Legislatura 18ª - Dossier n. 241
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CAPO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE
Articolo 1
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)
La norma differisce al 16 maggio 2022 (dal 1° settembre 2021) l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.
La RT certifica preliminarmente che tutte le disposizioni recate dal Capo I, nascono dalla necessità di intervenire nell’attuale contesto socio-economico per contrastare gli effetti che la crisi ha prodotto nelle imprese e il sovra indebitamento, intervenendo in tema di insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, al fine di individuare le misure idonee a incentivare l'emersione della crisi, in un periodo temporale così delicato della realtà che mina seriamente le dinamiche produttive con seri risvolti sotto il profilo occupazionale, aggredendo il ciclo produttivo di gran parte dell’economia nazionale. Vari provvedimenti normativi, a carattere straordinario ed emergenziale si sono susseguiti con specifici obiettivi di tutela della salute pubblica, dell’occupazione e del tessuto economico-sociale generale. Tra questi provvedimenti, quattro decreti-legge (c.d. decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio e Semplificazioni), adottati in una linea di progressione connessa all’andamento della situazione sanitaria, hanno introdotto misure con impatto diretto sulle imprese e sulle scelte gestorie degli amministratori fornendo sostegno e sussidi, anche economici, alle imprese, validi durante il frangente pandemico, ma altri e diversi strumenti devono apprestarsi nel momento di transizione ad una fase di ripresa per sollecitare lo sviluppo in tutti i settori. È a questo punto che possono prospettarsi diversi scenari: da una situazione di crisi di liquidità temporanea e reversibile sino alle più gravi situazioni di perdita della continuità aziendale stessa, nonché di crisi/insolvenza dell’impresa.
Precisa che la prospettiva delineata ha, quindi, fatto riconsiderare l’entrata in vigore, il 15 agosto 2020 del decreto legislativo n. 14 del 2019 che prevedeva la riforma del diritto fallimentare, attraverso l’introduzione del Codice della crisi e dell’insolvenza, in cui vengono individuati meccanismi di soluzione alternativa della crisi, nonché strumenti di allerta che prodromicamente consentono di intervenire per mitigare gli effetti dell’indebitamento, permettendo la continuità dell’attività aziendale tramite soluzioni stragiudiziali. In caso contrario, sono favorite procedure semplificate di cessazione dell’azienda o di ramo della stessa.
Tuttavia, evidenzia che l’entrata in vigore del Codice avrebbe determinato l’abrogazione dell’attuale legge fallimentare, con la conseguenza che un numero elevatissimo di casi di crisi d’impresa, di cui una gran parte diretta conseguenza del Covid-19, sarebbero stati regolati da un corpo normativo del tutto nuovo.
Per evitare che incertezze applicative della disciplina o il funzionamento di istituti discussi, quali le misure di allerta, potessero aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà delle imprese, l’articolo 5 del decreto Liquidità ha opportunamente rinviato il termine di entrata in vigore dell’intero complesso normativo, al 1° settembre 2021.
Anche il perdurare nell’applicazione della vigente legge fallimentare esporrebbe lo Stato italiano alla procedura di infrazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto non conforme con la direttiva (UE) 2019/1023, del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Evidenzia che sono state, pertanto, individuate le seguenti tre direttrici di intervento ritenute efficaci nella contingente situazione vale a dire:
- postergazione dell’entrata in vigore di numerose norme del CCI, al 16 maggio 2022, eccetto il Titolo II concernente le procedure di allerta e composizione assistita della crisi dinanzi agli organismi appositamente istituiti (OCRI) la cui entrata in vigore è ulteriormente rinviata al 31 dicembre 2023 e degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono già entrate in vigore secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 389 CCI.
- introduzione di un nuovo strumento stragiudiziale di composizione negoziata della crisi;
- modifica del regio decreto n. 267 del 1942 con l’anticipazione di quelle disposizioni dello stesso Codice, ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto, rappresentando, infine, che gli obiettivi indicati risultano funzionali all’esigenza di armonizzare il diritto dell’insolvenza in ambito europeo al fine di ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali che possono ostacolare gli investimenti e l’accesso ai finanziamenti. L’Unione Europea continua a ribadire che la normativa sull’insolvenza non può più essere considerata un affare interno degli Stati membri e che, in particolare, le legislazioni degli Stati membri devono orientarsi verso un impianto strutturale univoco, recependo le disposizioni della sopra citata direttiva entro il termine del 17 luglio 2022.
Sull'all'articolo 1 ribadisce che, alla luce delle finalità espresse in premessa, la norma ivi prevista dispone la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, prevista al 1°settembre 2021 (dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), fissandola al 16 maggio 2022 - data che tiene conto sia del termine entro il quale va recepita la direttiva comunitaria 2019/1023 nonché del disposto dell’articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - salvo le disposizioni già entrate in vigore a seguito di quanto previsto al secondo comma dell’art. 389 comma 2 nonché della previsione di cui all’introducendo comma 1-bis dell’art. 389 del citato CCI, vale a dire l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore del Titolo II della Parte prima del decreto legislativo n 14 del 2019 in relazione alle procedure di allerta ed a quelle di composizione assistita della crisi davanti all’OCRI, fissata al 31 dicembre 2023, proroga che è stabilita al fine di poter verificare l’efficacia ed efficienza dei meccanismi di composizione negoziata e per poter allineare le procedure di allerta esterna alle tempistiche di cui all’art. 15 del CCI secondo le previsioni del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.
Assicura che la disposizione è di natura ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Al riguardo, convenendo circa il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione, i cui effetti non determinano alterazioni dei tendenziali di spesa già previsti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.
Articoli 2-3
(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa) (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto)
L'articolo 2, al comma 1 stabilisce che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulti ancora ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Precisa che la nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8. Il comma 2 evidenzia che il compito dell’esperto sarà quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
L'articolo 3, al comma 1 dispone l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il comma 2 prevede che sulla piattaforma sia resa disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle piccolissime, piccole e medie imprese, che contenga indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento ed un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. È stabilito che il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico saranno definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 3 prevede che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sia formato un elenco di "esperti" nel quale possano essere inseriti, a domanda, diverse categorie di professionisti.
Il comma 4 stabilisce che l’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
Il comma 5 disciplina la domanda di iscrizione all’elenco presso la camera di commercio. E' stabilito tra l'altro che ciascuna camera di commercio sarà tenuta alla designazione del soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016, prevedendosi che detto responsabile accerti la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si prevede che la domanda venga respinta se non è corredata dalla documentazione prevista e possa essere ripresentata.
Il comma 6 prevede che la nomina dell’"esperto" avvenga ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è composta da: a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale; b) un membro designato dal presidente della camera di commercio; c) un membro designato dal Prefetto.
Il comma 7 dispone che il segretario generale della camera di commercio, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, comunichi il giorno stesso l'istanza alla commissione, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa istante. È stabilito che entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente, ivi prevedendosi che la nomina possa avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale.
Il comma 8 prevede che la commissione decida a maggioranza e che ai suoi membri non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 9 dispone che gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato siano pubblicati senza indugio, in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, omesso ogni riferimento all’imprenditore richiedente.
Il comma 10 stabilisce che per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale indicata al comma 1 sia autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l’anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023.
Il comma 11 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La RT evidenzia che l'articolo 2 definisce l’ambito e i soggetti che sono interessati dall’istituto innovativo introdotto dal decreto in esame, il quale stabilisce che l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, possa chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trovi la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulti ragionevolmente ancora perseguibile il risanamento dell’impresa.
Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e come tale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Poi descrive il contenuto dell'articolo 3.
Sulla commissione che deve nominare l'esperto, rappresenta che ai componenti, come espressamente indicato nel testo, «non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».
Per quanto riguarda la copertura, ribadisce che per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale si prevede, sulla base di pregresse esperienze, una spesa di euro 700.000 per l’anno 2022, cui sono da aggiungere le spese per la manutenzione e la gestione evolutiva del sistema informatico, quantificate in euro 200.000 a decorrere dall’anno 2023.
A tal fine si prevede una specifica autorizzazione di spesa ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l’anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sulla competenza dell’Amministrazione della Giustizia all’emanazione del decreto dirigenziale, rappresenta che la competente articolazione ministeriale, si avvarrà dei contributi informativi raccolti dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti ai fini della puntuale definizione delle specifiche tecniche e la gestione dei campi applicativi.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori:
(milioni di euro)
S.N.F. | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | c/K | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
c.11 | s | k | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||||||
c.11 | s | c | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
c.11 | s | c | 0 | -0,7 | 0 | -0,7 | 0 | -0,7 | ||||||
c.11 | s | c | 0 | -0,2 | -0,2 | 0 | -0,2 | -0,2 | 0 | -0,2 | -0,2 | |||
Al riguardo, va evidenziato preliminarmente che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono da considerarsi a tutti gli effetti Pubbliche Amministrazioni anche a fini di contabilità nazionale(1) . Ragion per cui appaiono indispensabili documentate rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità che i citati enti, nella persona del loro Segretario generale e in considerazione degli uffici a sua disposizione, possano provvedere alle necessarie attività istruttorie mirate all'iscrizione negli elenchi di esperti indipendenti, alla pubblicazione delle nomine e dei curriculum e siano in grado di comunicare alla commissione la domanda di nomina il giorno stesso in cui la ricevono unitamente ad una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Andrebbe chiarito anche a chi spetti la verifica della sussistenza del requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento ai fini della nomina dell'esperto da porre in affiancamento all'imprenditore, se al segretario generale o alla commissione.
Sui commi 2 e 4 dell'articolo 3 andrebbero richieste conferme in merito all'effettiva possibilità che il Ministero della giustizia possa provvedere all'individuazione del contenuto della piattaforma e della lista di controllo particolareggiata, nonché delle indicazioni per la redazione del piano di risanamento delle imprese e delle modalità di esecuzione del test pratico e i contenuti della formazione a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio dalla legislazione vigente.
In merito alla commissione che dovrà nominare l'esperto, andrebbero valutati gli oneri relativi alla copertura dei relativi fabbisogni di funzionamento, ovvero, dimostrata alla luce di dati la sostenibilità a carico delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente del medesimo dicastero. Inoltre, considerato che sono espressamente esclusi compensi, rimborsi spese o altri emolumenti da riconoscersi ai componenti della commissione, andrebbe assicurato che ciononostante i suoi componenti siano così solleciti da rispettare il termine di cinque giorni lavorativi per la nomina di ciascun esperto considerato anche che i tre membri della commissione svolgeranno in parallelo le proprie attività lavorative (uno dei tre è un magistrato in servizio). Al fine di dimostrare la sostenibilità di tali disposizioni andrebbe quindi fornita una ipotesi di massima del numero di domande che si prevede di ricevere in ogni capoluogo di regione e provincia autonoma e del tempo settimanale che si prevede i componenti debbano dedicare all'attività di commissione.
Venendo anche ai commi 3 e 4, andrebbe poi valutata la suscettibilità di oneri per le Camera di commercio, riflessa nella previsione di attività formative ad hoc per l'iscrizione agli elenchi degli esperti indipendenti da parte dei professionisti, atteso che il comma 5 prevede espressamente che ciascun ente dovrà provvedere alla designazione di un soggetto al suo interno responsabile della formazione. Sul punto, posto che l'individuazione si porrà a carico degli enti camerali, ne andrebbe certificata la compatibilità con i fabbisogni scontati nelle dotazioni organiche che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché indicazioni in merito alle risorse per il funzionamento già previste in bilancio.
Per i profili di quantificazione della spesa, premesso che l'autorizzazione di spesa predisposta ai fini della attivazione e implementazione della piattaforma telematica nazionale, è espressamente predisposta con un meccanismo di tetto massimo di spesa per il 2022 e dal 2023, va in ogni caso evidenziato che andrebbero richiesti gli elementi informativi idonei a dare conferma della congruità delle risorse ivi previste rispetto ai fabbisogni di spesa ipotizzabili per l'attivazione della piattaforma, fornendosi più specifiche indicazioni circa gli oneri attesi per l'acquisizione del relativo software e per eventuali dispositivi hardware necessari ad assicurarne l'accessibilità su tutto il territorio nazionale. In tal senso, andrebbero altresì chiariti i criteri adottati anche nella stima degli oneri previsti per la manutenzione e per l'evoluzione dell'applicativo, anche a partire dal 2023.
Quindi, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti circostanziati elementi informativi a giustificazione della prevista simmetria degli effetti d'impatto attesi prospettata per il 2022, relativamente all'acquisizione della dotazione necessaria all'istituzione della piattaforma - correttamente rubricata contabilmente come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato - i cui valori ipotizzati dalla RT, fanno ritenere che l'intera dotazione vada integralmente in "esecuzione" nella medesima annualità di stanziamento in termini di competenza. Ciò, invero, sembrerebbe contrastare con la prassi che vede l'impatto atteso degli stanziamenti per spese di investimento su fabbisogno e indebitamento, distribuirsi su più annualità, a ragione delle note procedure preliminari di evidenza pubblica delle procedure di spesa.
Per profili di copertura, posto che la norma dispone il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio in corso 2021/2023, allo scopo utilizzando gli accantonamenti del dicastero della giustizia per il 2022 e quelli del ministero dello sviluppo economico dal 2023, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte di eventuali fabbisogni di spesa già programmati per le medesime annualità da porre a carico delle medesime risorse.
1) Gli enti camerali, sotto il profilo normativo, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale (art.1 legge n. 58/1993). A fini di contabilità nazionale (SEC2020) rientrano nel sotto settore "Amministrazioni locali".
Articolo 4
(Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti)
Il comma 1 prevede che l’esperto debba essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.
Il comma 2 afferma che l’esperto è tenuto ad operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell’espletamento dell’incarico può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale.
Il comma 3 prevede che fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, l’esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. È previsto che si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale (Segreto professionale) e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 (Garanzie di libertà del difensore) del codice di procedura penale in quanto compatibili.
Il comma 4 stabilisce che durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.
Il comma 5 prevede che l’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
Il comma 6 stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’ accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore.
Il comma 7 prevede che tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
Il comma 8 dispone che, ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione dovrà avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. È stabilito che la consultazione si svolga con la partecipazione dell’esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa e che sia redatto, al termine del suo svolgimento, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all’articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto.
La RT ribadisce che con la presente disposizione si stabiliscono le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico e i doveri sia dell’esperto che delle parti nell’ambito della trattativa negoziale, senza lesione per i creditori e fornendo risposte ed ausilio in maniera tempestiva, leale e ispirata ai principi di buona fede e correttezza. Sottolinea che cardine dell’intera procedura è il rispetto dell’obbligo di riservatezza della situazione dell’imprenditore e delle iniziative assunte e programmate e delle informazioni acquisite nel corso delle trattative.
Nella specie, segnala la preclusione dell’esperto a deporre davanti ad alcuna autorità, giudiziaria o altra, su quanto assunto nell’esercizio delle sue funzioni. Infine, a tutela delle posizioni dei lavoratori dipendenti, vengono dettate specifiche norme a garanzia dei diritti d’informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali, qualora le determinazioni adottate per il risanamento dell’impresa abbiano riflessi sui rapporti di lavoro. Per quanto concerne la partecipazione dell’esperto alle trattative sindacali si rinvia a quanto detto nel successivo articolo 16.
Conclude assicurando che la disposizione in esame è di natura precettiva e ordinamentale e detta le regole per l’instaurazione e la conduzione dei rapporti tra le parti coinvolte nella procedura stragiudiziale in esame. La stessa, pertanto, non rileva ai fini economico-finanziari non determinando alcun onere per la finanza pubblica.
Al riguardo, alla luce del tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.
Articolo 5
(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)
Il comma 1 stabilisce che l’istanza di nomina dell’esperto indipendente sia presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto.
Il comma 2 dispone che il contenuto del modello di cui al comma 1 sia definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia previsto all’articolo 3, comma 2.
Il comma 3 prevede che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, sia tenuto all'inserimento nella piattaforma telematica: a) dei bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; b) di una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare; c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) di una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza; e) del certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; f) della situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione; g) del certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva; h) di un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Il comma 4 prevede che l’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, comunichi all’imprenditore entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina e la relativa accettazione, inserendola nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato, perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.
Il comma 5 stabilisce che l’esperto, accettato l’incarico, convochi senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. È stabilito che l’imprenditore partecipi personalmente e possa farsi assistere da consulenti e che l’esperto, se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, incontri le altre parti interessate al processo di risanamento, prospettando le possibili strategie di intervento e fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Nel caso in cui non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
Il comma 6 dispone che entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possano presentare osservazioni al segretario generale della camera di commercio sull’indipendenza dell’esperto, dovendo il medesimo riferirne alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, se ritenuto opportuno, provveda alla sua sostituzione.
Il comma 7 prevede che l’incarico dell’esperto si consideri concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non abbiano individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1. È previsto che l’incarico possa proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsenta, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato.
Il comma 8 stabilisce che al termine dell’incarico l’esperto rediga una relazione finale che inserisce nella piattaforma, dandone comunicazione all’imprenditore e, nel caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, anche al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
La RT evidenzia che la norma disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi descrivendo le modalità tecniche di inoltro dell’istanza di nomina dell’esperto da effettuarsi tramite modello standardizzato - il cui contenuto è definito con il decreto del Ministero della giustizia citato all’articolo 3, comma 2 - in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato per la situazione prospettata.
Rinvia a quanto detto all’articolo 3 riguardo al contenuto dell’istanza e alle linee di realizzazione della piattaforma nonché per la gestione della medesima. Ribadisce che è compito dell’amministrazione della giustizia offrire le indicazioni teoriche e di concetto idonee alla predisposizione dei contenuti dell’istanza, al fine di meglio valutare la situazione patrimoniale dell’imprenditore nonché le linee di tutela della riservatezza dei dati inseriti nella piattaforma in esame.
Ad ogni modo, l’articolo, al comma 3, elenca specificatamente i documenti necessari che l’imprenditore deve inserire nell’istanza, mentre ai commi 4 e 5 disciplina l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto ovvero la mancata accettazione del medesimo. Ai fini di ottimizzare le tempistiche è previsto l’inserimento di tale accettazione da parte dell’esperto nella stessa piattaforma o la comunicazione al soggetto che l’ha nominato della rinuncia all’incarico perché quest’ultimo possa procedere quanto prima alla nomina di altro esperto. Si rappresenta che l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.
È previsto per il principio di equa ripartizione e di adeguata trattazione delle cause che la nomina degli esperti avvenga secondo un meccanismo di rotazione e che ciascun esperto non possa assumere più di due incarichi contemporaneamente. Una volta nominato, l’esperto procede alla tempestiva convocazione dell’imprenditore al fine di analizzare le possibilità di un risanamento e predisporre, in concreto, la migliore soluzione del caso. Le parti convocate, interessate alla procedura, possono deferire l’esperto riguardo alla sua indipendenza e riferire le osservazioni in maniera tempestiva al segretario generale di cui sopra il quale rimette la decisione finale alla commissione perché valuti la sostituzione del professionista nominato.
Qualora, invece, l’esperto non ravvisi prospettive di prosecuzione per l’azienda, questi ne dà comunicazione all’imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura perché proceda all’archiviazione dello strumento negoziale intrapreso e perché si proceda ad attuare gli opportuni e necessari provvedimenti di liquidazione aziendale o di rami della stessa.
Il comma 7 dell’articolo in esame disciplina la durata dell’incarico dell’esperto, prevedendo che quest’ultimo si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza. Tuttavia, l’incarico può essere proseguito se c’è l’accordo delle parti e nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria per la concessione di misure cautelari o di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l’azienda. Al termine dell’incarico, il professionista esperto redige la relazione conclusiva che inoltra sia all’imprenditore che al tribunale per l’eventuale cessazione degli effetti delle misure cautelari e protettive autorizzate.
La disposizione contiene una serie di specifiche tecniche, procedurali e metodologiche alle quali sia l’imprenditore che l’esperto e le altre parti interessate devono attenersi ai fini dell’esito favorevole e non della procedura di composizione negoziata e, stante la sua natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, in particolare sul comma 6, dal momento che ivi si prevede che le parti possano presentare al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservazioni sull’indipendenza dell’esperto, il quale sarà tenuto a riferirne prontamente alla commissione affinché, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, tale organo ne decida la sua eventuale sostituzione, andrebbe confermato che il segretario generale possa svolgere tali ulteriori attività avvalendosi delle risorse umane e strumentali che sono già scontate nei loro bilanci ai sensi della legislazione vigente(2) .
2) Dal punto di vista finanziario, gli enti in questione, non ricevendo dal 2020 trasferimenti ordinari dal bilancio dello Stato, sono finanziati da entrate proprie. Si veda l'articolo 18, comma 1, della legge n. 580/1993.
Articolo 6
(Misure protettive)
Il comma 1 prevede che l’imprenditore interessato alla procedura possa chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio. È previsto che l’istanza di applicazione delle misure protettive sia pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Si prevede che in tale lasso di tempo non siano inibiti i pagamenti.
Il comma 2 afferma che con l’istanza l’imprenditore inserisca nella piattaforma telematica una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d).
Il comma 3 stabilisce che siano esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Il comma 4 dispone che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Il comma 5 prevede che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
La RT esordisce evidenziando che la norma è dettata a tutela del patrimonio dell’imprenditore che abbia intrapreso il percorso per risanare la sua azienda, affidandosi alla procedura di composizione negoziata de qua, perché i creditori non aggrediscano i suoi beni aziendali pregiudicando il progetto di ristrutturazione e prosecuzione dell’impresa.
Ne consegue che, una volta presentata l’istanza di accesso alla procedura con contestuale richiesta di misure protettive - istanza pubblicata nel registro delle imprese - avvenuta la nomina dell’esperto, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dell’imprenditore né suoi beni e diritti strumentali all’attività d’impresa; sono fatti salvi dalle citate misure i diritti di credito dei lavoratori secondo quanto è stabilito dalla direttiva UE 2019/1023.
È previsto, a tal proposito, che dal giorno di pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata e che i creditori non possano rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o determinarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificare qualsiasi elemento in danno del debitore.
Evidenzia che la disposizione, pur nel suo carattere ordinamentale, produce significativi effetti sotto il profilo giuridico. In particolare, devono essere segnalati gli obblighi di lealtà, riservatezza e collaborazione delle parti interessate, dall’imprenditore ai creditori che i terzi partecipanti. Infatti, se da una parte l’imprenditore ha l’obbligo di rappresentare la propria situazione in maniera trasparente e senza arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, questi ultimi devono collaborare fattivamente per il buon esito delle trattative, soprattutto gli istituti bancari e gli intermediari finanziari che potrebbero trarre vantaggio da un non tempestivo progetto di risanamento compromesso da comportamenti inerti o da una scarsa partecipazione. Nel caso di comportamenti anomali o omissivi privi di idonea giustificazione è aperta la strada all’accertamento giudiziale, atteso che lo sfumare delle trattative e l’apertura di una procedura concorsuale saranno oggetto di indagini da parte dell’autorità giudiziaria e della promozione di azioni di responsabilità da parte del curatore fallimentare. Sotto il profilo finanziario, pertanto, la norma è suscettibile di accelerare la definizione della situazione critica a vantaggio della prosecuzione dell’azienda o di ramo della stessa estromettendo del tutto il tribunale da un’eventuale procedura concorsuale e anzi, evitando, per quanto possibile, qualsiasi azione liquidatoria.
Certifica che si realizza, pertanto, un effetto deflattivo del contenzioso e di risanamento dell’impresa che comporta un minor aggravio nei carichi di lavoro processuali e una definizione della situazione patrimoniale dell’imprenditore con maggiore soddisfazione per il medesimo e per i creditori e gli altri soggetti interessati al risanamento dell’azienda.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, al più suscettibili di produrre un effetto deflattivo sul contenzioso, non ci sono osservazioni.
Articolo 7
(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)
Il comma 1 prevede che allorché l’imprenditore formula la richiesta di misure protettive, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 della legge fallimentare sia tenuto a chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. È previsto che entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6 l’imprenditore chieda la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato, stabilendosi che l’omesso o il ritardato deposito del ricorso è sia causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 6 e, decorso inutilmente il citato termine l’iscrizione dell’istanza sia cancellata dal registro delle imprese.
Il comma 2 stabilisce che l’imprenditore, unitamente al ricorso, sia tenuto al deposito: a) dei bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta; b) di una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) di un elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; d) di un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare; e) di una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata; f) del nominativo dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Il comma 3 dispone che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissi l'udienza con apposito decreto, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. È previsto che il decreto sia notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l’inefficacia delle misure protettive senza fissare l’udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza.
Il comma 4 prevede che all’udienza il tribunale, sentite le parti e l’esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomini se occorre un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, procedendo agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. È previsto che se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, questi debbano essere sentiti. È previsto che il tribunale provveda con ordinanza a stabilire la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e degli eventuali provvedimenti cautelari disposti. SI prevede che su richiesta dell’imprenditore e sentito l’"esperto", le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
Il comma 5 stabilisce che il giudice che abbia emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, possa procedere alla proroga della durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. È comunque previsto che la durata complessiva delle misure non possa superare i duecentoquaranta giorni.
Il comma 6 dispone che su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice che abbia emesso i provvedimenti di cui al comma 4 possa in qualunque momento - sentite le parti interessate - procedere alla revoca delle misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative ovvero nel caso in cui appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Il comma 7 prevede che i procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgano nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile (che disciplinano i procedimenti cautelari) e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. È previsto che avverso l'ordinanza sia ammesso reclamo.
La RT sottolinea che l'articolo detta le disposizioni di natura procedurale da seguire per la richiesta delle misure protettive e cautelari di cui all’articolo 6, prevedendo le tempistiche che l’imprenditore deve rispettare a pena di inefficacia delle stesse misure e la cancellazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata dal registro delle imprese nonché dell’obbligo di presentazione di documenti – indicati dalla norma nello specifico – che deve depositare per l’accesso alla predetta protezione.
Il tribunale deve fissare l’udienza entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, altrimenti gli effetti delle misure protettive e/o cautelari concesse ai sensi del precedente art. 6, comma 1, cessano i loro effetti. Le udienze sono tenute preferibilmente in videoconferenza e con nomina di ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 68 c.p.c., qualora il giudice lo ritenga necessario. Su istanza dell’imprenditore o di una delle parti o dell’esperto, il tribunale può revocare le misure concesse, emettendo, a seguito di procedimento condotto ai sensi dell’art. 669-bis c.p.c., ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
Pertanto, si segnala la rapidità e celerità delle procedure, attraverso l’adozione del rito sommario con cui vengono adottate o revocate le misure protettive e cautelari e la considerazione che le stesse devono essere disposte solo a tutela di una situazione di pericolo suscettibile di effettivo risanamento, stante l’interesse concreto ed attuale dell’imprenditore che necessita di essere contemperato con quello dei creditori interessati alla soddisfazione delle pretese vantate. Il ricorso alle videoconferenze, oltre a permettere l’immediatezza dei rimedi a tutela dell’imprenditore e del suo patrimonio, è strumento sperimentato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e oramai ordinariamente utilizzato nelle procedure giudiziarie civili.
Rileva che il complesso delle disposizioni dettate per l’esercizio dell’attività giurisdizionale durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dato buona prova di sé e - dopo l’affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori. Ma, soprattutto, gli istituti introdotti hanno consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.
Rappresenta, con particolare riferimento ai collegamenti da remoto, che gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia- U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 p.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023; nonché U.d.V. 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, nel capitolo di bilancio 1501 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, p.g. 8 “Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria”, pari ad euro 137.067.963 per l’anno 2021, ad euro 112.746.603 per l’anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l’anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.
Conclude assicurando che per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, andrebbero fornite informazioni dimostrative della sostenibilità a valere delle risorse già previste in bilancio degli oneri relativi al compenso da riconoscersi per l'eventualità della nomina di un ausiliario del giudice. Va evidenziato che tali spese troverebbero copertura a valere della dotazione del capitolo 1360 (Spese di giustizia) dello stato di previsione del relativo dicastero, la cui natura è classificata tra i capitoli di spesa giuridicamente obbligatoria, con la conseguente possibilità di produrre erogazioni anche oltre i limiti dello stanziamento previsto(3) , ricorrendo agli appositi strumenti di flessibilità previsti in bilancio (fondi di riserva).
A riprova della criticità della corretta previsione dei fabbisogni di spesa relativi agli ausiliari del giudice, va segnalato che la relazione per l'inaugurazione dell' Anno giudiziario 2021(4) ha evidenziato che nel 2020, si sono resi necessari adeguamenti dei citati stanziamenti per 92 milioni di euro rispetto agli stanziamenti previsti, specificamente per il pagamento degli ausiliari del giudice oltre e dei professionisti (CTU), a regolazione di compensi "arretrati" riconosciuti in conto 2019(5) .
Per quanto riguarda la norma che prevede che le udienze dovranno essere tenute, preferibilmente in videoconferenza, posto che la RT fornisce le coordinate contabili relative agli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente nello stato di previsione del ministero della giustizia iscritto nel bilancio triennale 2021/2023, relativamente alle spese di funzionamento e di innovazione tecnologica in materia informatica, riferibili al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, andrebbe confermato che dette dotazioni già previste nel bilancio in gestione, risultino adeguate anche a fronteggiare i fabbisogni aggiuntivi che derivano dalle norme in esame a partire dal 2023, ovvero, in merito piuttosto alla suscettibilità delle stesse norme possano riflettersi in esigenze di adeguamento degli stanziamenti da iscriversi nel bilancio dello Stato 2022/2024, alla luce dei rigorosi caveat stabiliti da ultimo dal Dipartimento della R.G.S. nella circolare n. 16/2021 in merito ai rigorosi metodi da seguire nella quantificazione degli stanziamenti di spesa della Sezione II della legge di bilancio 2022/2024(6) .
3) Il bilancio per il 2021/2023 reca una previsione di spesa di 593 milioni di euro annui. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio triennale 202172023, stato di previsione del ministero della giustizia (Tabella 5), sul sito internet del dicastero.
4) Cfr. Ministero della Giustizia, Relazione del ministro all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021, pagina 12.
5) In proposito, una situazione complessiva relativa alla gestione del capitolo in relazione ai fabbisogni in questione negli ultimi esercizi può rinvenirsi nella Relazione sullo stato delle spese di giustizia 2019. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. n. XCV, pag. 2.
6) In particolare, nella richiamata circolare la R.G.S. segnala " la necessità, per le Amministrazioni che propongono richieste di aumento delle spese di fabbisogno, rispetto a quelle autorizzate dalla legislazione vigente, di giustificare sempre le ragioni dell'incremento previsto.... per cui in assenza di un'adeguata motivazione a sostegno (degli incrementi ndr) le proposte non potranno essere assentite" (il grassetto è della Circolare). Ancora più stringenti sono i caveat indicati per la costruzione degli stanziamenti riferibili ad oneri inderogabili, per cui le previsioni "dovranno essere basate sul monitoraggio dell’andamento delle determinanti della spesa e su una stima realistica del loro sviluppo nel prossimo triennio e nel successivo arco di tempo pluriennale, dettagliata in maniera analitica con riferimento all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e all’utenza di riferimento, riportando nella documentazione allegata alle proposte, qualora possibile, le ipotesi sottostanti le stime e ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Previsioni di bilancio per l’anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024 e Budget per il triennio 2022 – 2024. Proposte per la manovra 2022, Circolare n. 16/2021, pagine 5-6.
Articolo 8
(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)
L'articolo prevede che con l’istanza prevista dall’articolo 6, l’imprenditore possa richiedere che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applichino nei suoi confronti gli articoli 2446 (Riduzione del capitale per perdite), secondo e terzo comma, 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite), quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter (Riduzione del capitale al di sotto del limite legale) del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 (Cause di scioglimento), primo comma, n. 4), e 2545-duodecies (Scioglimento) del codice civile.
La RT certifica che la disposizione inserisce la norma che prevede che l’imprenditore possa dichiarare la sospensione degli obblighi disciplinati dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter del codice civile (relativi alla riduzione di capitale per perdite o di capitale sociale al di sotto del limite legale) e degli articoli 2484, primo comma, n. 4) e 2545-duodecies del codice civile (relativi alle cause di scioglimento per riduzione e perdita di capitale sociale) per il periodo intercorrente fra la pubblicazione della richiesta di cui all’articolo 6 sino alla conclusione delle trattative o archiviazione dell’istanza di composizione della crisi. La finalità della presente disposizione è legata sicuramente alla possibilità di agevolare in maniera più concreta le imprese che in questo particolare momento storico si trovano a dover affrontare ingenti squilibri economico- finanziari, tali da prospettare una crisi aziendale talmente grave da mettere in pericolo la sopravvivenza della stessa impresa.
Assicura che la norma ha natura ordinamentale e pertanto non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.
Articolo 9
(Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative)
Il comma 1 prevede che nel corso delle trattative l’imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. È previsto che quando sussiste probabilità di insolvenza l’imprenditore gestisca l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.
Il comma 2 stabilisce che l’imprenditore sia tenuto ad informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
Il comma 3 afferma che l’esperto, allorché ritenga che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, sia tenuto a segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.
Il comma 4 dispone che se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore ne informi immediatamente l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, potrà iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l’atto compiuto pregiudichi gli interessi dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria.
Il comma 5 dispone che quando sono state concesse misure protettive o cautelari l’esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, proceda alla segnalazione di cui all’articolo 7, comma 6.
La RT evidenzia che l’articolo dispone che la gestione ordinaria e straordinaria resti in capo all’imprenditore durante il corso delle trattative, gestendo l’impresa anche quando sussiste un pericolo di insolvenza in modo da evitare di arrecare danni alla situazione economico - finanziaria dell’attività.
L’imprenditore è tenuto ad informare l’esperto per iscritto, quando compie atti di straordinaria amministrazione, nonché esegue pagamenti non coperti rispetto alle trattative di risanamento prospettate.
Dall’altra parte l’esperto è tenuto a segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo societario, se il compimento di alcuni atti possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative e prospettive di risanamento. Qualora l’imprenditore informi immediatamente l’esperto di aver compiuto lo stesso l’atto, nonostante la segnalazione, l’esperto può valutare nei successivi dieci giorni e se in caso iscrivere il proprio dissenso nella piattaforma/registro delle imprese, a meno che tale atto non pregiudichi i creditori in tal caso l’iscrizione sarà obbligatoria. L’esperto, una volta iscritto il proprio dissenso, può, altresì, procedere ad una segnalazione secondo le modalità previste dal comma 6 dell’articolo 7, nel caso di concessione delle misure protettive e cautelari.
La norma è di tipo ordinamentale e procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, ivi trattandosi di disposizioni ordinamentali, nulla da osservare.
Articolo 10
(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)
Il comma 1 prevede che il tribunale, su richiesta dell’imprenditore e verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, possa disporre: a) l' autorizzazione in favore dell’imprenditore alla contrazione di finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) l'autorizzazione in favore dell’imprenditore alla contrazione di finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare; c) l'autorizzazione in favore di una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all’articolo 13 alla contrazione di finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare; d) l'autorizzazione in favore dell'imprenditore al trasferimento in qualunque forma dell’azienda o di uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile.
Il comma 2 stabilisce che l’esperto possa invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. È previsto che in mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, possa rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Si prevede che se questi accoglie la domanda il tribunale assicura l’equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Si stabilisce che le disposizioni di cui al presente comma non si applichino alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.
Il comma 3 prevede che i procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 della legge fallimentare il quale sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvede, ove occorra ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, decidendo in composizione monocratica. È stabilito che si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 737 (Sequestro) e seguenti del codice di procedura civile, e che il reclamo si propone al tribunale e che non possa far parte del collegio il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
La RT evidenzia che le norme in esame definiscono, al comma 1, le procedure autorizzatorie che il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può concedere all’imprenditore nel corso della procedura, mentre al comma 2, si interviene sulla disciplina della rinegoziazione dei contratti.
Per quanto attiene le autorizzazioni si segnala che il tribunale può autorizzare, ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a contrarre finanziamenti prededucibili, sia l’imprenditore (lettera a), che la società (lettera b), ed anche una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all’articolo 13 (lettera c). Inoltre, l’imprenditore può essere autorizzato, (lettera d) a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza tuttavia che, come previsto dal comma 2, l’acquirente, sia obbligato in solido al pagamento dei debiti dell’azienda acquistata insieme all’alienante – come stabilito dal comma 2 dell’articolo 2560 c.c.- soltanto se i debiti aziendali non risultano dai libri contabili obbligatori. Si evidenzia che con il richiamo esplicito all’articolo 2112 del codice civile, la norma introdotta assicura il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda a tutela dei diritti dei lavoratori disciplinata da tale disposizione del codice civile.
Di rilievo anche le previsioni attinenti alla rinegoziazione dei contratti e con le quali si consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della crisi pandemica ancora in atto.
Viene inoltre stabilito che, in mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Inoltre, si prevede che il tribunale, se accoglie la domanda, assicura l’equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Anche nell’ambito della rinegoziazione dei contratti viene inserito uno specifico riferimento a tutela dei diritti dei lavoratori, stabilendo che, non si possa applicare l’introducenda disciplina alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.
Da ultimo, con il comma 3, del presente articolo, si stabilisce che il tribunale competente per le procedure indicate, individuandolo, in analogia a quanto già previsto in relazione al procedimento disciplinato dall’articolo 7, in quello del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, precisando che si provvede in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, e che gli eventuali reclami potranno essere proposti al tribunale del cui collegio giudicante non dovrà far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento de quo.
Certifica che la disposizione ha carattere procedurale ed ordinamentale ed è tesa a disciplinare i casi di intervento necessario del tribunale, peraltro nella quasi totalità delle ipotesi in composizione monocratica, modificando la vigente disciplina al fine di dare adeguata evidenza alle esigenze di salvaguardia della continuità aziendale nonché garantire una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate nell’ottica del provvedimento in esame.
In considerazione di quanto evidenziato, rappresenta che dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, ivi trattandosi di disposizioni ordinamentali, nulla da osservare.
Articolo 11
(Conclusione delle trattative)
Il comma 1 stabilisce che quando sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente disporre: a) la conclusione di un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) la conclusione di una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) la conclusione di un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).
Il comma 2 prevede che l’imprenditore possa, all’esito delle trattative, produrre istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis (Accordi di ristrutturazione), 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) e 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati) della legge fallimentare. È previsto che la percentuale di cui all’articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), sia ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
Il comma 3 prevede che l’imprenditore possa, in alternativa, procedere: a) alla predisposizione del piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942; b)alla proposta della domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del presente decreto; c) all'accesso di una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare , dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza).
La RT certifica che la disposizione in esame rappresenta il naturale perseguimento delle finalità menzionate all’articolo 2 comma 1, vale a dire l’esito dell’attività dell’esperto con le possibili soluzioni di risanamento dell’azienda prospettate all’imprenditore.
Pertanto, si aprono possibili scenari all’imprenditore, secondo le possibilità di dilazionare nel tempo i suoi debiti e di continuare l’attività aziendale: questi, infatti, può concludere un contratto con uno o più creditori che produce l’accesso alle misure premiali di cui all’articolo 14 nel caso di relazione finale con esito positivo redatta dall’esperto; può scegliere, invece, di concludere una “convenzione in moratoria” secondo quanto disposto dall’introducendo articolo 182-octies c.p.c. del R.D. 267/1942 ovvero può concludere un accordo con i creditori con il quale venga escluso l’esperimento dell’azione revocatoria sugli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
Tale accordo, munito della sottoscrizione dei partecipanti e di quella dell’esperto snellisce gli adempimenti di certificazione previsti attualmente dall’articolo 67 comma 3 lett.d) del R.D. 267/1942 e consente una definizione accelerata e stragiudiziale dell’empasse in cui versa l’imprenditore, con soddisfazione della sua posizione e di quella dei creditori senza le spese processuali di un’azione giudiziaria.
Infatti, a sigillare la conclusione delle trattative l’imprenditore può richiedere l’omologazione - presso il competente tribunale - del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis c.p.c.) che, a seconda della situazione palesata e della percentuale di adesione dei creditori può essere anche ad efficacia estesa (art. 187-septies c.p.c.) e anche agevolata (art. 182-novies c.p.c.). La procedura di omologazione è connessa ad adempimenti di natura istituzionale già ordinariamente espletati dal personale di magistratura e da quello amministrativo. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le incombenze potranno essere sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Pertanto, in conclusione della procedura avviata con la richiesta dell’esperto, l’imprenditore può, in alternativa, scegliere di predisporre il piano attestato di risanamento, ovvero richiedere il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto, o, infine, richiedere l’accesso ad una delle procedure semplificate previste dal R.D. 267/1942 e dal D.lgs. 270/1999 o dal decreto-legge 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/2004. Nell’ottica, quindi, di agevolare e tutelare la posizione dell’imprenditore in crisi, gli interventi proposti consentono di offrire la possibilità di un risanamento aziendale ovvero di accedere alla liquidazione o cessione del patrimonio dell’impresa senza condurre al fallimento dell’imprenditore evitando le conseguenze negative che da tale dichiarazione possano derivare. Si segnala che la norma rappresenta un salvagente, soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza del nostro panorama aziendale, al fine di preservare i diritti - sia del datore di lavoro che dei lavoratori - oltre il periodo di sostegno economico successivo alla emergenza sanitaria che ha portato alla deriva numerose situazioni pregresse.
Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che le disposizioni costituiscono il rodaggio per gli istituti di allerta della crisi aziendale che si attueranno con l’entrata in vigore del nuovo CCI, consentendo definizioni negoziali e stragiudiziali che diminuiscono considerevolmente i carichi di lavoro dei tribunali e snellimento delle procedure e degli adempimenti delle cancellerie giudiziarie.
Assicura che la disposizione, pertanto, realizza effetti positivi in termini di risparmi di spesa, sebbene, allo stato, non quantificabili e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che la RT associa alle norme in esame possibili risparmi di spesa al momento non esattamente quantificabili, in considerazione della definizione negoziale e stragiudiziale delle crisi ed ipotizzando che le stesse siano suscettibili di diminuire considerevolmente i carichi di lavoro dei tribunali e snellimento delle procedure e degli adempimenti delle cancellerie giudiziarie, andrebbero perlomeno esposti dati di massima circa l'asserito effetto deflattivo sulle controversie correlate ai fabbisogni derivanti per gli uffici dalle procedure fallimentari.
Articolo 12
(Conservazione degli effetti)
Il comma 1 prevede che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 10 conservino i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18.
Il comma 2 stabilisce che non siano soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), secondo comma, della legge fallimentare, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
Il comma 3 prevede che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto siano in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 (Azione revocatoria ordinaria) e 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) della legge fallimentare, se, in relazione ad essi, l’esperto abbia procedura a dichiarare per iscritto il proprio dissenso al registro delle imprese ai sensi dell’articolo 9, comma 4, o se il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 10.
Il comma 4 evidenzia che nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resti ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti.
Il comma 5 prevede che i reati di distrazione di cui agli articoli 216 (Bancarotta semplice), terzo comma, e 217 (Bancarotta fraudolenta) previsti della legge fallimentare, non si applichino ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto ai sensi dell’articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.
La RT certifica che con l’articolo in esame vengono disposte le norme in tema di conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale ai sensi del precedente articolo 10. Si stabilisce, infatti, al comma 1, che tali accordi conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18.
Con il comma 2, afferma che ivi si prevede che non sono soggetti all’azione revocatoria, (stabilita dall’articolo 67, secondo comma, del regio decreto n. 267/1942), gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, a condizione che siano coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
Importanti le disposizioni inserite nel comma 3 con le quali rispettivamente si stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono sempre soggetti alle azioni revocatorie disciplinate dagli artt. 66 e 67 del regio decreto n. 267/1942, nel caso in cui l’esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 9, comma 4, o il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 10.
Il comma 4, ribadisce la regola generale della responsabilità dell’imprenditore che permane in osservanza del dettato dell’articolo 2086 del codice civile per gli atti compiuti, ed in coerenza con quanto già previsto con l’articolo 9, lasciando intatti i doveri dell’imprenditore stesso derivanti dai poteri di corretta gestione.
Con il comma 5 si stabilisce, infine, che ai pagamenti e alle operazioni compiute successivamente alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto ed a quelli autorizzati dal tribunale non si applicano le disposizioni relative alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, come definite dal comma 3 dell’articolo 216 del R.D n. 267 del 1942 e quelle della bancarotta semplice (art. 217 del citato regio decreto n. 267/1942).
Assicura che la disposizione ha natura procedurale e ordinamentale e come tale non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica dal momento che le attività connesse possono essere garantite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.
Articolo 13
(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)
L'articolo reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.
La RT evidenzia che, con l’intento di favorire una gestione unitaria di composizione della crisi, l'articolo prevede che più imprese che si trovino nelle condizioni di accedere alla composizione negoziata della crisi ed appartengano al medesimo gruppo ed abbiano tutte sede legale nel territorio dello Stato possano chiedere, con un’unica istanza, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell’esperto indipendente. A tal fine viene fornita la definizione di “gruppo di imprese” quale insieme delle società, imprese ed enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica oltre a precisare i requisiti per attribuire i predetti direzione e coordinamento.
In particolare si definiscono le regole in tema di competenza territoriale per la presentazione dell’istanza (comma 3); di documentazione da inserire nella piattaforma telematica indicata nel precedente articolo 3 (comma 4); di misure protettive e cautelari (comma 5); di esercizio dell’attività da parte dell’esperto (comma 6); di partecipazione di imprese appartenenti al gruppo ancorché estranea e alla procedura di composizione negoziata (comma 7); di riunione procedurale in caso di presentazione di più istanze (comma 8); di gestione di finanziamenti in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza in questione in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo (comma 9); di stipulazione unitaria o separata dei contratti previsti dall’articolo 11, comma 1.
La disposizione è di natura organizzativa in quanto contempera le esigenze di più imprese la cui attività è interconnessa: la nomina di un solo esperto agevola la visione globale del flusso economico e permette di accedere ad una soluzione confacente agli interessi comuni, snellendo le attività amministrative e burocratiche trattando il gruppo di imprese come unicum, con possibili vantaggi anche riguardo al compenso da corrispondere all’esperto.
Assicura che la norma, quindi, considerato quanto appena detto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività alla stessa connesse potranno essere sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.
Articolo 14
(Misure premiali)
Il comma 1 prevede che dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall’articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
Il comma 2 stabilisce che le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 2, comma 1.
Il comma 3 prevede che le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 11, commi 2 e 3.
Il comma 4 stabilisce che in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
Il comma 5 prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 6 dispone che nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
La RT certifica che l’articolo in esame prevede una serie di misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell’imprenditore alla nuova procedura di composizione negoziata: si ricalca in tal modo la disciplina elaborata per le procedure alternative al fallimento come previsto nel regime vigente (regio decreto n. 267/1942).
In particolare, rileva che al fine di incentivare l’utilizzo della procedura negoziale stragiudiziale, sono previsti alcuni benefici tra cui, innanzitutto, la riduzione degli interessi alla misura legale per i debiti tributari che maturano nel periodo che va dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto nominato sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall’articolo 11, comma 1 del presente provvedimento.
Sono poi previste ulteriori misure premiali sempre di tipo fiscale, volte a favorire un alleggerimento della situazione debitoria dell’imprenditore, quali:
- per quanto concerne le sanzioni tributarie per cui è prevista l’applicazione del pagamento in misura ridotta, qualora questo avvenga entro un termine prestabilito, è concesso all’imprenditore il beneficio della riduzione alla misura minima (nel minimo edittale) della stessa sanzione, nel caso in cui tale termine scada dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, del presente provvedimento;
- per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, le medesime sanzioni ed interessi sono ridotti della metà nelle sole ipotesi di conclusione delle trattative previste dall’articolo 11, commi 2 e 3;
- concessione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni e interessi non versati fino ad un massimo di 72 rate, all’imprenditore che abbia presentato l’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 2 del presente decreto, previa domanda sottoscritta anche dall’esperto che attesti la grave situazione di difficoltà economica legata alla situazione congiunturale dell’economia nazionale. Si evidenzia che, l’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso, ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza;
- applicazione degli articoli 88, comma 4-ter e 101, comma 5 del D.P.R. 917/1986 dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 11, comma 2;
Le riduzioni delle sanzioni tributarie e degli interessi, previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, non trovano applicazione nel caso di dichiarazione di fallimento e di accertamento dello stato di insolvenza (comma 6).
Conclude assicurando che le misure premiali non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, ma anzi che le stesse favoriranno l’accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, tenendo conto che le stesse rappresentano un’anticipazione delle misure premiali già studiate, approntate ed inserite nel decreto legislativo 14/2019, allo stato non totalmente applicabili, stante i differimenti dell’entrata in vigore del citato decreto, disposti con diversi interventi normativi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha colpito il sistema economico sull’intero territorio nazionale.
Al riguardo, conferma che le norme sono sostanzialmente analoghe a disposizioni contenute nell’articolo 25 del menzionato decreto legislativo n. 14/2019, in ordine al quale, a suo tempo, non furono ascritti effetti di gettito.
In particolare, con riferimento alle previsioni inserite nel comma 5, rappresenta che ai fini fiscali si definiscono taluni effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle minusvalenze e sopravvenienze passive rendendo applicabili agli imprenditori che hanno avuto accesso a procedure negoziate della crisi la disciplina degli articoli 88 e 101 del DPR n. 917/1986.
La disposizione, che consente l’applicazione di norme vigenti in materia di imposte sui redditi esistenti all’esito della procedura negoziata, non è pertanto suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
Evidenzia che dall’articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si osserva in via preliminare che le misure premiali disposte nell'articolo in commento ripropongono in parte, nella materia considerata dal DL in esame, la disciplina di cui articolo 25 del citato D. Lgs. n. 14 del 2019(7) . Si concorda inoltre nel riconoscere che le agevolazioni in argomento possono generare effetti positivi in termini di deflazione del contenzioso e, nel contempo, agevolare il pagamento dei debiti tributari delle imprese.
Nel merito si rammenta poi che per prassi contabile non vengono utilizzate le somme a titolo di interessi e sanzioni a copertura di nuovi o maggiori spese(8) ; tale considerazione fa propendere quindi, nel caso di alleggerimento di tali oneri tributari, verso una neutralità finanziaria della disposizione in argomento.
Con riferimento alla concessione - nel caso di presentazione da parte dell'imprenditore dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto - di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni ed interessi non versati, fino ad un massimo di 72 rate (in casi di comprovata grave situazione di difficoltà economica), si ricorda che tale possibilità è già contemplata dall'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, che la norma in esame richiama e ne prevede l'applicazione delle disposizioni in quanto compatibili con le fattispecie disciplinate. Nel merito si osserva che di fatto tale beneficio potrebbe determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'Erario, con effetti in termini meramente di cassa; tuttavia si evidenzia che la rateizzazione in parola - riconosciuta in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettera a) e c) - avvenendo prima dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti all'Erario e concessa su richiesta dell'imprenditore, potrebbe di fatto agevolare il recupero delle somme dovute dall'impresa, così come peraltro evidenziato nella relazione illustrativa. Pertanto anche in tal caso è verosimile che possano di fatto risultare neutri se non positivi gli effetti di gettito.
Infine, con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 5 del presente articolo, che richiama taluni possibili effetti riconducibili alle sopravvenienze attive (componenti positive di reddito) ed alle minusvalenze e sopravvenienze passive (componenti negative di reddito), quali esiti delle procedure negoziate della crisi, si condivide la neutralità finanziaria in quanto rappresentano nuove fattispecie a cui si applica la normativa tributaria già vigente ed i cui effetti netti non sono facilmente definibili in via anticipata.
7) Recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017.
8) Secondo i principi contabili "Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento"; per approfondimenti si veda: LA CONTABILITA' FINANZIARIA - Ragioneria Generale dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it › PRINCIPICONTABILI
Articolo 15
(Segnalazione dell’organo di controllo)
Il comma 1 prevede che l’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.
Il comma 2 dispone la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.
La RT evidenzia che l'articolo prevede la possibilità per l’organo societario di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Tale segnalazione deve essere motivata e fissare un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l’organo amministrativo deve riferire quale iniziativa intende intraprendere. Si sottolinea che tale segnalazione è valutata ai fini dell’esonero o attenuazione della responsabilità dell’organo di controllo secondo quanto previsto dall’articolo 2407 c.c.
Assicura che dall’attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza, stante la natura ordinamentale.
In proposito, rileva che gli adempimenti correlati alla citata segnalazione possono rientrare fra le attività proprie dell’organo di controllo societario, che è tenuto oltre a far emergere le situazioni di crisi dell’impresa a livello economico e finanziario, ad aiutare l’imprenditore ad attivare ogni strumento utile a risanare l’impresa e a farla sopravvivere nell’attuale mercato concorrenziale colpito dalla grave crisi economica a seguito della diffusione dell’epidemia dovuta alla Sars-Covid 19.
Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.
Articolo 16
(Compenso dell’esperto)
Il comma 1 stabilisce che il compenso dell’esperto sia determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l’1,25%; c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%; d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%; e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%; f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%; g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%; h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.
Il comma 2 prevede che il compenso complessivo non possa essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
Il comma 3 stabilisce che l'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato: a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%; b) se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%; c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%; d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto, il compenso è aumentato del 10%.
Il comma 4 prevede che i lavoratori e le rappresentanze sindacali non siano considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b), tuttavia all’esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell’articolo 4, comma 8.
Il comma 5 stabilisce che il compenso debba essere aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a).
Il comma 6 prevede che se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.
Il comma 7 dispone che in deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso sia liquidato in euro 500,00 quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto oppure quando ne è disposta l’archiviazione subito dopo il primo incontro.
Il comma 8 prevede che le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
Il comma 9 stabilisce che all’esperto sia dovuto il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l’esperto si è avvalso ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
Il comma 10 afferma che in mancanza di accordo tra le parti, il compenso debba essere liquidato dalla commissione di cui all’articolo 3, comma 6, ed è a carico dell’imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell’articolo 633 (Condizioni di ammissibilità) del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’articolo 642 (Esecuzione provvisoria) del codice di procedura civile.
Il comma 11 stabilisce che il compenso dell’esperto è prededucibile ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, della legge fallimentare.
Il comma 12 prevede che dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.
La RT certifica che la norma prevede che l’ammontare del compenso dell’esperto nominato per la composizione negoziata è fissato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo una serie di scaglioni fissati in ordine crescente e rideterminato sulla base del numero dei creditori e delle parti che partecipano alle trattative, ad esclusione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali.
Evidenzia che le suddette percentuali sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
Spetta comunque all’esperto un compenso di 100 euro per ogni ora di presenza risultante dal sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dallo stesso esperto, in occasione delle consultazioni con le organizzazioni sindacali disciplinate all’articolo 4, comma 8 del presente decreto.
Vengono, inoltre, stabiliti il limite minimo (non inferiore a 4000 euro) e massimo (non superiore a 400.000 euro) dell’importo complessivo del compenso da erogare all’esperto in relazione all’attività espletata nel corso della procedura di composizione negoziata e viene, inoltre, previsto in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, l’erogazione di un compenso di 500 euro, nei casi in cui l’imprenditore non si presenta all’incontro con l’esperto oppure quando è disposta archiviazione dell’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziale dopo il primo incontro.
Il compenso può essere aumentato in determinati casi: a) un aumento del 100% quando, successivamente alla relazione finale (art. 5, comma 8), si concludono contratti, convenzioni e accordi di cui all’articolo 11, comma 1 o si predispongono piani di risanamento di cui alla lettera a) del comma 3 del citato articolo; b) un ulteriore incremento del 10% sull’importo determinato nel caso a) se l’esperto sottoscrive l’accordo ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c). Si rappresenta, inoltre, che il compenso dell’esperto è liquidato dal segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed è a carico dell’imprenditore, quando non vi è accordo fra le parti e che tale compenso risulta prededucibile ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, del R.D. 267/1942.
Viene previsto, infine, il rimborso delle spese necessarie per adempiere all’incarico, purché regolarmente documentate, ad eccezione degli esborsi sostenuti per remunerare i soggetti che hanno collaborato con l’esperto, nonché la possibilità di chiedere un acconto in misura non superiore a 1/3 del presunto compenso finale dopo almeno 60 gg dall’accettazione dell’incarico e tenuto conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.
Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa di questa nuova figura dell’esperto, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico dell’impresa secondo le modalità stabilite dal presente articolo, senza aggravi a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur tenendo conto che i compensi dell'esperto ed i rimborsi in suo favore sono posti ordinariamente a carico dell’impresa, appare indispensabile soffermarsi su alcune disposizioni.
Sul comma 2, occorre infatti considerare che la norma ivi indicata prescrive che il compenso professionale dell'esperto per l'incarico, non potrà comunque essere comunque inferiore ai 4.000 euro, ragion per cui andrebbe chiarito, nel caso di incapienza del patrimonio della gestione, su chi ricada in tutto o in parte il pagamento del relativo importo, alla luce del tenore chiaramente prescrittivo della disposizione(9) .
Qualora - come tutto lascia ritenere - fosse confermato che sia chiamata alla corresponsione dell'emolumento, la Camera di commercio o l'Amministrazione giudiziaria, ne andrebbe richiesta una stima di massima dei relativi nuovi e maggiori oneri di spesa rispetto alla legislazione vigente da sostenersi in ragione annua, nonché l'indicazione delle risorse poste a copertura.
Venendo al comma 7, laddove, invece, in deroga a quanto previsto dal comma 2, si prevede che debba in ogni caso essere liquidato all'esperto un compenso minimo di 500 euro, nel caso in cui l’imprenditore non compaia affatto davanti al medesimo e nel caso in cui sia disposta l’archiviazione della procedura subito dopo il primo incontro, andrebbe in termini analoghi chiarito quale soggetto sarà chiamato a farsi carico della corresponsione dell'importo dianzi indicato. Nel caso in cui fosse confermato che a ciò dovrà provvedere la Camera di commercio o l'Amministrazione giudiziaria, va da sé che si rende necessaria una stima della relativa spesa, da sostenersi prevedibilmente in ragione annua, nonché l'indicazione delle risorse previste a copertura dei relativi oneri.
Infine, anche sul comma 9, ai sensi del quale prevede che all’esperto debba essere in ogni caso dovuto il rimborso anche delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione, andrebbe chiarita la portata della norma, in quanto tutto lascia ritenere che tali ristori dovranno ricadere, nel caso in cui il patrimonio dell'impresa si rivelasse incapiente, sulle finanze della Camere di commercio ovvero sull'Amministrazione giudiziaria. Nel qual caso, andrebbe formulata - analogamente ai commi 2 e 7 - una stima della maggiore spesa prevista da sostenersi in ragione annua da parte dell'Amministrazione interessata, nonché fornita indicazione delle risorse poste a copertura.
9) In proposito, si rammenta la Sentenza n. 174/2006, in relazione alle procedure propriamente fallimentari, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 146 ((Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) del T.U. delle spese di giustizia, nella parte in cui non si prevede che siano "anticipate" dall'Erario anche «le spese ed onorari» del curatore in relazione agli incarichi assolti, in caso di incapienza della massa attiva.
Articolo 17
(Imprese sotto soglia)
L'articolo 17 disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. La disposizione consente di richiedere l'intervento di un esperto indipendente per cercare di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche agli imprenditori che, svolgendo di attività di valore relativamente modesto, a normativa vigente risultano non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
La RT evidenzia che l'articolo, è diretto a disciplinare la possibilità per imprenditori commerciali “sotto soglia”, ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento (attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000; ricavi lordi complessivi annui non superiore ad € 200.000; debiti di ammontare non superiore ad € 500.000 compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato), di presentare richiesta per la nomina dell’esperto, quando si ritiene possibile arrivare ad un risanamento dell’impresa.
L’istanza corredata di tutta la documentazione elencata all’articolo 5, comma 3, lettere d), e), f), g) e h) potrà essere presentata all’organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente territorialmente (sede legale dell’impresa). Il compito dell’esperto sarà quello di agevolare ogni forma di trattativa fra i soggetti coinvolti al fine di trovare una soluzione condivisa per il risanamento dell’azienda e il superamento della crisi in modo da soddisfare tutti gli interessi in gioco anche mediante trasferimento dell’azienda o ramo della stessa.
Dopo aver visionato tutta la documentazione contabile necessaria messa a disposizione dall’imprenditore per una valutazione delle possibili alternative da adottare per superare la situazione di crisi ed individuata la soluzione più idonea, le parti potranno optare fra diverse possibilità come concludere un contratto privo di effetti per terzi ma idoneo ad assicurare la continuità aziendale, concludere un accordo idoneo a produrre effetti sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto senza necessità dell’attestazione di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942, proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 7 o chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 3/2012, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come disciplinato dall’articolo 18 del presente provvedimento.
L’esito di questa negoziazione viene comunicata dall’esperto al tribunale, affinché dichiari cessati gli effetti delle misure protettive e cautelari concesse. Se invece l’esito è negativo, non essendo possibile raggiungere un accordo fra le parti, allora l’esperto su richiesta dell’imprenditore assumerà le vesti di gestore della crisi come disciplinato dalla legge 3/2012.
È prevista l’applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente provvedimento in quanto compatibili alla presente fattispecie.
In questo caso la liquidazione del compenso dell’esperto è affidata al responsabile della composizione della crisi o al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che lo ha nominato.
La norma in esame ha carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all’onere relativo al compenso dell’esperto si rimanda alle valutazioni dell’articolo 16, essendo lo stesso posto a carico dell’imprenditore e più in generale della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni.
Sulla liquidazione del compenso da riconoscersi all'esperto, si rinvia alle osservazioni all'articolo 16.
Articolo 1 8
(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)
L'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato”, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda.
Il comma 1 prevede che quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il comma 2 stabilisce che l’imprenditore chieda l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Il ricorso deve essere comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 della legge fallimentare.
Il comma 3 stabilisce che il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile. L’ausiliario fa pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.
Il comma 4 dispone che con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale dell’esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell’udienza per l’omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell’udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata.
Il comma 5 afferma che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
Il comma 6 prevede che il tribunale provveda con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183 della legge fallimentare.
Il comma 7 stabilisce che il decreto della corte d’appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
Ai sensi del comma 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura), 184 (Effetti del concordato per i creditori), 185 (Esecuzione del concordato), 186 (Risoluzione e annullamento del concordato) e 236 (Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata), della legge fallimentare, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario. Ai fini di cui all’articolo 173, primo comma, della legge fallimentare, il decreto di cui al comma 4 equivale all’ammissione al concordato.
La RT certifica che l’articolo interviene per semplificare la procedura giudiziaria per la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, alternativo alle attuali procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell’azienda.
Tale nuovo istituto prevede la possibilità di presentazione da parte dell’imprenditore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, di una proposta di concordato per la cessione di beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma del R.D. 267/1942, chiedendone l’omologazione. Il predetto ricorso è comunicato al pubblico ministero e viene immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede.
Il tribunale, valutata l’ammissibilità di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, nomina un ausiliario, ai sensi dell’articolo 68 del c.p.c. e ordina al debitore di comunicare a tutti i creditori risultanti dall’elenco depositato, la proposta di concordato unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione dell’esperto.
All’ausiliario si applicano le norme del D.L.gs. 159/2011 in materia di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico e di vigilanza previste per l’amministratore giudiziario (artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2).
In ossequio del principio di tutela dei propri diritti ed interessi, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione con costituzione presso la cancelleria del tribunale entro 10 giorni dalla data dell’udienza.
Il tribunale omologa la proposta di concordato quando ritiene che la stessa non possa arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare o che comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore e provvede, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, pubblicato e comunicato alle parti, che possono proporre reclamo entro trenta giorni alla corte d’appello e ricorribile in cassazione avverso la decisione della corte d’appello. Sono applicabili in quanto compatibili tutte le disposizioni del R.D. 267/1942 (artt. 173, 184, 185, 186 e 236), con una novità che è quella della sostituzione della figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario.
Conclude assicurando che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
Riguardo agli oneri connessi all'erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi d'impresa secondo le modalità stabilite dal presente decreto, senza aggravi a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT ribadisce che gli oneri connessi alla erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale sono posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi d'impresa, secondo le modalità stabilite dal provvedimento, senza aggravi a carico della finanza pubblica, ribadendo quanto già riferito sull'articolo 16, andrebbero fornite indicazioni in merito ai casi "straordinari" in cui invece il compenso dell'ausiliario debba essere posto a carico dell'Amministrazione per incapienza dell'impresa.
A tale proposito, va rammentato che gli articoli 49-50 del d.p.r. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) prevedono espressamente compensi per l'ausiliario del giudice, nell'ambito delle spese di giustizia, per cui andrebbero fornite indicazioni in merito agli oneri di spesa previsti in ragione annua e le risorse poste a copertura del nuovo e maggiore onere per la finanza pubblica. Sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte all'articolo 7.
Inoltre, occorre soffermarsi sull'impatto sugli uffici giudiziari dell'introduzione di una nuova procedura di concordato, per cui andrebbe dimostrato che tutti gli adempimenti a carico del tribunale e del pubblico ministero, di valutazione, acquisizione di mezzi istruttori, siano effettuabili senza alterare i fabbisogni di spesa previsti a legislazione vigente.
Si rinvia all'articolo 28.
Articolo 19
(Disciplina della liquidazione del patrimonio)
Il comma 1 prevede che il tribunale nomini, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 182 (Cessioni) della legge fallimentare.
Il comma 2 afferma che quando il piano di liquidazione di cui all’articolo 18 comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 (Effetto traslativo della vendita forzata) a 2929 del codice civile.
Il comma 3 dispone che quando il piano di liquidazione prevede che l’offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.
La RT ribadisce che il comma 1 prevede che per la liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta del concordato per cessione dei beni, prevista dall’articolo 18 del presente decreto, venga nominato un liquidatore, con applicazione delle norme dell’articolo 182 del R.D. 267/1942 in quanto compatibili.
Al comma 2 viene, inoltre, stabilito che il liquidatore giudiziale - nel caso di un’offerta presentata da un soggetto già individuato nel piano di liquidazione di cui al citato articolo 18, avente ad oggetto il trasferimento dell’azienda, ramo d’azienda e specifici beni, anche prima dell’omologazione – può dare esecuzione all’offerta e alla vendita nei termini stabiliti dagli articoli da 2919 a 2929 del codice civile, qualora abbia accertato che sul mercato non potranno trovarsi soluzioni migliori per uscire dalla crisi aziendale che grava sulla stessa impresa. Mentre, con il comma 3, si evidenzia che quando il piano di liquidazione prevede l’accettazione dell’offerta, prima dell’omologazione, a cura dell’ausiliario che ne darà esecuzione all’offerta con le stesse modalità descritte al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.
Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e procedurale e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricalcando peraltro la normativa già esistente.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che i compensi previsti per il liquidatore giudiziale e per l'ausiliario opererebbero comunque nei termini analoghi già previsti dalla legislazione vigente per il curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 ovvero, ordinariamente a carico della medesima procedura di liquidazione, andrebbero non di meno richiesti chiarimenti in merito al caso al valore minimo ed ai rimborsi spese da riconoscersi al curatore, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo DM, nonché all'ausiliario del giudice, nel caso "straordinario" in cui l'attivo liquidato risulti incapiente.
Articolo 20
(Modifiche urgenti alla Legge fallimentare)
L'articolo 20, comma 1, reca una serie di novelle alla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Una prima serie di novelle intervengono sull'omologazione del concordato preventivo e degli accodi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti che si rendano necessarie, ai fini dell'omologazione dell'accordo.
Ulteriori novelle concernono il finanziamento della continuità aziendale nell'ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione. Esse prevedono che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in relazione per la mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato; è inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. concordato preventivo con continuità aziendale. Riguardo al concordato con continuità aziendale, inoltre, viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato.
L'articolo in esame prevede inoltre l'inserimento nella legge fallimentare della disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, della nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati. Si tratta di istituti già disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e di insolvenza la cui entrata in vigore è differita dall'articolo 1 del presente decreto-legge. Con l'introduzione dei medesimi istituti nella legge fallimentare ad opera del presente articolo, se ne anticipa l'entrata in vigore. A tali istituti, inoltre, viene estesa la disciplina penale recata dalla legge fallimentare.
I commi 2 e 3 recano disposizioni sui termini per l'applicabilità delle norme in esame.
La RT certifica che le disposizioni, contenute nel presente articolo sono dirette ad apportare gli adattamenti ritenuti necessari per le finalità sopra esplicitate, che possano consentire di agevolare gli imprenditori in crisi nella attuale situazione di emergenza, consentendo a costoro di accedere con maggiore celerità e facilità alle procedure alternative al fallimento nell’ottica di un risanamento dell’azienda anche attraverso la cessione ad altro soggetto in grado di proseguire l’esercizio dell’impresa.
In particolare, osserva che le modifiche interessanti gli articoli 180, quarto comma e 182-bis, quarto comma, del R.D. 267/1942 (lettere a) e b)) sono dirette a rivedere il meccanismo di adesione dell’amministrazione finanziaria agli accordi di ristrutturazione ed ai concordati preventivi: nella specie, si prevede che il Tribunale omologhi il predetto concordato di cui sopra, anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o di assistenza obbligatorie, qualora l’assenso non pervenga entro novanta giorni dal deposito della proposta di accordo. L’intervento completa la disciplina di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 259, che ha anticipato l’entrata in vigore di quelle norme del Codice della crisi e dell’insolvenza che consentono al Tribunale di omologare quegli istituti favorevoli alla conservazione dell’azienda o di rami della stessa e parimenti di tutelare il soddisfacimento dei creditori rispetto alle procedure di liquidazione dell’impresa, meno favorevoli per le posizioni di tutti gli interessati.
Con la lettera c) si sostituisce l’ottavo comma dell’articolo 182-bis, proponendo una formulazione che riprende il disposto dell’articolo 58, commi 1 e 2 del predetto CCI.
Invece, l’intervento sull’articolo 182-quinquies della precedente normativa fallimentare (comma 1, lettera d)) intende apprestare una tutela rafforzata ai lavoratori delle imprese in crisi, consentendo al Tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alle mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato, così da soddisfare almeno in parte crediti privilegiati che dunque saranno estrapolati dalla ripartizione dell’attivo. In più, poi, è inserita la previsione che consente la prosecuzione dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito, derogando al principio della scadenza dei debiti all’atto del deposito della domanda di concordato preventivo.
Al comma 1, lettera e) si sostituisce l’articolo 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa), norma che si occupa della disciplina dell’estensione degli accordi di ristrutturazione e degli accordi agevolati. Orbene, l’accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Si può definire come un accordo formato con un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti (accordo standard o ordinario) ovvero il 30% (accordo agevolato) o il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso) e “certificato” dalla relazione di un professionista abilitato, il quale attesti la veridicità dei dati, nonché l’attuabilità dell’intesa. Giova ricordare che in ambito negoziale, vige il generale principio di relatività del contratto, in virtù del quale gli effetti dello stesso non possono estendersi ai terzi, salvo i casi previsti dalla legge cioè quelli degli articoli 1342 e 1411 codice civile. L’innovazione è che qui si prevede una deroga al suddetto principio, statuendo che l’accordo esteso produca effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Con l’accordo di ristrutturazione è l’imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e - su istanza di parte - il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (come il blocco delle azioni esecutive e cautelari), per consentirgli di realizzare il risanamento. Viene, pertanto, estesa la prerogativa ed eliminata la limitazione ai soli intermediari finanziari, estendendo la disciplina a tutte le categorie di creditori.
Con l’intervento della lettera f) si prevede l’inserimento dell’articolo 182-octies (Convenzione di moratoria) che introduce una misura necessaria per contrastare l’attuale stato di sofferenza economica delle imprese, consentendo, in via provvisoria, che un imprenditore anche non commerciale possa accordarsi con i suoi creditori per una dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, prevedendo che tale moratoria sia efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, che comunque dovranno essere stati informati dell’avvio della procedura di accordo moratorio.
Segnala che, per contemperare tale estensione e l’intera portata della disciplina straordinaria introdotta, vengono dettate specifiche condizioni per la validità degli accordi in esame, tra cui l’esclusione esplicita dell’imposizione, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti, dell'esecuzione di nuove prestazioni (la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati), la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale, con decreto motivato decide, in camera di consiglio, sulle opposizioni. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
Si introduce anche l’articolo 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati) che interviene in materia di accordi di ristrutturazione agevolati, appunto agevolando alle condizioni specificate il ricorso a tale istituto. In particolare, la disposizione in esame, riduce la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione dell’accordo da parte del debitore. Anche tale misura risulta dettata dalla necessità nell’attuale stato di crisi di favorire quelle procedure che consentono di affrontare le sofferenze debitorie imprenditoriali con mezzi alternativi alla liquidazione giudiziale che comporta maggiori carichi di lavoro e trova fondamento nella convenienza della conclusione di un accordo di ristrutturazione agevolato, rispetto alla più complessa procedura di liquidazione giudiziale che reca in sé anche incertezza nell’esito finale.
Viene introdotto, infine, l’articolo 182-decies (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili) che si occupa di disciplinare i rapporti tra coobbligati e creditori all’esito degli accordi di ristrutturazione: la disposizione anticipa il contenuto dell’articolo 59 del CCI e prevede che rimangono impregiudicati i diritti dei creditori, anche non aderenti, nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso e che i soci illimitatamente responsabili, continuano a rispondere della garanzia eventualmente prestata, salvo sia stato diversamente stabilito.
Dal punto di vista finanziario, evidenzia che tutte le modifiche illustrate, intervengono per migliorare le procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza delle imprese, allargando istituti e consentendo l’utilizzo di strumenti che, anche in considerazione di questo periodo di ripresa dall’emergenza sanitaria, permettano di accedere il più possibile a piani di risanamento che consentano il proseguimento dell’azienda e la salvaguardia delle posizioni dei lavoratori dipendenti della stessa e degli imprenditori, molti dei quali sono stati investiti da improvvise ed inaspettate posizioni debitorie.
Certifica che dall’attuazione delle disposizioni ivi previste non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la natura ordinamentale e precettiva delle stesse. Gli adempimenti correlati alla loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle modifiche ed integrazioni apportate alla legge fallimentare, non ci sono osservazioni.
Articolo 21
(Modifiche alle disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ritrutturazione)
L'articolo 21 consente all’imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2022 – accesso al concordato "in bianco" o all’accordo di ristrutturazione dei debiti di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.
La RT riferisce che ivi si prevede di ampliare l’arco temporale previsto dal comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 23 del 2020, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, permettendo in tal modo al debitore che entro la data così modificata abbia ottenuto la concessione dei termini previsti dall’articolo 161, comma 6 relativo alla domanda di concordato preventivo o all’articolo 182-bis, comma 7, relativo agli accordi di ristrutturazione del R.D. 267/1942, di depositare entro tali termini un atto di rinuncia alle suddette procedure, dichiarando contestualmente di aver predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d) del medesimo regio decreto.
L’intervento in esame è diretto quindi, nell’attuale fase produttiva ed economica del tessuto imprenditoriale del paese, a realizzare un nuovo slittamento temporale, persistendo ancora le stesse cause che hanno indotto il legislatore ad intervenire nelle fasi emergenziali in materia di liquidità, al fine di garantire alle imprese la possibilità di risanare la propria esposizione debitoria e assicurare una possibilità di riequilibrio della situazione finanziaria.
Conclude assicurando che la norma ha carattere ordinamentale ed è diretta a tutelare le situazioni soggettive indicate per consentire agli imprenditori di risollevarsi da condizioni particolarmente gravose e delicate, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 22
(Estensione del termine di cui all’articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
L'articolo 22 dispone che il termine temporale - concesso dal giudice all'imprenditore in stato di crisi - per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il nuovo termine si applica limitatamente alla durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.
La RT ribadisce che la norma stabilisce che, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente a tutta la documentazione utile prevista dalla legge fallimentare entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento.
La modifica introdotta prevede quindi che, durante il perdurare della fase emergenziale sanitaria da COVID-19 secondo le scadenze fissate dal decreto 19 del 2020, i termini fissati dall’articolo 161, sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 possano essere applicati anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, attuando così un ampliamento del limite massimo che per tale fattispecie era invece di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di altri sessanta giorni, discostandosi quindi dai termini stabiliti all’ultimo comma del menzionato articolo.
Si ribadisce il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni in esame ed in quanto tale si rappresenta che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si segnalano i possibili riflessi positivi sulla ripresa e resilienza dell’attività economica e imprenditoriale nazionale, con particolare riguardo all’obiettivo di garantire all’imprenditore su cui è pendente una dichiarazione di fallimento un termine più ampio per depositare il ricorso e tutta la documentazione necessaria a sostegno della domanda di concordato preventivo.
Al riguardo, convenendo circa il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.
Articolo 23
( Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata)
L'articolo 23, oltre a prevedere - fino al 31 dicembre 2021 - l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale omologati in data successiva al 1° gennaio 2019, stabilisce anche che l’istanza di nomina dell’esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l’ammissione al concordato preventivo.
La RT evidenzia che con l’articolo in esame viene dettata una norma di tutela per le imprese che si sono trovate in difficoltà antecedentemente alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-Sars-2, la cui stabilità è stata ulteriormente compromessa. E’, pertanto, disposta l’improcedibilità sino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di quegli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.
Di contro, per evitare disparità e favorire le posizioni di alcuni imprenditori rispetto ad altri ugualmente in situazioni di sofferenza, è stata esclusa la possibilità di accedere alla procedura di composizione stragiudiziale negoziata all’imprenditore che ha già presentato la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l’ammissione al concordato preventivo secondo l’attuale normativa.
Conferma che si tratta di disposizione di carattere ordinamentale e precettivo che pone un equilibrio tra le diverse tipologie di aziende e che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.
CAPO II
ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Articolo 24
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)
Il comma 1 dispone l'aumento del ruolo organico dei magistrati ordinari di n. 20 unità al fine di assicurare che l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B di cui all’Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
Il comma 2 dispone che per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l’anno 2022, di euro 1.684.927 per l’anno 2023, di euro 1.842.727 per l’anno 2024, di euro 1.879.007 per l’anno 2025, di euro 2.347.595 per l’anno 2026, di euro 2.397.947 per l’anno 2027, di euro 2.441.106 per l’anno 2028, di euro 2.491.457 per l’anno 2029, di euro 2.534.616 per l’anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall’anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l’anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato (articolo 24, comma 1)
* tra parentesi il numero previgente
La RT riferisce che con le norme del Capo II vengono introdotte alcune misure urgenti in materia di giustizia, riguardanti l’incremento della dotazione organica della magistratura ordinaria, in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e concernenti la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.
Precisa che l’ordinamento nazionale è in corso di adeguamento per gli effetti prodotti, a livello eurounitario, dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»).
Poi, con riferimento all'articolo in esame, certifica che la proposta normativa si compone di tre commi.
Sul comma 1, ribadisce che ivi si prevede l’incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di n.20 unità, al fine di procedere all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), senza pregiudicare le risorse di personale di magistratura in servizio presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, A tale scopo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
Quanto al comma 2, evidenzi che la norma prevede una specifica autorizzazione di spesa nel limite di euro 704.580 per l’anno 2022, di euro 1.684.927 per l’anno 2023, di euro 1.842.727 per l’anno 2024, di euro 1.879.007 per l’anno 2025, di euro 2.347.595 per l’anno 2026, di euro 2.397.947 per l’anno 2027, di euro 2.441.106 per l’anno 2028, di euro 2.491.457 per l’anno 2029, di euro 2.534.616 per l’anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall’anno 2031 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l’anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sottolinea che considerati i tempi necessari per l’espletamento delle procedure concorsuali, è stata ipotizzata l’assunzione dei nuovi magistrati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022.
Per quanto sopra, gli oneri stipendiali annui per le nuove 20 unità di personale di magistratura ordinaria sono stati quantificati come meglio evidenziato dalla seguente tabella:
| ANNO | MESI | CLASSE | STIPENDIO | IIS | IND. | LORDO DIP. | 8,50% | 24,20% | 5,68% | 3,41% | ONERI AMM. | TOTALE | MESI | COSTO UNITARIO | 20 | ONERE |
Magistrato ordinario in tirocinio | 2022 | 6 | 0 | 26.697,01 | 11.316,31 | 6.907,76 | 44.921,08 | 3.818,29 | 10.870,90 | 1.516,39 | 385,89 | 16.591,47 | 61.512,55 | 6 | 30.756,27 | 615.125,49 | 1.409.160,22 |
2022 | 6 | 0 | 26.697,01 | 11.316,31 | 13.815,52 | 51.828,84 | 4.405,45 | 12.542,58 | 1.516,39 | 385,89 | 18.850,31 | 70.679,15 | 6 | 35.339,57 | 706.791,47 | ||
2022 | 13^ | 2.224,75 | 943,03 | 3.167,78 | 269,26 | 766,60 | 126,37 | 32,16 | 1.194,39 | 4.362,16 | 13^ | 4.362,16 | 87.243,25 | ||||
2023 | 6 | 0 | 26.697,01 | 11.316,31 | 13.815,52 | 51.828,84 | 4.405,45 | 12.542,58 | 1.516,39 | 385,89 | 18.850,31 | 70.679,15 | 6 | 35.339,57 | 706.791,47 | 1.684.926,69 | |
Magistrato ordinario | 2023 | 6 | 0 | 37.454,20 | 11.973,31 | 13.815,52 | 63.243,03 | 5.375,66 | 15.304,81 | 2.127,40 | 408,29 | 23.216,16 | 86.459,19 | 6 | 43.229,59 | 864.591,89 | |
2023 | 13^ | 3.121,18 | 997,78 | 4.118,96 | 350,11 | 996,79 | 177,28 | 34,02 | 1.558,21 | 5.677,17 | 13^ | 5.677,17 | 113.543,32 | ||||
2024 | 12 | 0 | 37.454,20 | 11.973,31 | 13.815,52 | 63.243,03 | 5.375,66 | 15.304,81 | 2.127,40 | 408,29 | 23.216,16 | 86.459,19 | 12 | 86.459,19 | 1.729.183,78 | 1.842.727,11 | |
2024 | 13^ | 3.121,18 | 997,78 | 4.118,96 | 350,11 | 996,79 | 177,28 | 34,02 | 1.558,21 | 5.677,17 | 13^ | 5.677,17 | 113.543,32 | ||||
2025 | 6 | 0 | 37.454,20 | 11.973,31 | 13.815,52 | 63.243,03 | 5.375,66 | 15.304,81 | 2.127,40 | 408,29 | 23.216,16 | 86.459,19 | 6 | 43.229,59 | 864.591,89 | 1.879.007,46 | |
2025 | 6 | 1 | 39.701,45 | 11.973,31 | 13.815,52 | 65.490,28 | 5.566,67 | 15.848,65 | 2.255,04 | 408,29 | 24.078,65 | 89.568,93 | 6 | 44.784,47 | 895.689,34 | ||
2025 | 13^ | 3.308,45 | 997,78 | 4.306,23 | 366,03 | 1.042,11 | 187,92 | 34,02 | 1.630,08 | 5.936,31 | 13^ | 5.936,31 | 118.726,23 | ||||
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità | 2026 | 7 | 0 | 51.980,94 | 12.860,49 | 13.815,52 | 78.656,95 | 6.685,84 | 19.034,98 | 2.952,52 | 438,54 | 29.111,88 | 107.768,83 | 7 | 62.865,15 | 1.257.303,05 | 2.347.594,84 |
2026 | 5 | 1 | 55.099,80 | 12.860,49 | 13.815,52 | 81.775,81 | 6.950,94 | 19.789,75 | 3.129,67 | 438,54 | 30.308,90 | 112.084,71 | 5 | 46.701,96 | 934.039,26 | ||
2026 | 13^ | 4.591,65 | 1.071,71 | 5.663,36 | 481,39 | 1.370,53 | 260,81 | 36,55 | 2.149,27 | 7.812,63 | 13^ | 7.812,63 | 156.252,53 | ||||
2027 | 12 | 1 | 55.099,80 | 12.860,49 | 13.815,52 | 81.775,81 | 6.950,94 | 19.789,75 | 3.129,67 | 438,54 | 30.308,90 | 112.084,71 | 12 | 112.084,71 | 2.241.694,22 | 2.397.946,75 | |
2027 | 13^ | 4.591,65 | 1.071,71 | 5.663,36 | 481,39 | 1.370,53 | 260,81 | 36,55 | 2.149,27 | 7.812,63 | 13^ | 7.812,63 | 156.252,53 | ||||
2028 | 7 | 1 | 55.099,80 | 12.860,49 | 13.815,52 | 81.775,81 | 6.950,94 | 19.789,75 | 3.129,67 | 438,54 | 30.308,90 | 112.084,71 | 7 | 65.382,75 | 1.307.654,96 | 2.441.105,54 | |
2028 | 5 | 2 | 58.218,66 | 12.860,49 | 13.815,52 | 84.894,67 | 7.216,05 | 20.544,51 | 3.306,82 | 438,54 | 31.505,92 | 116.400,59 | 5 | 48.500,25 | 970.004,91 | ||
2028 | 13^ | 4.851,56 | 1.071,71 | 5.923,26 | 503,48 | 1.433,43 | 275,57 | 36,55 | 2.249,02 | 8.172,28 | 13^ | 8.172,28 | 163.445,66 | ||||
2029 | 12 | 2 | 58.218,66 | 12.860,49 | 13.815,52 | 84.894,67 | 7.216,05 | 20.544,51 | 3.306,82 | 438,54 | 31.505,92 | 116.400,59 | 12 | 116.400,59 | 2.328.011,79 | 2.491.457,45 | |
2029 | 13^ | 4.851,56 | 1.071,71 | 5.923,26 | 503,48 | 1.433,43 | 275,57 | 36,55 | 2.249,02 | 8.172,28 | 13^ | 8.172,28 | 163.445,66 | ||||
2030 | 7 | 2 | 58.218,66 | 12.860,49 | 13.815,52 | 84.894,67 | 7.216,05 | 20.544,51 | 3.306,82 | 438,54 | 31.505,92 | 116.400,59 | 7 | 67.900,34 | 1.358.006,88 | 2.534.616,24 | |
2030 | 5 | 3 | 61.337,52 | 12.860,49 | 13.815,52 | 88.013,53 | 7.481,15 | 21.299,27 | 3.483,97 | 438,54 | 32.702,94 | 120.716,47 | 5 | 50.298,53 | 1.005.970,57 | ||
2030 | 13^ | 5.111,46 | 1.071,71 | 6.183,17 | 525,57 | 1.496,33 | 290,33 | 36,55 | 2.348,77 | 8.531,94 | 13^ | 8.531,94 | 170.638,79 | ||||
2031 | 12 | 3 | 61.337,52 | 12.860,49 | 13.815,52 | 88.013,53 | 7.481,15 | 21.299,27 | 3.483,97 | 438,54 | 32.702,94 | 120.716,47 | 12 | 120.716,47 | 2.414.329,36 | 2.584.968,15 | |
2031 | 13^ | 5.111,46 | 1.071,71 | 6.183,17 | 525,57 | 1.496,33 | 290,33 | 36,55 | 2.348,77 | 8.531,94 | 13^ | 8.531,94 | 170.638,79 |
Riepilogo oneri
Anno | Onere annuo |
2022 (decorrenza 1° luglio 2022) | 704.580 |
2023 | 1.684.927 |
2024 | 1.842.727 |
2025 | 1.879.007 |
2026 | 2.347.595 |
2027 | 2.397.947 |
2028 | 2.441.106 |
2029 | 2.491.457 |
2030 | 2.534.616 |
2031 | 2.584.968 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori:
(milioni di euro)
S.N.F. | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | c/K | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
c.2 | s | c | 0 | 0,7 | 1,68 | 1,84 | 0 | 0,7 | 1,68 | 1,84 | 0 | 0,7 | 1,68 | 1,84 |
c.2 | e | t/c | 0 | 0,34 | 0,82 | 0,89 | 0 | 0,34 | 0,82 | 0,89 | ||||
c.2 | s | c | 0 | -0,7 | -2,58 | -2,58 | 0 | -0,7 | -2,58 | -2,58 | 0 | -0,7 | -2,58 | -2,58 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri e dei dati considerati dalla RT, che si presentano pienamente coerenti e congrui con quelli previsti dall'articolo 3 e dalla tabella A annessa alla legge n. 27/1981, in relazione alla progressione del trattamento economico spettante al personale di magistratura (articolato in classi di avanzamento e scatti biennali) nelle misure vigenti aggiornate al DPCM 25 gennaio 2021, andrebbero solo richieste conferme in merito agli elementi indennitari aggiuntivi alla Indennità integrativa Speciale (I.I.S.), indicati dalla RT nell'ambito del trattamento economico fondamentale e la specificazione degli oneri posti a carico della Amministrazione(10) , come peraltro previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..
Con specifico riferimento alla decorrenza dell'onere, andrebbe confermato che le procedure concorsuali, per cui la norma autorizza l'avvio già nel 2021, giungano ad esito entro il primo semestre del 2022, atteso che la decorrenza ivi indicata dalla RT espone un onere relativamente al medesimo anno solo a partire dal mese di luglio per 6 mensilità.
Inoltre, nulla avendo da riferire anche in merito alla prospettazione dell'onere in un orizzonte decennale, come peraltro previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di disposizioni concernenti il pubblico impiego, andrebbe soltanto confermato che alcun adeguamento andrà conseguentemente effettuato relativamente agli stanziamenti per spese di funzionamento in connessione alle dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) e in relazione agli oneri prevedibili per espletamento delle procedure concorsuali, potendo al tal fine avvalersi delle risorse già previste dalla legislazione vigente.
In relazione all'esigenza rilevata di copertura degli ordinari fabbisogni delle procure per via dell'istituzione delle figure dei procuratori delegati europei, si richiamano le osservazioni formulate a suo tempo(11) per cui, a meno che le funzioni di procura ordinariamente svolte in precedenza dagli stessi non fossero state integralmente assorbite dagli altri procuratori in servizio nel medesimo ufficio, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'istituzione della procura europea avrebbe imposto un incremento degli organici.
Quanto ai profili di copertura, posto che la norma dispone il ricorso alla decurtazione dei fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021/2023, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti previsti per il ministero della giustizia, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti su tali stanziamenti per il 2022 e dal 2023, nonché rassicurazione circa l 'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati da parte del medesimo dicastero.
10) In proposito, va detto che il Conto Annuale della R.G.S (aggiornato al 2019) presenta un dato della retribuzione media dei magistrati ordinari pari a 132.766 euro annui lordi, di cui 117.735 di voci stipendiali (Stipendio, IIS, RIA,13a) e 15.031 euro di componenti Indennitarie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018 (Edizione 2020), tavole sul sito internet del dicastero.
11) Nota di Lettura su A.G. n. 204, osservazioni agli articoli 6 e 7: "il previsto esonero del magistrato determinerà giocoforza, riflessi sui fabbisogni di organico che, a meno di non ipotizzare che le relative funzioni possano essere integralmente assorbite dagli altri Procuratori del medesimo ufficio, porterà, prima o poi, a riflettersi sui fabbisogni di reclutamento nella carriera iniziale". Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO», poi Decreto legislativo n. 9 del 2 febbraio 2021; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2021
Articolo 25
(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)
Il comma 1 stabilisce che all’articolo 5-sexies (Modalità di Pagamento) della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), dopo il comma 3 è inserito comma 3-bis in cui si prevede che con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, siano indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di dichiarazione di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere.
Il comma 2 prevede che all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT evidenzia che la proposta normativa che precede mira alla velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi "Pinto" e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l’utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio 1264 e 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario
In particolare, si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall’altro consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento.
Grazie alla digitalizzazione inoltre sarebbe possibile l’acquisizione automatizzata dei metadati relativi ai provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché la gestione della procedura da parte della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento.
La proposta è coerente con analoga proposta presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di pagamenti di indennizzi per irragionevole durata dei processi dinanzi al giudice amministrativo, contabile e tributario, e per indennizzi riguardanti l'ingiusta detenzione e l'errore giudiziario (in relazione ai quali il Ministero della giustizia raccoglie dati a fini statistici).
Il progetto MEF si struttura in modo similare, mirando a sviluppare servizi digitali verso cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni che riguardano l’erogazione di somme di denaro (indennizzi Pinto e risarcimenti a vario titolo), che presuppongono, al pari del progetto del Ministero della giustizia, l’acquisizione in via digitale dei dati necessari alla procedura di pagamento e la loro lavorazione fino all’emissione dell’ordine di pagamento.
Nell’ambito dell’indicato percorso, la RT evidenzia che anche a seguito di un confronto con la competente articolazione amministrativa del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato reputato necessario un intervento normativo di minima incidenza sul complesso articolato della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma di enorme impatto sotto il profilo della gestione delle procedure digitalizzate.
Nello specifico la modifica normativa interessa esclusivamente l’articolo 5-sexies, ivi prevedendosi, tramite l’inserimento di un nuovo comma 3-bis, che con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, siano individuate le modalità tecniche per la presentazione, anche a mezzo di incaricati, dei modelli di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
La RT assicura che la proposta in esame apporta modifiche di natura procedurale tese a velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari tramite la digitalizzazione, confermando che i relativi interventi, connessi all’eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sul punto, evidenzia che la piattaforma per la gestione degli indennizzi "Pinto" è stata già realizzata dalla DGSIA in quanto trattasi di una mera evoluzione della piattaforma già in uso dall’amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia (LSG- SIAMM). Il sistema risulta pertanto già testato e pronto all’utilizzo e in attesa dell’assenso del Consiglio nazionale forense che dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2021.
Conclude confermando che non si prevedono esigenze finanziarie aggiuntive rispetto alle risorse destinate all’informatizzazione della giustizia già previste a legislazione vigente.
Al riguardo, alla luce delle informazioni fornite dalla RT, posto che il rinvio previsto dalla norma a decreti dirigenziali di attuazione, prefigura una digitalizzazione delle procedure di "enorme impatto", per cui al di là della rassicurazione per cui esiste già un sistema testato e pronto all'utilizzo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse disponibili per l'attuazione di tale innovazione, da confrontarsi con la mole di attività necessarie per la gestione dei dati.
Si rinvia all'articolo 28.
Articolo 26
(Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)
L'articolo stabilisce che per l’anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia (FUG) alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all’entrata del bilancio dello Stato nel corso dell’anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell’emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate, limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.
La RT certifica che la proposta normativa è volta a favorire, mediante una modifica temporanea del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (F.U.G.), il finanziamento di interventi urgenti finalizzati, oltre che, nell’immediato, al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologi connessi alla gestione della fase post-emergenziale necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell’interno, all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.
Rileva che la disposizione stabilisce che, per l’anno 2021, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell’anno 2020 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, art. 2 e 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2019, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni.
Le somme versate nel corso dell’anno 2020 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2019, ammontano a complessivi euro 114.126.411,55.
Considerato che resta ferma la percentuale del 2% destinata all’erario, pari ad euro 2.282.528,23 e che l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quinquies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (D.L. "Ristori") comporta oneri pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2021, la somma da ripartire tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia ammonta complessivamente ad euro 110.843.883,32.
La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà al Ministero dell’interno di disporre di una somma pari ad euro 55.421.941,66 e al Ministero della giustizia di una somma pari ad euro 48.403.941,66 (calcolata al netto della prededuzione relativa alla copertura finanziaria in materia di mediazione civile ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 28/2010, pari ad euro 7.018.000 in ragione d’anno), nel corso dell’anno 2021.
SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2414 DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO ANNO 2020
Cap. | Art. | VERSATO | VERSATO | VERSATO | VERSATO |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
2414 | 2 | 103.317.016,41 | 118.485.216,97 | 85.599.601,40 | 69.955.375,50 |
2414 | 3 | 37.790.796,18 | 38.918.430,55 | 30.988.351,85 | 44.171.036,05 |
141.107.812,59 | 157.403.647,52 | 116.587.953,25 | 114.126.411,55 | ||
2% Erario | 2.282.528,23 | ||||
Totale da ripartire | 111.843.883,32 | ||||
Al netto degli oneri di cui all’art. 23-quinquies D.L. 137/2020 | 1.000.000 | ||||
Totale | 110.843.883,32 | ||||
quota spettante al Min. Interno | 55.421.941,66 | ||||
quota spettante al Min. Giustizia | 55.421.941,66 | ||||
Pre-deduzione mediazione civile | 7.018.000,00 | ||||
Spettanza Giustizia | 48.403.941,66 | ||||
Conclude assicurando che la proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, pur considerando che la norma si iscrive appieno nell'ambito degli effetti di entrata già scontati dai tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente, in relazione al previsto riversamento delle risorse iscritte nel F.U.G. in conto 2021 - ivi trattandosi, peraltro, di entrate cd. "non stabilizzate", ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis della legge di contabilità(12) , cui, pertanto, non si raccordano già specifici stanziamenti di spesa(13) - si osserva che la norma generale qui derogata espressamente, prevede che comunque almeno un terzo delle somme sia destinato rispettivamente al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Interno. Tuttavia la norma derogata per quanto riguarda il dicastero dell'Interno fa salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Posto che la RT non fa cenno a tali fondi, andrebbe chiarito se viene comunque fatta salva l'alimentazione degli stessi o se invece soltanto per l'anno 2021 si determinerà un minore afflusso di risorse agli stessi. In tal caso andrebbero anche fornite rassicurazioni circa l'assenza di tensioni finanziarie nei due fondi conseguenti alla diminuzione di risorse disponibili.
Ad ogni modo, dal momento che le risorse in questione sono espressamente destinate al finanziamento di interventi dichiaratamente urgenti e volti al superamento dell’emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni dei dicasteri della giustizia e dell'Interno, e delle Forze di polizia interessate, limitatamente all’integrazione delle risorse destinate alle sole spese di funzionamento, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei fabbisogni di spesa per ciascuna Amministrazione e centro di responsabilità, fornendosi elementi di valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse che vengono assegnate rispetto alle loro reali esigenze aggiuntive previste per il 2021. Per quanto riguarda l'integrazione delle spese di funzionamento delle forze di polizia, andrebbero forniti ragguagli sulle ragioni alla base di tale esigenza, posto che si tratta di una tipologia di spesa che dovrebbero trovare copertura con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Ciò detto, rammentandosi che ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge di contabilità, gli stanziamenti iscritti in bilancio dovrebbero essere sempre calibrati sugli obiettivi definiti con gli atti della programmazione, riflettendosi questi a "specchio" negli fabbisogni finanziari per gli interventi previsti(14) .
12) L’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e corrispondentemente in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La procedura, cosiddetta di “stabilizzazione”, rende disponibili già a inizio anno gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Circolare n. 2 del 2021.
13) In tal senso, eccezion fatta per le entrate "stabilizzate" ex articolo 23, comma 1-bis della legge di contabilità, il meccanismo delle riassegnazioni opera ab initio, sostanzialmente, in maniera "neutrale" rispetto ai saldi tendenziali, con una tecnica contabile "bilanciante", per cui solo al loro accertamento in conto "entrata" segue la devoluzione immediata alla finalizzazione di spesa prevista dalla legislazione vigente, con il conseguente aggiornamento dei tendenziali per l'esercizio. Ad inizio esercizio, i relativi capitoli di bilancio, invece indicati per mera memoria, cioè privi di previsione di entrata e, conseguentemente, della spesa per l'importo corrispondente che risulterà solo all'esito della riassegnazione. Cfr. Articolo 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 469/1999.
14) Sul punto, va evidenziato che le somme versate allo Stato da ex Equitalia Giustizia (ora e.p.e. Agenzia delle Entrate -riscossione) avrebbero dovuto essere destinate costantemente negli anni (art. 2 del DL n. 143/2008) il seguente criterio: in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell’interno; in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della giustizia;1/3all’entrata del bilancio dello Stato. Le quote di riassegnazione vengono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 7 dell’art. 2 del DL n. 143/2008 e art. 7 del DM n. 127/2009). L'ultimo decreto di variazione, in attuazione del riparto 2019, emanato il 30 dicembre dello stesso anno, assegnava alla spesa in conto esercizio 2019 per: 70, 3 milioni di euro al dicastero della Giustizia (capitoli nn.1614 (Gestione mense di servizio per il personale dell’amministrazione penitenziaria, acquisti generi), 1674 (Spese per acquisto di beni e servizi), 1687 (Manutenzione ordinaria degli immobili, 1762 (Spese per il pagamento di canoni e utenze, spese di pulizia, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi), 1777 (Spese per il trasporto dei detenuti e degli internati e del relativo personale di scorta),1675 (Spese per acquisto di beni e servizi),1462 (Spese per acquisto di beni e servizi),1501(Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo) e1451(Spese per acquisto di beni e servizi),1550 (Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), 7211 (Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di quelli esistenti),2061 (Spese per acquisto di beni e servizi),2062 (Spese per acquisto di beni e servizi),1360(Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, indennità); al dicastero dell'Interno per 77,3 milioni di euro (capitoli nn. 2955 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2625 (Retribuzione ai sanitari incaricati delle visite al personale che svolge la propria attività), 2644 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2624 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2680 (Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene), 2705 (Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili), 2721(Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale), 2737 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2811 (Spese per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione della pubblica sicurezza), 7456 (Acquisto impianti, armamenti, attrezzature e automezzi), 7462 (Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo della polizia stradale), 2645 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2681(Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene), 2706 (Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili), 2738(Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 7459 (Spese di investimento per interventi e iniziative urgenti volti a garantire la sicurezza urbana),2646 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2707 (Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili), 2731 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2657 (Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza. spese per riviste, conferenze, mostre, attività promozionali), 2535 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2553 (Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili), 2557 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2529 (Competenze accessorie al personale delle altre Forze di Polizia al netto dell'imposta regionale sulle attività), 2555 (Spese per il funzionamento della scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia - spese per i corsi ecc), 2647 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2558 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie, 2819 (Spese per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione della pubblica sicurezza), 2543 (Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto agli agenti della Forza pubblica - esclusi gli appartenenti, ecc), 2554 (Spese per il vitto dei soggetti ristretti nelle camere di sicurezza), 2648(Spese per acquisto di beni e servizi), 2741 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2536 (Spese per acquisto di beni e servizi), 2742 (Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie), 2818 (Spese inerenti le esigenze correnti di funzionamento delle Forze di Polizia connesse alla tutela dell'ordine), 2840 (Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano), 1951 (Spese per il vettovagliamento, per l'acquisto e la custodia del vestiario e dell'equipaggiamento), 1982 (Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali), 7326 (Acquisto di attrezzature per i centri operativi nazionali e territoriali. acquisto di impianti, apparati e, ecc,) 2371 (Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, ecc), 2950 (Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale), 7600 (Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento), con l'aggiunta di una quota residua di 34.470 euro al assegnata dicastero dell'ambiente, lasciando circa 7 milioni di euro in conto entrata al bilancio dello Stato. Cfr. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2019.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Articolo 27
(Disposizione transitoria)
La disposizione prevede che gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.
La RT in premessa certifica che al Capo III sono contemplate le disposizioni transitorie e finanziarie.
Sull’articolo, evidenzia esso reca una disposizione transitoria, che prevede che si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021 gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19. La norma ha l’obiettivo di consentire la realizzazione degli strumenti ed istituti previsti col presente decreto, vale a dire la piattaforma, la formazione dell’elenco e la formazione degli esperti, tutti diretti all’operatività ed efficacia della disciplina stragiudiziale anche in ambito del diritto fallimentare.
Assicura che la norma è di natura ordinamentale e non rileva sotto il profilo finanziario.
Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, nulla da osservare.
Articolo 28
(Disposizioni finanziarie)
Il comma 1 prevede che dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT conferma che l’articolo reca le disposizioni finanziarie che prevedono che dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la clausola di neutralità indicata dalla norma prevede espressamente che le Amministrazioni interessate dalle norme contenute nel provvedimento in esame debbano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, occorre non di meno formulare alcune osservazioni a carattere, per così dire, "metodologico", al fine di consentire, in particolare, prime stime circa l'impatto ipotizzabile sui fabbisogni di funzionamento e sulle ricadute per le Amministrazioni.
In tal senso, limitandosi ai profili di stretta competenza, si rammenta che il ricorso a clausole di neutralità, imporrebbe l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, laddove è stabilito che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino alle siffatte clausole, le RT debbano contenere una "valutazione" degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'esposizione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, restando precluso il ricorso alle suddette clausole in presenza di spese di natura "obbligatoria".
Al contrario, risolvendosi tali clausole in mere e indimostrate affermazioni di "principio", prive di dimostrata fondatezza, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo(15) , circostanza che si traduce di fatto per le Amministrazioni centrali, nel rinvio della valutazione degli effetti finanziari delle nuove norme solo al momento dalla costruzione della Sezione II della legge annuale di bilancio prevista per il triennio successivo alla loro approvazione, relativamente alle componenti riferibili sia ad oneri inderogabili che all' "adeguamento" al fabbisogno degli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente(16) .
Il profilo indicato si pone in diretta attuazione dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione, ai sensi del quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri debba prevedere i mezzi con cui farvi fronte.
Poi, nel caso del provvedimento in esame, dal momento che gli adempimenti coinvolgono anche gli enti camerali appartenenti al settore pubblico allargato, vale altresì il richiamo all'articolo 19 della legge di contabilità in cui si prescrive che ogni qualvolta nuove norme prevedano oneri ricadenti sui citati enti debbano anche prevede le risorse attraverso cui questi possano farvi fronte a valere dei propri bilanci.
Sul punto è il caso di richiamare l'articolo 97, comma 1, della Costituzione ai sensi del quale si prevede che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento europeo debbano assicurare l'equilibrio dei bilanci e concorrere alla sostenibilità del debito pubblico.
15) Sul punto, è infatti da segnalare il recente intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre – dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020.
16) In particolare, nella circolare diramata alle Amministrazioni dalla R.G.S. per la formulazione delle previsioni da inserire per il triennio 2022/2024 la stessa segnala " la necessità, per le Amministrazioni che propongono richieste di aumento delle spese di fabbisogno, rispetto a quelle autorizzate dalla legislazione vigente, di giustificare sempre le ragioni dell'incremento previsto.... per cui in assenza di un'adeguata motivazione a sostegno (degli incrementi ndr) le proposte non potranno essere assentite" (il grassetto è della Circolare). In tal senso, la R.G.S segnala che " l’analisi volta alla formulazione delle proposte non dovrà essere limitata alla valutazione di eventuali richieste di incremento dello stanziamento, ma dovrà essere ampliata anche alla verifica del mantenimento in bilancio di tutto o parte dello stanziamento in relazione alle effettive esigenze di programmazione e capacità di impegno delle risorse", per cui, allo scopo di agevolare le Amministrazioni nella formulazione delle proposte relative alle spese di fabbisogno per il funzionamento delle strutture, l'I.G.B. una serie di tabelle che espongono l’andamento negli ultimi anni dei costi degli acquisti di beni e servizi, che nel sistema di contabilità economica costituiscono l’aggregato dei costi di gestione oggetto di numerose iniziative di razionalizzazione della spesa, al fine di consentire "un’analisi più approfondita e mirata dei fabbisogni necessari all’acquisto di beni e servizi e la determinazione di stanziamenti calibrati sulle effettive esigenze". Ancora più stringenti va da sé i caveat indicati per la costruzione degli stanziamenti riferibili ad oneri inderogabili, per cui le previsioni "dovranno essere basate sul monitoraggio dell’andamento delle determinanti della spesa e su una stima realistica del loro sviluppo nel prossimo triennio e nel successivo arco di tempo pluriennale, dettagliata in maniera analitica con riferimento all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e all’utenza di riferimento, riportando nella documentazione allegata alle proposte, qualora possibile, le ipotesi sottostanti le stime e ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S.. I.G.B., Previsioni di bilancio per l’anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024 e Budget per il triennio 2022 – 2024. Proposte per la manovra 2022, Circolare n. 16/2021, pagine 5-6.