Legislatura 18ª - Dossier n. 241
Azioni disponibili
Articolo 16
(Compenso dell’esperto)
Il comma 1 stabilisce che il compenso dell’esperto sia determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l’1,25%; c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%; d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%; e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%; f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%; g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%; h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.
Il comma 2 prevede che il compenso complessivo non possa essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
Il comma 3 stabilisce che l'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato: a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%; b) se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%; c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%; d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto, il compenso è aumentato del 10%.
Il comma 4 prevede che i lavoratori e le rappresentanze sindacali non siano considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b), tuttavia all’esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell’articolo 4, comma 8.
Il comma 5 stabilisce che il compenso debba essere aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a).
Il comma 6 prevede che se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.
Il comma 7 dispone che in deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso sia liquidato in euro 500,00 quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto oppure quando ne è disposta l’archiviazione subito dopo il primo incontro.
Il comma 8 prevede che le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
Il comma 9 stabilisce che all’esperto sia dovuto il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l’esperto si è avvalso ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
Il comma 10 afferma che in mancanza di accordo tra le parti, il compenso debba essere liquidato dalla commissione di cui all’articolo 3, comma 6, ed è a carico dell’imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell’articolo 633 (Condizioni di ammissibilità) del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’articolo 642 (Esecuzione provvisoria) del codice di procedura civile.
Il comma 11 stabilisce che il compenso dell’esperto è prededucibile ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, della legge fallimentare.
Il comma 12 prevede che dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.
La RT certifica che la norma prevede che l’ammontare del compenso dell’esperto nominato per la composizione negoziata è fissato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo una serie di scaglioni fissati in ordine crescente e rideterminato sulla base del numero dei creditori e delle parti che partecipano alle trattative, ad esclusione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali.
Evidenzia che le suddette percentuali sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
Spetta comunque all’esperto un compenso di 100 euro per ogni ora di presenza risultante dal sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dallo stesso esperto, in occasione delle consultazioni con le organizzazioni sindacali disciplinate all’articolo 4, comma 8 del presente decreto.
Vengono, inoltre, stabiliti il limite minimo (non inferiore a 4000 euro) e massimo (non superiore a 400.000 euro) dell’importo complessivo del compenso da erogare all’esperto in relazione all’attività espletata nel corso della procedura di composizione negoziata e viene, inoltre, previsto in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, l’erogazione di un compenso di 500 euro, nei casi in cui l’imprenditore non si presenta all’incontro con l’esperto oppure quando è disposta archiviazione dell’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziale dopo il primo incontro.
Il compenso può essere aumentato in determinati casi: a) un aumento del 100% quando, successivamente alla relazione finale (art. 5, comma 8), si concludono contratti, convenzioni e accordi di cui all’articolo 11, comma 1 o si predispongono piani di risanamento di cui alla lettera a) del comma 3 del citato articolo; b) un ulteriore incremento del 10% sull’importo determinato nel caso a) se l’esperto sottoscrive l’accordo ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c). Si rappresenta, inoltre, che il compenso dell’esperto è liquidato dal segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed è a carico dell’imprenditore, quando non vi è accordo fra le parti e che tale compenso risulta prededucibile ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, del R.D. 267/1942.
Viene previsto, infine, il rimborso delle spese necessarie per adempiere all’incarico, purché regolarmente documentate, ad eccezione degli esborsi sostenuti per remunerare i soggetti che hanno collaborato con l’esperto, nonché la possibilità di chiedere un acconto in misura non superiore a 1/3 del presunto compenso finale dopo almeno 60 gg dall’accettazione dell’incarico e tenuto conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.
Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa di questa nuova figura dell’esperto, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico dell’impresa secondo le modalità stabilite dal presente articolo, senza aggravi a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur tenendo conto che i compensi dell'esperto ed i rimborsi in suo favore sono posti ordinariamente a carico dell’impresa, appare indispensabile soffermarsi su alcune disposizioni.
Sul comma 2, occorre infatti considerare che la norma ivi indicata prescrive che il compenso professionale dell'esperto per l'incarico, non potrà comunque essere comunque inferiore ai 4.000 euro, ragion per cui andrebbe chiarito, nel caso di incapienza del patrimonio della gestione, su chi ricada in tutto o in parte il pagamento del relativo importo, alla luce del tenore chiaramente prescrittivo della disposizione(9) .
Qualora - come tutto lascia ritenere - fosse confermato che sia chiamata alla corresponsione dell'emolumento, la Camera di commercio o l'Amministrazione giudiziaria, ne andrebbe richiesta una stima di massima dei relativi nuovi e maggiori oneri di spesa rispetto alla legislazione vigente da sostenersi in ragione annua, nonché l'indicazione delle risorse poste a copertura.
Venendo al comma 7, laddove, invece, in deroga a quanto previsto dal comma 2, si prevede che debba in ogni caso essere liquidato all'esperto un compenso minimo di 500 euro, nel caso in cui l’imprenditore non compaia affatto davanti al medesimo e nel caso in cui sia disposta l’archiviazione della procedura subito dopo il primo incontro, andrebbe in termini analoghi chiarito quale soggetto sarà chiamato a farsi carico della corresponsione dell'importo dianzi indicato. Nel caso in cui fosse confermato che a ciò dovrà provvedere la Camera di commercio o l'Amministrazione giudiziaria, va da sé che si rende necessaria una stima della relativa spesa, da sostenersi prevedibilmente in ragione annua, nonché l'indicazione delle risorse previste a copertura dei relativi oneri.
Infine, anche sul comma 9, ai sensi del quale prevede che all’esperto debba essere in ogni caso dovuto il rimborso anche delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione, andrebbe chiarita la portata della norma, in quanto tutto lascia ritenere che tali ristori dovranno ricadere, nel caso in cui il patrimonio dell'impresa si rivelasse incapiente, sulle finanze della Camere di commercio ovvero sull'Amministrazione giudiziaria. Nel qual caso, andrebbe formulata - analogamente ai commi 2 e 7 - una stima della maggiore spesa prevista da sostenersi in ragione annua da parte dell'Amministrazione interessata, nonché fornita indicazione delle risorse poste a copertura.
9) In proposito, si rammenta la Sentenza n. 174/2006, in relazione alle procedure propriamente fallimentari, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 146 ((Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) del T.U. delle spese di giustizia, nella parte in cui non si prevede che siano "anticipate" dall'Erario anche «le spese ed onorari» del curatore in relazione agli incarichi assolti, in caso di incapienza della massa attiva.