Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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Articolo 11
(Conclusione delle trattative)
Il comma 1 stabilisce che quando sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente disporre: a) la conclusione di un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) la conclusione di una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) la conclusione di un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).
Il comma 2 prevede che l’imprenditore possa, all’esito delle trattative, produrre istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis (Accordi di ristrutturazione), 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) e 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati) della legge fallimentare. È previsto che la percentuale di cui all’articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), sia ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
Il comma 3 prevede che l’imprenditore possa, in alternativa, procedere: a) alla predisposizione del piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942; b)alla proposta della domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del presente decreto; c) all'accesso di una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare , dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza).
La RT certifica che la disposizione in esame rappresenta il naturale perseguimento delle finalità menzionate all’articolo 2 comma 1, vale a dire l’esito dell’attività dell’esperto con le possibili soluzioni di risanamento dell’azienda prospettate all’imprenditore.
Pertanto, si aprono possibili scenari all’imprenditore, secondo le possibilità di dilazionare nel tempo i suoi debiti e di continuare l’attività aziendale: questi, infatti, può concludere un contratto con uno o più creditori che produce l’accesso alle misure premiali di cui all’articolo 14 nel caso di relazione finale con esito positivo redatta dall’esperto; può scegliere, invece, di concludere una “convenzione in moratoria” secondo quanto disposto dall’introducendo articolo 182-octies c.p.c. del R.D. 267/1942 ovvero può concludere un accordo con i creditori con il quale venga escluso l’esperimento dell’azione revocatoria sugli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
Tale accordo, munito della sottoscrizione dei partecipanti e di quella dell’esperto snellisce gli adempimenti di certificazione previsti attualmente dall’articolo 67 comma 3 lett.d) del R.D. 267/1942 e consente una definizione accelerata e stragiudiziale dell’empasse in cui versa l’imprenditore, con soddisfazione della sua posizione e di quella dei creditori senza le spese processuali di un’azione giudiziaria.
Infatti, a sigillare la conclusione delle trattative l’imprenditore può richiedere l’omologazione - presso il competente tribunale - del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis c.p.c.) che, a seconda della situazione palesata e della percentuale di adesione dei creditori può essere anche ad efficacia estesa (art. 187-septies c.p.c.) e anche agevolata (art. 182-novies c.p.c.). La procedura di omologazione è connessa ad adempimenti di natura istituzionale già ordinariamente espletati dal personale di magistratura e da quello amministrativo. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le incombenze potranno essere sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Pertanto, in conclusione della procedura avviata con la richiesta dell’esperto, l’imprenditore può, in alternativa, scegliere di predisporre il piano attestato di risanamento, ovvero richiedere il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto, o, infine, richiedere l’accesso ad una delle procedure semplificate previste dal R.D. 267/1942 e dal D.lgs. 270/1999 o dal decreto-legge 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/2004. Nell’ottica, quindi, di agevolare e tutelare la posizione dell’imprenditore in crisi, gli interventi proposti consentono di offrire la possibilità di un risanamento aziendale ovvero di accedere alla liquidazione o cessione del patrimonio dell’impresa senza condurre al fallimento dell’imprenditore evitando le conseguenze negative che da tale dichiarazione possano derivare. Si segnala che la norma rappresenta un salvagente, soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza del nostro panorama aziendale, al fine di preservare i diritti - sia del datore di lavoro che dei lavoratori - oltre il periodo di sostegno economico successivo alla emergenza sanitaria che ha portato alla deriva numerose situazioni pregresse.
Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che le disposizioni costituiscono il rodaggio per gli istituti di allerta della crisi aziendale che si attueranno con l’entrata in vigore del nuovo CCI, consentendo definizioni negoziali e stragiudiziali che diminuiscono considerevolmente i carichi di lavoro dei tribunali e snellimento delle procedure e degli adempimenti delle cancellerie giudiziarie.
Assicura che la disposizione, pertanto, realizza effetti positivi in termini di risparmi di spesa, sebbene, allo stato, non quantificabili e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che la RT associa alle norme in esame possibili risparmi di spesa al momento non esattamente quantificabili, in considerazione della definizione negoziale e stragiudiziale delle crisi ed ipotizzando che le stesse siano suscettibili di diminuire considerevolmente i carichi di lavoro dei tribunali e snellimento delle procedure e degli adempimenti delle cancellerie giudiziarie, andrebbero perlomeno esposti dati di massima circa l'asserito effetto deflattivo sulle controversie correlate ai fabbisogni derivanti per gli uffici dalle procedure fallimentari.