Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05142
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Atto n. 4-05142
Pubblicato il 24 marzo 2021, nella seduta n. 307
PIRRO , CASTELLONE , PELLEGRINI Marco , VANIN , CROATTI , MAUTONE , ROMANO , GAUDIANO , FERRARA , NATURALE , MATRISCIANO , DONNO , PISANI Giuseppe , TRENTACOSTE - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
la ECM (educazione continua in medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale ed è anche un diritto-dovere a cui sono tenuti tutti gli operatori sanitari, senza nessuna esclusione o arbitraria limitazione;
il decreto ministeriale 9 agosto 2019 recita testualmente all'art. 5, comma 1: "Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403";
nel documento predisposto dal comitato centrale con delega alla formazione continua si legge che l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti (MFT) non è legato ad alcuna professione sanitaria di riferimento e nella premessa al testo viene citata la seguente sintesi: "sì formazione continua ECM anche per gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art.1 del DM 9 agosto 2019; per gli iscritti all'elenco speciale a esaurimento dei MFT di cui all'articolo 5 dello stesso DM , formazione continua non ECM, a cura di ordini e Federazioni";
la FIMFT composta dalle associazioni AIMFI, AIMTES e AMS, ha manifestato in più occasioni l'improrogabile necessità da parte della categoria dei MFT di accedere ai corsi ECM, in virtù dell'attuale normativa che annovera espressamente la figura dei MFT iscritti nell'elenco speciale all'interno della categoria "professioni sanitarie" ex art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018, come si legge online su "sanitainformazione" il 24 luglio 2020;
considerato che:
quella del massaggiatore e massofisioterapista è una professione sanitaria che da 50 anni concorre alla tutela della salute pubblica in area riabilitativa. Purtroppo, l'indeterminatezza del quadro giuridico ha generato un clima di forti tensioni ai danni di questa categoria, come riportato in un articolo su "la Repubblica" il 22 gennaio 2021;
nonostante la disciplina vigente abbia voluto superare l'indeterminatezza del quadro giuridico, lo status giuridico del MFT appare ancora una vexata questio;
la chiarezza estrema della natura sanitaria delle prestazioni dei MFT è corroborata dai lavori preparatori della legge n. 145 del 2018 (art. 1, comma 537) che ha inserito il suddetto comma 4-bis dove si parla specificamente di "professioni sanitarie di riferimento". In altri termini dalle relazioni allegate alla legge n. 145 del 2018 emerge chiaramente che l'elenco speciale è stato creato dal legislatore proprio in quanto la legge n. 3 del 2018 ("legge Lorenzin") aveva reso obbligatoria l'iscrizione negli albi delle sole professioni sanitarie, per cui il legislatore ha ritenuto doveroso chiarire la natura sanitaria della figura del MFT e i requisiti per operare;
alla luce dell'attuale contesto normativo è innegabile che il legislatore ha ritenuto di intervenire anche in favore di quei lavoratori, che pur avendo esercitato una professione sanitaria per diversi anni, a seguito dell'istituzione dei nuovi albi professionali, non potevano iscriversi per mancanza di titolo idoneo, con il rischio di essere denunciati per esercizio abusivo nel caso di attività libero-professionale o, di essere licenziati. L'art.1, comma 537, della legge n. 145 del 2018 ha infatti modificato l'art. 4 della legge n. 42 del 1999 sancendo al comma 4-bis che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli, coloro che svolgono o abbiano svolto alla data di entrata in vigore della legge n. 145, in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, attività professionale riferibili ad una figura sanitaria, almeno per un periodo di 36 mesi nell'ultimo decennio anche se non continuativi, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento purché si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini TSRM (tecnici sanitari di radiologia medica) o PSTRP (professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione);
il Ministero della salute, quando ha sancito che il massofisioterapista, in possesso di uno dei titoli di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, è equipollente al fisioterapista ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base, ha previsto che la stessa equipollenza valga per tutti i titoli di MFT conseguiti in base alla legge n. 403 del 1971 a prescindere dalla data di conseguimento come chiarito ex multis dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 1105/2015, nonché dal TAR Umbria, sentenza n. 48/2021;
di conseguenza l'affermazione secondo cui tutti i MFT sarebbero riconducibili all'ambito degli operatori di interesse sanitario è pertanto smentita poiché risulta evidente che i MFT iscritti nell'elenco speciale rientrano attualmente a ogni effetto di legge nelle professioni sanitarie della riabilitazione e sono quindi sottoposti al pari di tutte le professioni sanitarie all'obbligo di formazione continua,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per provvedere ad una modifica nel senso auspicato.