Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2144

Art. 36.

(Misure urgenti per la cultura)

1. Il fondo per la parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro.

2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « spettacoli, fiere, congressi e mostre » sono sostituite dalle seguenti « spettacoli e mostre ».

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.

4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 25 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 105 milioni di euro per l'anno 2021 ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.