Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02574
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Atto n. 3-02574
Pubblicato il 8 giugno 2021, nella seduta n. 333
GUIDOLIN , MATRISCIANO , CASTELLONE , D'ANGELO , FERRARA , TRENTACOSTE , GAUDIANO , CAMPAGNA , CROATTI , VANIN , DONNO , PAVANELLI , PRESUTTO , MONTEVECCHI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, qualora tali iscritti si trovino in una delle condizioni di cui al successivo comma 148;
il comma 148 stabilisce, alla lettera a), che la disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni indicate all'allegato B della legge n. 205;
l'allegato B indica alle lettere f) e g) rispettivamente "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e "Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza";
con l'allegato A del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n. 47, si è proceduto alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
in tale allegato, le professioni di cui alle lettere f) "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e g) "Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza" vengono indicate mediante il codice di classificazione ISTAT 5.4.4.3;
tale codice include il codice ISTAT 5.4.4.3.0, che ricomprende la professione di operatore socio-assistenziale (OSA), ma non quella affine, in quanto a funzioni ed a gravosità delle mansioni dell'operatore socio-sanitario (OSS) la quale è, invece, indicata con codice ISTAT 5.3.1.1.0;
ancora, il codice ISTAT 5.4.4.3.0 include le figure di assistente familiare e badante, soggetti che, in presenza dei requisiti di legge, potranno accedere al prepensionamento;
considerato che:
chi svolge l'attività di operatore socio-sanitario correttamente inquadrato dal datore di lavoro con il codice ISTAT 5.3.1.1.0, professione molto faticosa, che differisce da quella dell'OSA per la maggior formazione e responsabilità, nonché per la maggiore gravosità dell'attività lavorativa, viene escluso dalla possibilità, in presenza dei requisiti, di accedere al prepensionamento;
alcuni datori di lavoro per superare il problema hanno squalificato i dipendenti da OSS ad OSA, strada sicuramente pericolosa per i lavoratori (ciò potrebbe avere conseguenze sul loro salario oltre a non essere in linea con le competenze acquisite), che non rende di certo giustizia degli anni già trascorsi nello svolgimento del lavoro di OSS;
tale situazione implica di fatto un'ingiustificata disparità di trattamento tra professioni simili, invero, si ribadisce come entrambe siano caratterizzano per essere faticose e pesanti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, nonché se ne sia a conoscenza, e quale valutazione stia facendo la "Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui funzionamento è stato prorogato fino a dicembre 2021;
se intenda porre in essere opportuni interventi di carattere normativo anche al fine di aggiornare e integrare le indicazioni di cui all'allegato A del suddetto decreto ministeriale 5 febbraio 2018, ricomprendendo anche gli operatori socio-sanitari.