Legislatura 18ª - Dossier n. 241

Articolo 1
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

La norma differisce al 16 maggio 2022 (dal 1° settembre 2021) l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.

La RT certifica preliminarmente che tutte le disposizioni recate dal Capo I, nascono dalla necessità di intervenire nell’attuale contesto socio-economico per contrastare gli effetti che la crisi ha prodotto nelle imprese e il sovra indebitamento, intervenendo in tema di insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, al fine di individuare le misure idonee a incentivare l'emersione della crisi, in un periodo temporale così delicato della realtà che mina seriamente le dinamiche produttive con seri risvolti sotto il profilo occupazionale, aggredendo il ciclo produttivo di gran parte dell’economia nazionale. Vari provvedimenti normativi, a carattere straordinario ed emergenziale si sono susseguiti con specifici obiettivi di tutela della salute pubblica, dell’occupazione e del tessuto economico-sociale generale. Tra questi provvedimenti, quattro decreti-legge (c.d. decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio e Semplificazioni), adottati in una linea di progressione connessa all’andamento della situazione sanitaria, hanno introdotto misure con impatto diretto sulle imprese e sulle scelte gestorie degli amministratori fornendo sostegno e sussidi, anche economici, alle imprese, validi durante il frangente pandemico, ma altri e diversi strumenti devono apprestarsi nel momento di transizione ad una fase di ripresa per sollecitare lo sviluppo in tutti i settori. È a questo punto che possono prospettarsi diversi scenari: da una situazione di crisi di liquidità temporanea e reversibile sino alle più gravi situazioni di perdita della continuità aziendale stessa, nonché di crisi/insolvenza dell’impresa.

Precisa che la prospettiva delineata ha, quindi, fatto riconsiderare l’entrata in vigore, il 15 agosto 2020 del decreto legislativo n. 14 del 2019 che prevedeva la riforma del diritto fallimentare, attraverso l’introduzione del Codice della crisi e dell’insolvenza, in cui vengono individuati meccanismi di soluzione alternativa della crisi, nonché strumenti di allerta che prodromicamente consentono di intervenire per mitigare gli effetti dell’indebitamento, permettendo la continuità dell’attività aziendale tramite soluzioni stragiudiziali. In caso contrario, sono favorite procedure semplificate di cessazione dell’azienda o di ramo della stessa.

Tuttavia, evidenzia che l’entrata in vigore del Codice avrebbe determinato l’abrogazione dell’attuale legge fallimentare, con la conseguenza che un numero elevatissimo di casi di crisi d’impresa, di cui una gran parte diretta conseguenza del Covid-19, sarebbero stati regolati da un corpo normativo del tutto nuovo.

Per evitare che incertezze applicative della disciplina o il funzionamento di istituti discussi, quali le misure di allerta, potessero aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà delle imprese, l’articolo 5 del decreto Liquidità ha opportunamente rinviato il termine di entrata in vigore dell’intero complesso normativo, al 1° settembre 2021.

Anche il perdurare nell’applicazione della vigente legge fallimentare esporrebbe lo Stato italiano alla procedura di infrazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto non conforme con la direttiva (UE) 2019/1023, del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Evidenzia che sono state, pertanto, individuate le seguenti tre direttrici di intervento ritenute efficaci nella contingente situazione vale a dire:

  1. postergazione dell’entrata in vigore di numerose norme del CCI, al 16 maggio 2022, eccetto il Titolo II concernente le procedure di allerta e composizione assistita della crisi dinanzi agli organismi appositamente istituiti (OCRI) la cui entrata in vigore è ulteriormente rinviata al 31 dicembre 2023 e degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono già entrate in vigore secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 389 CCI.
  2. introduzione di un nuovo strumento stragiudiziale di composizione negoziata della crisi;
  3. modifica del regio decreto n. 267 del 1942 con l’anticipazione di quelle disposizioni dello stesso Codice, ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto, rappresentando, infine, che gli obiettivi indicati risultano funzionali all’esigenza di armonizzare il diritto dell’insolvenza in ambito europeo al fine di ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali che possono ostacolare gli investimenti e l’accesso ai finanziamenti. L’Unione Europea continua a ribadire che la normativa sull’insolvenza non può più essere considerata un affare interno degli Stati membri e che, in particolare, le legislazioni degli Stati membri devono orientarsi verso un impianto strutturale univoco, recependo le disposizioni della sopra citata direttiva entro il termine del 17 luglio 2022.

Sull'all'articolo 1 ribadisce che, alla luce delle finalità espresse in premessa, la norma ivi prevista dispone la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, prevista al 1°settembre 2021 (dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), fissandola al 16 maggio 2022 - data che tiene conto sia del termine entro il quale va recepita la direttiva comunitaria 2019/1023 nonché del disposto dell’articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - salvo le disposizioni già entrate in vigore a seguito di quanto previsto al secondo comma dell’art. 389 comma 2 nonché della previsione di cui all’introducendo comma 1-bis dell’art. 389 del citato CCI, vale a dire l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore del Titolo II della Parte prima del decreto legislativo n 14 del 2019 in relazione alle procedure di allerta ed a quelle di composizione assistita della crisi davanti all’OCRI, fissata al 31 dicembre 2023, proroga che è stabilita al fine di poter verificare l’efficacia ed efficienza dei meccanismi di composizione negoziata e per poter allineare le procedure di allerta esterna alle tempistiche di cui all’art. 15 del CCI secondo le previsioni del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

Assicura che la disposizione è di natura ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo circa il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione, i cui effetti non determinano alterazioni dei tendenziali di spesa già previsti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.