Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 17
(Imprese sotto soglia)

L'articolo 17 disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. La disposizione consente di richiedere l'intervento di un esperto indipendente per cercare di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche agli imprenditori che, svolgendo di attività di valore relativamente modesto, a normativa vigente risultano non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

La RT evidenzia che l'articolo, è diretto a disciplinare la possibilità per imprenditori commerciali “sotto soglia”, ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento (attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000; ricavi lordi complessivi annui non superiore ad € 200.000; debiti di ammontare non superiore ad € 500.000 compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato), di presentare richiesta per la nomina dell’esperto, quando si ritiene possibile arrivare ad un risanamento dell’impresa.

L’istanza corredata di tutta la documentazione elencata all’articolo 5, comma 3, lettere d), e), f), g) e h) potrà essere presentata all’organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente territorialmente (sede legale dell’impresa). Il compito dell’esperto sarà quello di agevolare ogni forma di trattativa fra i soggetti coinvolti al fine di trovare una soluzione condivisa per il risanamento dell’azienda e il superamento della crisi in modo da soddisfare tutti gli interessi in gioco anche mediante trasferimento dell’azienda o ramo della stessa.

Dopo aver visionato tutta la documentazione contabile necessaria messa a disposizione dall’imprenditore per una valutazione delle possibili alternative da adottare per superare la situazione di crisi ed individuata la soluzione più idonea, le parti potranno optare fra diverse possibilità come concludere un contratto privo di effetti per terzi ma idoneo ad assicurare la continuità aziendale, concludere un accordo idoneo a produrre effetti sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto senza necessità dell’attestazione di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942, proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 7 o chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 3/2012, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come disciplinato dall’articolo 18 del presente provvedimento.

L’esito di questa negoziazione viene comunicata dall’esperto al tribunale, affinché dichiari cessati gli effetti delle misure protettive e cautelari concesse. Se invece l’esito è negativo, non essendo possibile raggiungere un accordo fra le parti, allora l’esperto su richiesta dell’imprenditore assumerà le vesti di gestore della crisi come disciplinato dalla legge 3/2012.

È prevista l’applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente provvedimento in quanto compatibili alla presente fattispecie.

In questo caso la liquidazione del compenso dell’esperto è affidata al responsabile della composizione della crisi o al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che lo ha nominato.

La norma in esame ha carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all’onere relativo al compenso dell’esperto si rimanda alle valutazioni dell’articolo 16, essendo lo stesso posto a carico dell’imprenditore e più in generale della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni.

Sulla liquidazione del compenso da riconoscersi all'esperto, si rinvia alle osservazioni all'articolo 16.