all'individuazione del contenuto della piattaforma e della lista di controllo particolareggiata, nonché delle indicazioni per la redazione del piano di risanamento delle imprese e delle modalità di esecuzione del test pratico e i contenuti della formazione a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio dalla legislazione vigente.

In merito alla commissione che dovrà nominare l'esperto, andrebbero valutati gli oneri relativi alla copertura dei relativi fabbisogni di funzionamento, ovvero, dimostrata alla luce di dati la sostenibilità a carico delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente del medesimo dicastero. Inoltre, considerato che sono espressamente esclusi compensi, rimborsi spese o altri emolumenti da riconoscersi ai componenti della commissione, andrebbe assicurato che ciononostante i suoi componenti siano così solleciti da rispettare il termine di cinque giorni lavorativi per la nomina di ciascun esperto considerato anche che i tre membri della commissione svolgeranno in parallelo le proprie attività lavorative (uno dei tre è un magistrato in servizio). Al fine di dimostrare la sostenibilità di tali disposizioni andrebbe quindi fornita una ipotesi di massima del numero di domande che si prevede di ricevere in ogni capoluogo di regione e provincia autonoma e del tempo settimanale che si prevede i componenti debbano dedicare all'attività di commissione.

Venendo anche ai commi 3 e 4, andrebbe poi valutata la suscettibilità di oneri per le Camera di commercio, riflessa nella previsione di attività formative ad hoc per l'iscrizione agli elenchi degli esperti indipendenti da parte dei professionisti, atteso che il comma 5 prevede espressamente che ciascun ente dovrà provvedere alla designazione di un soggetto al suo interno responsabile della formazione. Sul punto, posto che l'individuazione si porrà a carico degli enti camerali, ne andrebbe certificata la compatibilità con i fabbisogni scontati nelle dotazioni organiche che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché indicazioni in merito alle risorse per il funzionamento già previste in bilancio.

Per i profili di quantificazione della spesa, premesso che l'autorizzazione di spesa predisposta ai fini della attivazione e implementazione della piattaforma telematica nazionale, è espressamente predisposta con un meccanismo di tetto massimo di spesa per il 2022 e dal 2023, va in ogni caso evidenziato che andrebbero richiesti gli elementi informativi idonei a dare conferma della congruità delle risorse ivi previste rispetto ai fabbisogni di spesa ipotizzabili per l'attivazione della piattaforma, fornendosi più specifiche indicazioni circa gli oneri attesi per l'acquisizione del relativo software e per eventuali dispositivi hardware necessari ad assicurarne l'accessibilità su tutto il territorio nazionale. In tal senso, andrebbero altresì chiariti i criteri adottati anche nella stima degli oneri previsti per la manutenzione e per l'evoluzione dell'applicativo, anche a partire dal 2023.

Quindi, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti circostanziati elementi informativi a giustificazione della prevista simmetria degli effetti d'impatto attesi prospettata per il 2022, relativamente all'acquisizione della dotazione necessaria all'istituzione della piattaforma - correttamente rubricata contabilmente come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato - i cui valori ipotizzati dalla RT, fanno ritenere che l'intera dotazione vada integralmente in "esecuzione" nella medesima annualità di stanziamento in termini di competenza. Ciò, invero, sembrerebbe contrastare con la prassi che vede l'impatto atteso degli stanziamenti per spese di investimento su fabbisogno e indebitamento, distribuirsi su più annualità, a ragione delle note procedure preliminari di evidenza pubblica delle procedure di spesa.

Per profili di copertura, posto che la norma dispone il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio in corso 2021/2023, allo scopo utilizzando gli accantonamenti del dicastero della giustizia per il 2022 e quelli del ministero dello sviluppo economico dal 2023, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte di eventuali fabbisogni di spesa già programmati per le medesime annualità da porre a carico delle medesime risorse.


1) Gli enti camerali, sotto il profilo normativo, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale (art.1 legge n. 58/1993). A fini di contabilità nazionale (SEC2020) rientrano nel sotto settore "Amministrazioni locali".