Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 20
(Modifiche urgenti alla Legge fallimentare)
L'articolo 20, comma 1, reca una serie di novelle alla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Una prima serie di novelle intervengono sull'omologazione del concordato preventivo e degli accodi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti che si rendano necessarie, ai fini dell'omologazione dell'accordo.
Ulteriori novelle concernono il finanziamento della continuità aziendale nell'ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione. Esse prevedono che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in relazione per la mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato; è inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. concordato preventivo con continuità aziendale. Riguardo al concordato con continuità aziendale, inoltre, viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato.
L'articolo in esame prevede inoltre l'inserimento nella legge fallimentare della disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, della nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati. Si tratta di istituti già disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e di insolvenza la cui entrata in vigore è differita dall'articolo 1 del presente decreto-legge. Con l'introduzione dei medesimi istituti nella legge fallimentare ad opera del presente articolo, se ne anticipa l'entrata in vigore. A tali istituti, inoltre, viene estesa la disciplina penale recata dalla legge fallimentare.
I commi 2 e 3 recano disposizioni sui termini per l'applicabilità delle norme in esame.
La RT certifica che le disposizioni, contenute nel presente articolo sono dirette ad apportare gli adattamenti ritenuti necessari per le finalità sopra esplicitate, che possano consentire di agevolare gli imprenditori in crisi nella attuale situazione di emergenza, consentendo a costoro di accedere con maggiore celerità e facilità alle procedure alternative al fallimento nell’ottica di un risanamento dell’azienda anche attraverso la cessione ad altro soggetto in grado di proseguire l’esercizio dell’impresa.
In particolare, osserva che le modifiche interessanti gli articoli 180, quarto comma e 182-bis, quarto comma, del R.D. 267/1942 (lettere a) e b)) sono dirette a rivedere il meccanismo di adesione dell’amministrazione finanziaria agli accordi di ristrutturazione ed ai concordati preventivi: nella specie, si prevede che il Tribunale omologhi il predetto concordato di cui sopra, anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o di assistenza obbligatorie, qualora l’assenso non pervenga entro novanta giorni dal deposito della proposta di accordo. L’intervento completa la disciplina di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 259, che ha anticipato l’entrata in vigore di quelle norme del Codice della crisi e dell’insolvenza che consentono al Tribunale di omologare quegli istituti favorevoli alla conservazione dell’azienda o di rami della stessa e parimenti di tutelare il soddisfacimento dei creditori rispetto alle procedure di liquidazione dell’impresa, meno favorevoli per le posizioni di tutti gli interessati.
Con la lettera c) si sostituisce l’ottavo comma dell’articolo 182-bis, proponendo una formulazione che riprende il disposto dell’articolo 58, commi 1 e 2 del predetto CCI.
Invece, l’intervento sull’articolo 182-quinquies della precedente normativa fallimentare (comma 1, lettera d)) intende apprestare una tutela rafforzata ai lavoratori delle imprese in crisi, consentendo al Tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alle mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato, così da soddisfare almeno in parte crediti privilegiati che dunque saranno estrapolati dalla ripartizione dell’attivo. In più, poi, è inserita la previsione che consente la prosecuzione dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito, derogando al principio della scadenza dei debiti all’atto del deposito della domanda di concordato preventivo.
Al comma 1, lettera e) si sostituisce l’articolo 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa), norma che si occupa della disciplina dell’estensione degli accordi di ristrutturazione e degli accordi agevolati. Orbene, l’accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Si può definire come un accordo formato con un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti (accordo standard o ordinario) ovvero il 30% (accordo agevolato) o il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso) e “certificato” dalla relazione di un professionista abilitato, il quale attesti la veridicità dei dati, nonché l’attuabilità dell’intesa. Giova ricordare che in ambito negoziale, vige il generale principio di relatività del contratto, in virtù del quale gli effetti dello stesso non possono estendersi ai terzi, salvo i casi previsti dalla legge cioè quelli degli articoli 1342 e 1411 codice civile. L’innovazione è che qui si prevede una deroga al suddetto principio, statuendo che l’accordo esteso produca effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Con l’accordo di ristrutturazione è l’imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e - su istanza di parte - il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (come il blocco delle azioni esecutive e cautelari), per consentirgli di realizzare il risanamento. Viene, pertanto, estesa la prerogativa ed eliminata la limitazione ai soli intermediari finanziari, estendendo la disciplina a tutte le categorie di creditori.
Con l’intervento della lettera f) si prevede l’inserimento dell’articolo 182-octies (Convenzione di moratoria) che introduce una misura necessaria per contrastare l’attuale stato di sofferenza economica delle imprese, consentendo, in via provvisoria, che un imprenditore anche non commerciale possa accordarsi con i suoi creditori per una dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, prevedendo che tale moratoria sia efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, che comunque dovranno essere stati informati dell’avvio della procedura di accordo moratorio.
Segnala che, per contemperare tale estensione e l’intera portata della disciplina straordinaria introdotta, vengono dettate specifiche condizioni per la validità degli accordi in esame, tra cui l’esclusione esplicita dell’imposizione, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti, dell'esecuzione di nuove prestazioni (la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati), la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale, con decreto motivato decide, in camera di consiglio, sulle opposizioni. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
Si introduce anche l’articolo 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati) che interviene in materia di accordi di ristrutturazione agevolati, appunto agevolando alle condizioni specificate il ricorso a tale istituto. In particolare, la disposizione in esame, riduce la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione dell’accordo da parte del debitore. Anche tale misura risulta dettata dalla necessità nell’attuale stato di crisi di favorire quelle procedure che consentono di affrontare le sofferenze debitorie imprenditoriali con mezzi alternativi alla liquidazione giudiziale che comporta maggiori carichi di lavoro e trova fondamento nella convenienza della conclusione di un accordo di ristrutturazione agevolato, rispetto alla più complessa procedura di liquidazione giudiziale che reca in sé anche incertezza nell’esito finale.
Viene introdotto, infine, l’articolo 182-decies (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili) che si occupa di disciplinare i rapporti tra coobbligati e creditori all’esito degli accordi di ristrutturazione: la disposizione anticipa il contenuto dell’articolo 59 del CCI e prevede che rimangono impregiudicati i diritti dei creditori, anche non aderenti, nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso e che i soci illimitatamente responsabili, continuano a rispondere della garanzia eventualmente prestata, salvo sia stato diversamente stabilito.
Dal punto di vista finanziario, evidenzia che tutte le modifiche illustrate, intervengono per migliorare le procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza delle imprese, allargando istituti e consentendo l’utilizzo di strumenti che, anche in considerazione di questo periodo di ripresa dall’emergenza sanitaria, permettano di accedere il più possibile a piani di risanamento che consentano il proseguimento dell’azienda e la salvaguardia delle posizioni dei lavoratori dipendenti della stessa e degli imprenditori, molti dei quali sono stati investiti da improvvise ed inaspettate posizioni debitorie.
Certifica che dall’attuazione delle disposizioni ivi previste non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la natura ordinamentale e precettiva delle stesse. Gli adempimenti correlati alla loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle modifiche ed integrazioni apportate alla legge fallimentare, non ci sono osservazioni.