Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2144

Art. 41.

(Fondo per le esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.