Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2144

Art. 26.

(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.