Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 15
(Segnalazione dell’organo di controllo)
Il comma 1 prevede che l’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.
Il comma 2 dispone la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.
La RT evidenzia che l'articolo prevede la possibilità per l’organo societario di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Tale segnalazione deve essere motivata e fissare un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l’organo amministrativo deve riferire quale iniziativa intende intraprendere. Si sottolinea che tale segnalazione è valutata ai fini dell’esonero o attenuazione della responsabilità dell’organo di controllo secondo quanto previsto dall’articolo 2407 c.c.
Assicura che dall’attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza, stante la natura ordinamentale.
In proposito, rileva che gli adempimenti correlati alla citata segnalazione possono rientrare fra le attività proprie dell’organo di controllo societario, che è tenuto oltre a far emergere le situazioni di crisi dell’impresa a livello economico e finanziario, ad aiutare l’imprenditore ad attivare ogni strumento utile a risanare l’impresa e a farla sopravvivere nell’attuale mercato concorrenziale colpito dalla grave crisi economica a seguito della diffusione dell’epidemia dovuta alla Sars-Covid 19.
Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.