Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2144

Art. 28.

(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato
per l'emergenza COVID-19)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: « 800.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1,8 milioni di euro »;

b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:

« 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere »;

c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

« 7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione. »;

f) all'articolo 55, comma 8, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

g) all'articolo 56, comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

h) all'articolo 57, il comma 5 è abrogato;

i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:

« 4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. »;

j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:

« 5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). »;

k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) è così sostituita:

« a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021; »;

l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: « 3 milioni di euro », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro »;

m) all'articolo 61, comma 2, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 », nonché, dopo le parole « all'annualità 2020 », sono aggiunte le parole: « e all'annualità 2021 ».