Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 405 del 19/05/2021

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Esame e rinvio)  

 

     Il presidente PESCO comunica che, sulla pagina web della Commissione, sono pubblicati i documenti recanti osservazioni in relazione all'esame del disegno di legge in titolo depositati nel corso di audizioni, nonché richiesti in forma scritta alle associazioni non audite.

 

            La Commissione prende atto.

 

Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 1 approva, al comma 1, il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale.

Al riguardo, alla lettera h) del comma 2, viene indicato che le risorse assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riferiscono alle annualità dal 2022 al 2026, ma, al punto 1 successivo, con riferimento ai contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo viene inserita una dotazione di 200 milioni per l'anno 2021. Sul punto, al fine di ricomprendere le esatte annualità tra quelle oggetto di assegnazione, occorre acquisire l'avviso del Governo.

Il comma 3 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del cosiddetto superbonus rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell’agevolazione.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità per l’attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi.

Il comma 8 prevede che l’attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione del Piano nazionale complementare.

In merito al riparto delle risorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio circa le dotazioni assegnate ai capitoli interessati dei Ministeri coinvolti, nonché relativamente alla spendibilità ed evoluzione della spesa dei singoli investimenti. Quanto al cosiddetto superbonus, invece, rileva che la relazione tecnica si limita a indicare i valori finanziari derivanti dalle stime effettuate, senza fornire in proposito alcun elemento informativo che possa consentire di ripercorrerle agevolmente al fine di verificarne il carattere prudenziale. Segnala poi che la somma degli oneri di cui al presente articolo per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, dovrebbe essere pari a 2.995,93 milioni di euro, come risulta anche dall'allegato prospetto riepilogativo, mentre, invece, il testo del comma 9 li determina in 3.055,53 milioni di euro. Per tali profili, risulta quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti.

L’articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

L’articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all’articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse del Next Generation EU, in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

Al riguardo, sia la copertura prevista dalla legge di bilancio 2021 che quella posta dalla presente norma, a valere sulle risorse previste all'articolo 5, prevedono la sola copertura in termini di saldo netto da finanziarie, in quanto, come riportato dalla relazione tecnica, l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto è già considerato nelle previsioni tendenziali del Documento di economia e finanza (DEF) 2021. Osserva che l'aver incluso nelle previsioni tendenziali del DEF 2021 l'impatto della misura in questione non sembra sufficiente e coerente con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, per cui alla relazione tecnica dei disegni di legge deve essere allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Infatti, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, occorre dare riscontro circa l'impatto di ogni singola disposizione, non potendo ritenersi sufficiente la generica rassicurazione che la misura è già stata inclusa nelle previsioni tendenziali senza che ne sia fornita separata evidenza.

L’articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l’attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno–Reggio Calabria.

In merito all'articolo 4, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, per cui non risulta possibile una sua valutazione. Inoltre, rileva che la relazione tecnica non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

L’articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento; reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie; incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021; provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, evidenzia che la somma degli oneri in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021, così come indicati agli articoli 1, 3 e 4, risulta pari a 6.340,13 milioni, mentre il presente articolo, al comma 2, determina oneri pari a 6.290,13 euro e predispone la relativa copertura su tale importo. Sul punto appare necessario un chiarimento, atteso che, in base ai predetti calcoli, vi sarebbe una mancata copertura degli oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2021. La differenza sembra da attribuirsi all'articolo 1, il cui comma 9 prevede oneri superiori a quelli che dovrebbero derivare dalle sue singole disposizioni. Rileva altresì che non risulta possibile effettuare una verifica degli oneri in termini di indebitamento netto (e fabbisogno), atteso che agli articoli 2 e 4 non vengono esposti gli effetti delle misure sul predetto saldo per gli anni successivi al 2024.

Il comma 1 determina poi, entro limiti massimi annui, gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento in base all'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021. Rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utili per la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano emissioni), per gli effetti sui saldi di finanza pubblica nell'arco temporale considerato e per la previsione, dal 2033, dell'onere a regime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati n. 391 e alla Nota di lettura n. 223 del Servizio del bilancio del Senato.

Successivamente, dopo essersi riservato la nomina di un relatore per il prosieguo dell'esame del provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

 

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad una successiva seduta.

 

Il PRESIDENTE ricorda poi che, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al provvedimento in esame è stato fissato per le ore 16 di giovedì 27 maggio 2021.

 

La Commissione prende atto.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.