Legislatura 18ª - Dossier n. 241
Azioni disponibili
Articolo 13
(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)
L'articolo reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.
La RT evidenzia che, con l’intento di favorire una gestione unitaria di composizione della crisi, l'articolo prevede che più imprese che si trovino nelle condizioni di accedere alla composizione negoziata della crisi ed appartengano al medesimo gruppo ed abbiano tutte sede legale nel territorio dello Stato possano chiedere, con un’unica istanza, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell’esperto indipendente. A tal fine viene fornita la definizione di “gruppo di imprese” quale insieme delle società, imprese ed enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica oltre a precisare i requisiti per attribuire i predetti direzione e coordinamento.
In particolare si definiscono le regole in tema di competenza territoriale per la presentazione dell’istanza (comma 3); di documentazione da inserire nella piattaforma telematica indicata nel precedente articolo 3 (comma 4); di misure protettive e cautelari (comma 5); di esercizio dell’attività da parte dell’esperto (comma 6); di partecipazione di imprese appartenenti al gruppo ancorché estranea e alla procedura di composizione negoziata (comma 7); di riunione procedurale in caso di presentazione di più istanze (comma 8); di gestione di finanziamenti in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza in questione in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo (comma 9); di stipulazione unitaria o separata dei contratti previsti dall’articolo 11, comma 1.
La disposizione è di natura organizzativa in quanto contempera le esigenze di più imprese la cui attività è interconnessa: la nomina di un solo esperto agevola la visione globale del flusso economico e permette di accedere ad una soluzione confacente agli interessi comuni, snellendo le attività amministrative e burocratiche trattando il gruppo di imprese come unicum, con possibili vantaggi anche riguardo al compenso da corrispondere all’esperto.
Assicura che la norma, quindi, considerato quanto appena detto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività alla stessa connesse potranno essere sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.