Legislatura 18ª - Dossier n. 241

CAPO II
ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 24
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

Il comma 1 dispone l'aumento del ruolo organico dei magistrati ordinari di n. 20 unità al fine di assicurare che l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B di cui all’Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

Il comma 2 dispone che per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l’anno 2022, di euro 1.684.927 per l’anno 2023, di euro 1.842.727 per l’anno 2024, di euro 1.879.007 per l’anno 2025, di euro 2.347.595 per l’anno 2026, di euro 2.397.947 per l’anno 2027, di euro 2.441.106 per l’anno 2028, di euro 2.491.457 per l’anno 2029, di euro 2.534.616 per l’anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall’anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l’anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato (articolo 24, comma 1)

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità:

Primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità:

Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

440

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

9.641 (9.621)*

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE

10.771 (10.751)*

* tra parentesi il numero previgente

La RT riferisce che con le norme del Capo II vengono introdotte alcune misure urgenti in materia di giustizia, riguardanti l’incremento della dotazione organica della magistratura ordinaria, in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e concernenti la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.

Precisa che l’ordinamento nazionale è in corso di adeguamento per gli effetti prodotti, a livello eurounitario, dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»).

Poi, con riferimento all'articolo in esame, certifica che la proposta normativa si compone di tre commi.

Sul comma 1, ribadisce che ivi si prevede l’incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di n.20 unità, al fine di procedere all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), senza pregiudicare le risorse di personale di magistratura in servizio presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, A tale scopo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

Quanto al comma 2, evidenzi che la norma prevede una specifica autorizzazione di spesa nel limite di euro 704.580 per l’anno 2022, di euro 1.684.927 per l’anno 2023, di euro 1.842.727 per l’anno 2024, di euro 1.879.007 per l’anno 2025, di euro 2.347.595 per l’anno 2026, di euro 2.397.947 per l’anno 2027, di euro 2.441.106 per l’anno 2028, di euro 2.491.457 per l’anno 2029, di euro 2.534.616 per l’anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall’anno 2031 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l’anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sottolinea che considerati i tempi necessari per l’espletamento delle procedure concorsuali, è stata ipotizzata l’assunzione dei nuovi magistrati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022.

Per quanto sopra, gli oneri stipendiali annui per le nuove 20 unità di personale di magistratura ordinaria sono stati quantificati come meglio evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO

MESI

CLASSE

STIPENDIO

IIS

IND.

LORDO

DIP.

8,50%

24,20%

5,68%

3,41%

ONERI

AMM.

TOTALE

MESI

COSTO

UNITARIO

20

ONERE

Magistrato ordinario in tirocinio

2022

6

0

26.697,01

11.316,31

6.907,76

44.921,08

3.818,29

10.870,90

1.516,39

385,89

16.591,47

61.512,55

6

30.756,27

615.125,49

1.409.160,22

2022

6

0

26.697,01

11.316,31

13.815,52

51.828,84

4.405,45

12.542,58

1.516,39

385,89

18.850,31

70.679,15

6

35.339,57

706.791,47

2022

13^

2.224,75

943,03

3.167,78

269,26

766,60

126,37

32,16

1.194,39

4.362,16

13^

4.362,16

87.243,25

2023

6

0

26.697,01

11.316,31

13.815,52

51.828,84

4.405,45

12.542,58

1.516,39

385,89

18.850,31

70.679,15

6

35.339,57

706.791,47

1.684.926,69

Magistrato ordinario

2023

6

0

37.454,20

11.973,31

13.815,52

63.243,03

5.375,66

15.304,81

2.127,40

408,29

23.216,16

86.459,19

6

43.229,59

864.591,89

2023

13^

3.121,18

997,78

4.118,96

350,11

996,79

177,28

34,02

1.558,21

5.677,17

13^

5.677,17

113.543,32

2024

12

0

37.454,20

11.973,31

13.815,52

63.243,03

5.375,66

15.304,81

2.127,40

408,29

23.216,16

86.459,19

12

86.459,19

1.729.183,78

1.842.727,11

2024

13^

3.121,18

997,78

4.118,96

350,11

996,79

177,28

34,02

1.558,21

5.677,17

13^

5.677,17

113.543,32

2025

6

0

37.454,20

11.973,31

13.815,52

63.243,03

5.375,66

15.304,81

2.127,40

408,29

23.216,16

86.459,19

6

43.229,59

864.591,89

1.879.007,46

2025

6

1

39.701,45

11.973,31

13.815,52

65.490,28

5.566,67

15.848,65

2.255,04

408,29

24.078,65

89.568,93

6

44.784,47

895.689,34

2025

13^

3.308,45

997,78

4.306,23

366,03

1.042,11

187,92

34,02

1.630,08

5.936,31

13^

5.936,31

118.726,23

Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità

2026

7

0

51.980,94

12.860,49

13.815,52

78.656,95

6.685,84

19.034,98

2.952,52

438,54

29.111,88

107.768,83

7

62.865,15

1.257.303,05

2.347.594,84

2026

5

1

55.099,80

12.860,49

13.815,52

81.775,81

6.950,94

19.789,75

3.129,67

438,54

30.308,90

112.084,71

5

46.701,96

934.039,26

2026

13^

4.591,65

1.071,71

5.663,36

481,39

1.370,53

260,81

36,55

2.149,27

7.812,63

13^

7.812,63

156.252,53

2027

12

1

55.099,80

12.860,49

13.815,52

81.775,81

6.950,94

19.789,75

3.129,67

438,54

30.308,90

112.084,71

12

112.084,71

2.241.694,22

2.397.946,75

2027

13^

4.591,65

1.071,71

5.663,36

481,39

1.370,53

260,81

36,55

2.149,27

7.812,63

13^

7.812,63

156.252,53

2028

7

1

55.099,80

12.860,49

13.815,52

81.775,81

6.950,94

19.789,75

3.129,67

438,54

30.308,90

112.084,71

7

65.382,75

1.307.654,96

2.441.105,54

2028

5

2

58.218,66

12.860,49

13.815,52

84.894,67

7.216,05

20.544,51

3.306,82

438,54

31.505,92

116.400,59

5

48.500,25

970.004,91

2028

13^

4.851,56

1.071,71

5.923,26

503,48

1.433,43

275,57

36,55

2.249,02

8.172,28

13^

8.172,28

163.445,66

2029

12

2

58.218,66

12.860,49

13.815,52

84.894,67

7.216,05

20.544,51

3.306,82

438,54

31.505,92

116.400,59

12

116.400,59

2.328.011,79

2.491.457,45

2029

13^

4.851,56

1.071,71

5.923,26

503,48

1.433,43

275,57

36,55

2.249,02

8.172,28

13^

8.172,28

163.445,66

2030

7

2

58.218,66

12.860,49

13.815,52

84.894,67

7.216,05

20.544,51

3.306,82

438,54

31.505,92

116.400,59

7

67.900,34

1.358.006,88

2.534.616,24

2030

5

3

61.337,52

12.860,49

13.815,52

88.013,53

7.481,15

21.299,27

3.483,97

438,54

32.702,94

120.716,47

5

50.298,53

1.005.970,57

2030

13^

5.111,46

1.071,71

6.183,17

525,57

1.496,33

290,33

36,55

2.348,77

8.531,94

13^

8.531,94

170.638,79

2031

12

3

61.337,52

12.860,49

13.815,52

88.013,53

7.481,15

21.299,27

3.483,97

438,54

32.702,94

120.716,47

12

120.716,47

2.414.329,36

2.584.968,15

2031

13^

5.111,46

1.071,71

6.183,17

525,57

1.496,33

290,33

36,55

2.348,77

8.531,94

13^

8.531,94

170.638,79

Riepilogo oneri

Anno

Onere annuo

2022

(decorrenza

1° luglio 2022)

704.580

2023

1.684.927

2024

1.842.727

2025

1.879.007

2026

2.347.595

2027

2.397.947

2028

2.441.106

2029

2.491.457

2030

2.534.616

2031

2.584.968

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori:

(milioni di euro)

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento netto

norma

s/e

c/K

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

c.2

s

c

0

0,7

1,68

1,84

0

0,7

1,68

1,84

0

0,7

1,68

1,84

c.2

e

t/c

0

0,34

0,82

0,89

0

0,34

0,82

0,89

c.2

s

c

0

-0,7

-2,58

-2,58

0

-0,7

-2,58

-2,58

0

-0,7

-2,58

-2,58

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri e dei dati considerati dalla RT, che si presentano pienamente coerenti e congrui con quelli previsti dall'articolo 3 e dalla tabella A annessa alla legge n. 27/1981, in relazione alla progressione del trattamento economico spettante al personale di magistratura (articolato in classi di avanzamento e scatti biennali) nelle misure vigenti aggiornate al DPCM 25 gennaio 2021, andrebbero solo richieste conferme in merito agli elementi indennitari aggiuntivi alla Indennità integrativa Speciale (I.I.S.), indicati dalla RT nell'ambito del trattamento economico fondamentale e la specificazione degli oneri posti a carico della Amministrazione(10) , come peraltro previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Con specifico riferimento alla decorrenza dell'onere, andrebbe confermato che le procedure concorsuali, per cui la norma autorizza l'avvio già nel 2021, giungano ad esito entro il primo semestre del 2022, atteso che la decorrenza ivi indicata dalla RT espone un onere relativamente al medesimo anno solo a partire dal mese di luglio per 6 mensilità.

Inoltre, nulla avendo da riferire anche in merito alla prospettazione dell'onere in un orizzonte decennale, come peraltro previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di disposizioni concernenti il pubblico impiego, andrebbe soltanto confermato che alcun adeguamento andrà conseguentemente effettuato relativamente agli stanziamenti per spese di funzionamento in connessione alle dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) e in relazione agli oneri prevedibili per espletamento delle procedure concorsuali, potendo al tal fine avvalersi delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

In relazione all'esigenza rilevata di copertura degli ordinari fabbisogni delle procure per via dell'istituzione delle figure dei procuratori delegati europei, si richiamano le osservazioni formulate a suo tempo(11) per cui, a meno che le funzioni di procura ordinariamente svolte in precedenza dagli stessi non fossero state integralmente assorbite dagli altri procuratori in servizio nel medesimo ufficio, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'istituzione della procura europea avrebbe imposto un incremento degli organici.

Quanto ai profili di copertura, posto che la norma dispone il ricorso alla decurtazione dei fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021/2023, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti previsti per il ministero della giustizia, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti su tali stanziamenti per il 2022 e dal 2023, nonché rassicurazione circa l 'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati da parte del medesimo dicastero.


10) In proposito, va detto che il Conto Annuale della R.G.S (aggiornato al 2019) presenta un dato della retribuzione media dei magistrati ordinari pari a 132.766 euro annui lordi, di cui 117.735 di voci stipendiali (Stipendio, IIS, RIA,13a) e 15.031 euro di componenti Indennitarie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018 (Edizione 2020), tavole sul sito internet del dicastero.

11) Nota di Lettura su A.G. n. 204, osservazioni agli articoli 6 e 7: "il previsto esonero del magistrato determinerà giocoforza, riflessi sui fabbisogni di organico che, a meno di non ipotizzare che le relative funzioni possano essere integralmente assorbite dagli altri Procuratori del medesimo ufficio, porterà, prima o poi, a riflettersi sui fabbisogni di reclutamento nella carriera iniziale". Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO», poi Decreto legislativo n. 9 del 2 febbraio 2021; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2021

Articolo 25
(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

Il comma 1 stabilisce che all’articolo 5-sexies (Modalità di Pagamento) della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), dopo il comma 3 è inserito comma 3-bis in cui si prevede che con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, siano indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di dichiarazione di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere.

Il comma 2 prevede che all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT evidenzia che la proposta normativa che precede mira alla velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi "Pinto" e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l’utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio 1264 e 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario

In particolare, si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall’altro consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento.

Grazie alla digitalizzazione inoltre sarebbe possibile l’acquisizione automatizzata dei metadati relativi ai provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché la gestione della procedura da parte della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento.

La proposta è coerente con analoga proposta presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di pagamenti di indennizzi per irragionevole durata dei processi dinanzi al giudice amministrativo, contabile e tributario, e per indennizzi riguardanti l'ingiusta detenzione e l'errore giudiziario (in relazione ai quali il Ministero della giustizia raccoglie dati a fini statistici).

Il progetto MEF si struttura in modo similare, mirando a sviluppare servizi digitali verso cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni che riguardano l’erogazione di somme di denaro (indennizzi Pinto e risarcimenti a vario titolo), che presuppongono, al pari del progetto del Ministero della giustizia, l’acquisizione in via digitale dei dati necessari alla procedura di pagamento e la loro lavorazione fino all’emissione dell’ordine di pagamento.

Nell’ambito dell’indicato percorso, la RT evidenzia che anche a seguito di un confronto con la competente articolazione amministrativa del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato reputato necessario un intervento normativo di minima incidenza sul complesso articolato della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma di enorme impatto sotto il profilo della gestione delle procedure digitalizzate.

Nello specifico la modifica normativa interessa esclusivamente l’articolo 5-sexies, ivi prevedendosi, tramite l’inserimento di un nuovo comma 3-bis, che con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, siano individuate le modalità tecniche per la presentazione, anche a mezzo di incaricati, dei modelli di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere

La RT assicura che la proposta in esame apporta modifiche di natura procedurale tese a velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari tramite la digitalizzazione, confermando che i relativi interventi, connessi all’eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul punto, evidenzia che la piattaforma per la gestione degli indennizzi "Pinto" è stata già realizzata dalla DGSIA in quanto trattasi di una mera evoluzione della piattaforma già in uso dall’amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia (LSG- SIAMM). Il sistema risulta pertanto già testato e pronto all’utilizzo e in attesa dell’assenso del Consiglio nazionale forense che dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2021.

Conclude confermando che non si prevedono esigenze finanziarie aggiuntive rispetto alle risorse destinate all’informatizzazione della giustizia già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce delle informazioni fornite dalla RT, posto che il rinvio previsto dalla norma a decreti dirigenziali di attuazione, prefigura una digitalizzazione delle procedure di "enorme impatto", per cui al di là della rassicurazione per cui esiste già un sistema testato e pronto all'utilizzo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse disponibili per l'attuazione di tale innovazione, da confrontarsi con la mole di attività necessarie per la gestione dei dati.

Si rinvia all'articolo 28.

Articolo 26
(Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

L'articolo stabilisce che per l’anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia (FUG) alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all’entrata del bilancio dello Stato nel corso dell’anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell’emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate, limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

La RT certifica che la proposta normativa è volta a favorire, mediante una modifica temporanea del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (F.U.G.), il finanziamento di interventi urgenti finalizzati, oltre che, nell’immediato, al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologi connessi alla gestione della fase post-emergenziale necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell’interno, all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Rileva che la disposizione stabilisce che, per l’anno 2021, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell’anno 2020 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, art. 2 e 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2019, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni.

Le somme versate nel corso dell’anno 2020 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2019, ammontano a complessivi euro 114.126.411,55.

Considerato che resta ferma la percentuale del 2% destinata all’erario, pari ad euro 2.282.528,23 e che l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quinquies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (D.L. "Ristori") comporta oneri pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2021, la somma da ripartire tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia ammonta complessivamente ad euro 110.843.883,32.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà al Ministero dell’interno di disporre di una somma pari ad euro 55.421.941,66 e al Ministero della giustizia di una somma pari ad euro 48.403.941,66 (calcolata al netto della prededuzione relativa alla copertura finanziaria in materia di mediazione civile ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 28/2010, pari ad euro 7.018.000 in ragione d’anno), nel corso dell’anno 2021.

SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2414 DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO ANNO 2020

Cap.

Art.

VERSATO

VERSATO

VERSATO

VERSATO

2017

2018

2019

2020

2414

2

103.317.016,41

118.485.216,97

85.599.601,40

69.955.375,50

2414

3

37.790.796,18

38.918.430,55

30.988.351,85

44.171.036,05

141.107.812,59

157.403.647,52

116.587.953,25

114.126.411,55

2% Erario

2.282.528,23

Totale da ripartire

111.843.883,32

Al netto degli oneri di cui all’art. 23-quinquies D.L. 137/2020

1.000.000

Totale

110.843.883,32

quota spettante al Min. Interno

55.421.941,66

quota spettante al Min. Giustizia

55.421.941,66

Pre-deduzione mediazione civile

7.018.000,00

Spettanza Giustizia

48.403.941,66

Conclude assicurando che la proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, pur considerando che la norma si iscrive appieno nell'ambito degli effetti di entrata già scontati dai tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente, in relazione al previsto riversamento delle risorse iscritte nel F.U.G. in conto 2021 - ivi trattandosi, peraltro, di entrate cd. "non stabilizzate", ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis della legge di contabilità(12) , cui, pertanto, non si raccordano già specifici stanziamenti di spesa(13) - si osserva che la norma generale qui derogata espressamente, prevede che comunque almeno un terzo delle somme sia destinato rispettivamente al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Interno. Tuttavia la norma derogata per quanto riguarda il dicastero dell'Interno fa salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Posto che la RT non fa cenno a tali fondi, andrebbe chiarito se viene comunque fatta salva l'alimentazione degli stessi o se invece soltanto per l'anno 2021 si determinerà un minore afflusso di risorse agli stessi. In tal caso andrebbero anche fornite rassicurazioni circa l'assenza di tensioni finanziarie nei due fondi conseguenti alla diminuzione di risorse disponibili.

Ad ogni modo, dal momento che le risorse in questione sono espressamente destinate al finanziamento di interventi dichiaratamente urgenti e volti al superamento dell’emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni dei dicasteri della giustizia e dell'Interno, e delle Forze di polizia interessate, limitatamente all’integrazione delle risorse destinate alle sole spese di funzionamento, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei fabbisogni di spesa per ciascuna Amministrazione e centro di responsabilità, fornendosi elementi di valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse che vengono assegnate rispetto alle loro reali esigenze aggiuntive previste per il 2021. Per quanto riguarda l'integrazione delle spese di funzionamento delle forze di polizia, andrebbero forniti ragguagli sulle ragioni alla base di tale esigenza, posto che si tratta di una tipologia di spesa che dovrebbero trovare copertura con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Ciò detto, rammentandosi che ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge di contabilità, gli stanziamenti iscritti in bilancio dovrebbero essere sempre calibrati sugli obiettivi definiti con gli atti della programmazione, riflettendosi questi a "specchio" negli fabbisogni finanziari per gli interventi previsti(14) .


12) L’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e corrispondentemente in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La procedura, cosiddetta di “stabilizzazione”, rende disponibili già a inizio anno gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Circolare n. 2 del 2021.

13) In tal senso, eccezion fatta per le entrate "stabilizzate" ex articolo 23, comma 1-bis della legge di contabilità, il meccanismo delle riassegnazioni opera ab initio, sostanzialmente, in maniera "neutrale" rispetto ai saldi tendenziali, con una tecnica contabile "bilanciante", per cui solo al loro accertamento in conto "entrata" segue la devoluzione immediata alla finalizzazione di spesa prevista dalla legislazione vigente, con il conseguente aggiornamento dei tendenziali per l'esercizio. Ad inizio esercizio, i relativi capitoli di bilancio, invece indicati per mera memoria, cioè privi di previsione di entrata e, conseguentemente, della spesa per l'importo corrispondente che risulterà solo all'esito della riassegnazione. Cfr. Articolo 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 469/1999.

14) Sul punto, va evidenziato che le somme versate allo Stato da ex Equitalia Giustizia (ora e.p.e. Agenzia delle Entrate -riscossione) avrebbero dovuto essere destinate costantemente negli anni (art. 2 del DL n. 143/2008) il seguente criterio: in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell’interno; in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della giustizia;1/3all’entrata del bilancio dello Stato. Le quote di riassegnazione vengono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 7 dell’art. 2 del DL n. 143/2008 e art. 7 del DM n. 127/2009). L'ultimo decreto di variazione, in attuazione del riparto 2019, emanato il 30 dicembre dello stesso anno, assegnava alla spesa in conto esercizio 2019 per: 70, 3 milioni di euro al dicastero della Giustizia (capitoli nn.1614 (Gestione mense di servizio per il personale dell’amministrazione penitenziaria, acquisti generi), 1674 (Spese per acquisto di beni e servizi), 1687 (Manutenzione ordinaria degli immobili, 1762 (Spese per il pagamento di canoni e utenze, spese di pulizia, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi), 1777 (Spese per il trasporto dei detenuti e degli internati e del relativo personale di scorta),1675 (Spese per acquisto di beni e servizi),1462 (Spese per acquisto di beni e servizi),1501(Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo) e1451(Spese per acquisto di beni e servizi),1550 (Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), 7211 (Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di quelli esistenti),2061 (Spese per acquisto di beni e servizi),2062 (Spese per acquisto di beni e servizi),1360(Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, indennità); al dicastero dell'Interno per 77,3 milioni di euro (capitoli nn. 2955 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2625 (Retribuzione ai sanitari incaricati delle visite al personale che svolge la propria attività), 2644 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2624 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2680 (Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene), 2705 (Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili), 2721(Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale), 2737 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2811 (Spese per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione della pubblica sicurezza), 7456 (Acquisto impianti, armamenti, attrezzature e automezzi), 7462 (Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo della polizia stradale), 2645 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2681(Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene), 2706 (Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili), 2738(Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 7459 (Spese di investimento per interventi e iniziative urgenti volti a garantire la sicurezza urbana),2646 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2707 (Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili), 2731 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2657 (Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza. spese per riviste, conferenze, mostre, attività promozionali), 2535 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2553 (Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili), 2557 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2529 (Competenze accessorie al personale delle altre Forze di Polizia al netto dell'imposta regionale sulle attività), 2555 (Spese per il funzionamento della scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia - spese per i corsi ecc), 2647 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2558 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie, 2819 (Spese per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione della pubblica sicurezza), 2543 (Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto agli agenti della Forza pubblica - esclusi gli appartenenti, ecc), 2554 (Spese per il vitto dei soggetti ristretti nelle camere di sicurezza), 2648(Spese per acquisto di beni e servizi), 2741 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2536 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2742 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2818 (Spese inerenti le esigenze correnti di funzionamento delle Forze di Polizia connesse alla tutela dell'ordine), 2840 (Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano), 1951 (Spese per il vettovagliamento, per l'acquisto e la custodia del vestiario e dell'equipaggiamento), 1982 (Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali), 7326 (Acquisto di attrezzature per i centri operativi nazionali e territoriali. acquisto di impianti, apparati e, ecc,) 2371 (Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, ecc), 2950 (Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale), 7600 (Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento), con l'aggiunta di una quota residua di 34.470 euro al assegnata dicastero dell'ambiente, lasciando circa 7 milioni di euro in conto entrata al bilancio dello Stato. Cfr. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2019.