Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 1 8
(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

L'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato”, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda.

Il comma 1 prevede che quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il comma 2 stabilisce che l’imprenditore chieda l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Il ricorso deve essere comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 della legge fallimentare.

Il comma 3 stabilisce che il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile. L’ausiliario fa pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.

Il comma 4 dispone che con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale dell’esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell’udienza per l’omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell’udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata.

Il comma 5 afferma che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.

Il comma 6 prevede che il tribunale provveda con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183 della legge fallimentare.

Il comma 7 stabilisce che il decreto della corte d’appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Ai sensi del comma 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura), 184 (Effetti del concordato per i creditori), 185 (Esecuzione del concordato), 186 (Risoluzione e annullamento del concordato) e 236 (Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata), della legge fallimentare, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario. Ai fini di cui all’articolo 173, primo comma, della legge fallimentare, il decreto di cui al comma 4 equivale all’ammissione al concordato.

La RT certifica che l’articolo interviene per semplificare la procedura giudiziaria per la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, alternativo alle attuali procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell’azienda.

Tale nuovo istituto prevede la possibilità di presentazione da parte dell’imprenditore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, di una proposta di concordato per la cessione di beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma del R.D. 267/1942, chiedendone l’omologazione. Il predetto ricorso è comunicato al pubblico ministero e viene immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede.

Il tribunale, valutata l’ammissibilità di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, nomina un ausiliario, ai sensi dell’articolo 68 del c.p.c. e ordina al debitore di comunicare a tutti i creditori risultanti dall’elenco depositato, la proposta di concordato unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione dell’esperto.

All’ausiliario si applicano le norme del D.L.gs. 159/2011 in materia di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico e di vigilanza previste per l’amministratore giudiziario (artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2).

In ossequio del principio di tutela dei propri diritti ed interessi, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione con costituzione presso la cancelleria del tribunale entro 10 giorni dalla data dell’udienza.

Il tribunale omologa la proposta di concordato quando ritiene che la stessa non possa arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare o che comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore e provvede, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, pubblicato e comunicato alle parti, che possono proporre reclamo entro trenta giorni alla corte d’appello e ricorribile in cassazione avverso la decisione della corte d’appello. Sono applicabili in quanto compatibili tutte le disposizioni del R.D. 267/1942 (artt. 173, 184, 185, 186 e 236), con una novità che è quella della sostituzione della figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario.

Conclude assicurando che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Riguardo agli oneri connessi all'erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi d'impresa secondo le modalità stabilite dal presente decreto, senza aggravi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT ribadisce che gli oneri connessi alla erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale sono posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi d'impresa, secondo le modalità stabilite dal provvedimento, senza aggravi a carico della finanza pubblica, ribadendo quanto già riferito sull'articolo 16, andrebbero fornite indicazioni in merito ai casi "straordinari" in cui invece il compenso dell'ausiliario debba essere posto a carico dell'Amministrazione per incapienza dell'impresa.

A tale proposito, va rammentato che gli articoli 49-50 del d.p.r. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) prevedono espressamente compensi per l'ausiliario del giudice, nell'ambito delle spese di giustizia, per cui andrebbero fornite indicazioni in merito agli oneri di spesa previsti in ragione annua e le risorse poste a copertura del nuovo e maggiore onere per la finanza pubblica. Sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte all'articolo 7.

Inoltre, occorre soffermarsi sull'impatto sugli uffici giudiziari dell'introduzione di una nuova procedura di concordato, per cui andrebbe dimostrato che tutti gli adempimenti a carico del tribunale e del pubblico ministero, di valutazione, acquisizione di mezzi istruttori, siano effettuabili senza alterare i fabbisogni di spesa previsti a legislazione vigente.

Si rinvia all'articolo 28.