Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2144
Azioni disponibili
Art. 34.
(Misure a tutela delle persone con disabilità)
1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato « Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.
3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole « 35 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti parole « e 20 milioni per l'anno 2021 »;
b) le parole « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite con le seguenti « entro il 31 dicembre 2021 ».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.