Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 12
(Conservazione degli effetti)

Il comma 1 prevede che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 10 conservino i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18.

Il comma 2 stabilisce che non siano soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), secondo comma, della legge fallimentare, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Il comma 3 prevede che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto siano in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 (Azione revocatoria ordinaria) e 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) della legge fallimentare, se, in relazione ad essi, l’esperto abbia procedura a dichiarare per iscritto il proprio dissenso al registro delle imprese ai sensi dell’articolo 9, comma 4, o se il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 10.

Il comma 4 evidenzia che nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resti ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti.

Il comma 5 prevede che i reati di distrazione di cui agli articoli 216 (Bancarotta semplice), terzo comma, e 217 (Bancarotta fraudolenta) previsti della legge fallimentare, non si applichino ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto ai sensi dell’articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

La RT certifica che con l’articolo in esame vengono disposte le norme in tema di conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale ai sensi del precedente articolo 10. Si stabilisce, infatti, al comma 1, che tali accordi conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18.

Con il comma 2, afferma che ivi si prevede che non sono soggetti all’azione revocatoria, (stabilita dall’articolo 67, secondo comma, del regio decreto n. 267/1942), gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, a condizione che siano coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Importanti le disposizioni inserite nel comma 3 con le quali rispettivamente si stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono sempre soggetti alle azioni revocatorie disciplinate dagli artt. 66 e 67 del regio decreto n. 267/1942,  nel caso in cui l’esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 9, comma 4, o  il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 10.

Il comma 4, ribadisce la regola generale della responsabilità dell’imprenditore che permane in osservanza del dettato dell’articolo 2086 del codice civile per gli atti compiuti, ed in coerenza con quanto già previsto con l’articolo 9, lasciando intatti i doveri dell’imprenditore stesso derivanti dai poteri di corretta gestione.

Con il comma 5 si stabilisce, infine, che ai pagamenti e alle operazioni compiute successivamente alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto ed a quelli autorizzati dal tribunale non si applicano le disposizioni relative alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, come definite dal comma 3 dell’articolo 216 del R.D n. 267 del 1942 e quelle della bancarotta semplice (art. 217 del citato regio decreto n. 267/1942).

Assicura che la disposizione ha natura procedurale e ordinamentale e come tale non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica dal momento che le attività connesse possono essere garantite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.