Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2144

Art. 21.

(Covid Hotel)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Regioni

Quota d'accesso ANNO 2020

Riparto risorse sulla base della quota di accesso

PIEMONTE

7,36%

3.800.226

VALLE D'AOSTA

0,21%

108.383

LOMBARDIA

16,64%

8.588.421

BOLZANO

0,86%

442.834

TRENTO

0,89%

459.360

VENETO

8,14%

4.201.177

FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

1.065.248

LIGURIA

2,68%

1.383.277

EMILIA ROMAGNA

7,46%

3.848.289

TOSCANA

6,30%

3.250.291

UMBRIA

1,49%

768.854

MARCHE

2,56%

1.322.687

LAZIO

9,68%

4.994.037

ABRUZZO

2,19%

1.129.938

MOLISE

0,51%

264.809

CAMPANIA

9,30%

4.799.738

PUGLIA

6,62%

3.416.825

BASILICATA

0,93%

482.138

CALABRIA

3,19%

1.646.304

SICILIA

8,16%

4.211.293

SARDEGNA

2,74%

1.415.871

TOTALE

100,00%

51.600.000