Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 235 del 08/04/2021

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Esame e rinvio)

 

     Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV))  riferisce sul decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021. In particolare, la proroga riguarda:

•          l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;

•          l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;

•          per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L'articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

L'articolo 4 introduce l'obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l'osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l'assegnazione a mansioni diverse che non implichino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui ciò non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 5, novellando l'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.

In particolare, l'articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l'ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

L'articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

L'articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.

Il Capo III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l'articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate - con una prova orale facoltativa - per i concorsi banditi nel periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia

L'articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. L’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

 

Il PRESIDENTE ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali.

 

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) osserva che si potrebbe fare riferimento all'elenco di audizioni già proposte sull'affare assegnato n. 755, relativo ai profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2, per l'economia dei lavori della Commissione.

Del resto, la questione del passaporto vaccinale sarà affrontata anche nell'ambito dell'esame in sede consultiva degli atti dell'Unione europea sul certificato verde digitale, già all'ordine del giorno della Commissione.

 

Il PRESIDENTE, considerando meritevole di approfondimento la proposta avanzata dal senatore Augussori, propone di discuterla in una riunione dell'Ufficio di presidenza che sarà fissata per la prossima settimana. Ritiene in ogni caso indispensabile approfondire la questione di rilevanza costituzionale circa la possibilità di adottare misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 - in deroga a quelle vigenti - attraverso le deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Propone pertanto di fissare per le ore 14 di lunedì 12 aprile, il termine entro cui indicare i soggetti da convocare in audizione, nel numero di non più di due per ciascun Gruppo.

 

La Commissione conviene.

 

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) segnala la necessità di approfondire in modo particolare, nel corso delle audizioni, l'aspetto segnalato dal Presidente.

 

Il PRESIDENTE, nel concordare con le considerazioni del senatore Bressa, ritiene opportuno concentrarsi su questo elemento di novità, considerato che invece la questione generale del ricorso alla decretazione d'urgenza nell'ambito del contrasto all'emergenza sanitaria è già stata ampiamente affrontata.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.