Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 19
(Disciplina della liquidazione del patrimonio)

Il comma 1 prevede che il tribunale nomini, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 182 (Cessioni) della legge fallimentare.

Il comma 2 afferma che quando il piano di liquidazione di cui all’articolo 18 comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 (Effetto traslativo della vendita forzata) a 2929 del codice civile.

Il comma 3 dispone che quando il piano di liquidazione prevede che l’offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

La RT ribadisce che il comma 1 prevede che per la liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta del concordato per cessione dei beni, prevista dall’articolo 18 del presente decreto, venga nominato un liquidatore, con applicazione delle norme dell’articolo 182 del R.D. 267/1942 in quanto compatibili.

Al comma 2 viene, inoltre, stabilito che il liquidatore giudiziale - nel caso di un’offerta presentata da un soggetto già individuato nel piano di liquidazione di cui al citato articolo 18, avente ad oggetto il trasferimento dell’azienda, ramo d’azienda e specifici beni, anche prima dell’omologazione – può dare esecuzione all’offerta e alla vendita nei termini stabiliti dagli articoli da 2919 a 2929 del codice civile, qualora abbia accertato che sul mercato non potranno trovarsi soluzioni migliori per uscire dalla crisi aziendale che grava sulla stessa impresa. Mentre, con il comma 3, si evidenzia che quando il piano di liquidazione prevede l’accettazione dell’offerta, prima dell’omologazione, a cura dell’ausiliario che ne darà esecuzione all’offerta con le stesse modalità descritte al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e procedurale e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricalcando peraltro la normativa già esistente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che i compensi previsti per il liquidatore giudiziale e per l'ausiliario opererebbero comunque nei termini analoghi già previsti dalla legislazione vigente per il curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 ovvero, ordinariamente a carico della medesima procedura di liquidazione, andrebbero non di meno richiesti chiarimenti in merito al caso al valore minimo ed ai rimborsi spese da riconoscersi al curatore, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo DM, nonché all'ausiliario del giudice, nel caso "straordinario" in cui l'attivo liquidato risulti incapiente.