Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2144
Azioni disponibili
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. »;
b) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. »;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente: « All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1. ».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 299 le parole « 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021 » e le parole « 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021 »;
b) al comma 312 le parole « nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA »;
c) il comma 313 è sostituito dal seguente: « All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299. ».