Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 14
(Misure premiali)
Il comma 1 prevede che dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall’articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
Il comma 2 stabilisce che le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 2, comma 1.
Il comma 3 prevede che le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 11, commi 2 e 3.
Il comma 4 stabilisce che in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
Il comma 5 prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 6 dispone che nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
La RT certifica che l’articolo in esame prevede una serie di misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell’imprenditore alla nuova procedura di composizione negoziata: si ricalca in tal modo la disciplina elaborata per le procedure alternative al fallimento come previsto nel regime vigente (regio decreto n. 267/1942).
In particolare, rileva che al fine di incentivare l’utilizzo della procedura negoziale stragiudiziale, sono previsti alcuni benefici tra cui, innanzitutto, la riduzione degli interessi alla misura legale per i debiti tributari che maturano nel periodo che va dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto nominato sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall’articolo 11, comma 1 del presente provvedimento.
Sono poi previste ulteriori misure premiali sempre di tipo fiscale, volte a favorire un alleggerimento della situazione debitoria dell’imprenditore, quali:
- per quanto concerne le sanzioni tributarie per cui è prevista l’applicazione del pagamento in misura ridotta, qualora questo avvenga entro un termine prestabilito, è concesso all’imprenditore il beneficio della riduzione alla misura minima (nel minimo edittale) della stessa sanzione, nel caso in cui tale termine scada dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, del presente provvedimento;
- per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, le medesime sanzioni ed interessi sono ridotti della metà nelle sole ipotesi di conclusione delle trattative previste dall’articolo 11, commi 2 e 3;
- concessione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni e interessi non versati fino ad un massimo di 72 rate, all’imprenditore che abbia presentato l’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 2 del presente decreto, previa domanda sottoscritta anche dall’esperto che attesti la grave situazione di difficoltà economica legata alla situazione congiunturale dell’economia nazionale. Si evidenzia che, l’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso, ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza;
- applicazione degli articoli 88, comma 4-ter e 101, comma 5 del D.P.R. 917/1986 dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 11, comma 2;
Le riduzioni delle sanzioni tributarie e degli interessi, previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, non trovano applicazione nel caso di dichiarazione di fallimento e di accertamento dello stato di insolvenza (comma 6).
Conclude assicurando che le misure premiali non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, ma anzi che le stesse favoriranno l’accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, tenendo conto che le stesse rappresentano un’anticipazione delle misure premiali già studiate, approntate ed inserite nel decreto legislativo 14/2019, allo stato non totalmente applicabili, stante i differimenti dell’entrata in vigore del citato decreto, disposti con diversi interventi normativi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha colpito il sistema economico sull’intero territorio nazionale.
Al riguardo, conferma che le norme sono sostanzialmente analoghe a disposizioni contenute nell’articolo 25 del menzionato decreto legislativo n. 14/2019, in ordine al quale, a suo tempo, non furono ascritti effetti di gettito.
In particolare, con riferimento alle previsioni inserite nel comma 5, rappresenta che ai fini fiscali si definiscono taluni effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle minusvalenze e sopravvenienze passive rendendo applicabili agli imprenditori che hanno avuto accesso a procedure negoziate della crisi la disciplina degli articoli 88 e 101 del DPR n. 917/1986.
La disposizione, che consente l’applicazione di norme vigenti in materia di imposte sui redditi esistenti all’esito della procedura negoziata, non è pertanto suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
Evidenzia che dall’articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si osserva in via preliminare che le misure premiali disposte nell'articolo in commento ripropongono in parte, nella materia considerata dal DL in esame, la disciplina di cui articolo 25 del citato D. Lgs. n. 14 del 2019(7) . Si concorda inoltre nel riconoscere che le agevolazioni in argomento possono generare effetti positivi in termini di deflazione del contenzioso e, nel contempo, agevolare il pagamento dei debiti tributari delle imprese.
Nel merito si rammenta poi che per prassi contabile non vengono utilizzate le somme a titolo di interessi e sanzioni a copertura di nuovi o maggiori spese(8) ; tale considerazione fa propendere quindi, nel caso di alleggerimento di tali oneri tributari, verso una neutralità finanziaria della disposizione in argomento.
Con riferimento alla concessione - nel caso di presentazione da parte dell'imprenditore dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto - di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni ed interessi non versati, fino ad un massimo di 72 rate (in casi di comprovata grave situazione di difficoltà economica), si ricorda che tale possibilità è già contemplata dall'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, che la norma in esame richiama e ne prevede l'applicazione delle disposizioni in quanto compatibili con le fattispecie disciplinate. Nel merito si osserva che di fatto tale beneficio potrebbe determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'Erario, con effetti in termini meramente di cassa; tuttavia si evidenzia che la rateizzazione in parola - riconosciuta in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettera a) e c) - avvenendo prima dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti all'Erario e concessa su richiesta dell'imprenditore, potrebbe di fatto agevolare il recupero delle somme dovute dall'impresa, così come peraltro evidenziato nella relazione illustrativa. Pertanto anche in tal caso è verosimile che possano di fatto risultare neutri se non positivi gli effetti di gettito.
Infine, con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 5 del presente articolo, che richiama taluni possibili effetti riconducibili alle sopravvenienze attive (componenti positive di reddito) ed alle minusvalenze e sopravvenienze passive (componenti negative di reddito), quali esiti delle procedure negoziate della crisi, si condivide la neutralità finanziaria in quanto rappresentano nuove fattispecie a cui si applica la normativa tributaria già vigente ed i cui effetti netti non sono facilmente definibili in via anticipata.
7) Recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017.
8) Secondo i principi contabili "Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento"; per approfondimenti si veda: LA CONTABILITA' FINANZIARIA - Ragioneria Generale dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it › PRINCIPICONTABILI