Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 206 del 10/12/2020
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
l'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 ha previsto, in caso di promulgazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, una delega al Governo per adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
a seguito dell'esito positivo del referendum confermativo del 20-21 settembre 2020 è stata promulgata la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, entrata in vigore il 5 novembre 2020;
il citato articolo 3 ha fissato, quali princìpi e criteri direttivi di delega:
- ai fini dell'elezione della Camera dei deputati, la costituzione, nelle circoscrizioni del territorio nazionale di un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché l'applicazione dei princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;
- ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, la suddivisione del territorio nazionale nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché l'applicazione dei princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.
lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (art. 1 – Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (art. 2 – Tabelle B.1 e B.2) e, all'articolo 3, disposizioni su variazioni territoriali che dovessero intervenire prima della convocazione dei comizi,
considerato che
i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, comma 1 e 2, della legge n. 165 del 2017 delineano con sufficiente chiarezza il perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo, pur residuando necessariamente per il legislatore delegato un certo margine di discrezionalità nell'individuazione della soluzione ottimale per ciascuna circoscrizione;
la disciplina di delega individua infatti, accanto ad alcuni criteri obbligatori, anche criteri da applicare di norma, quali l'omogeneità del bacino territoriale sotto gli aspetti economico-sociali e delle caratteristiche storico-culturali, la continuità del territorio di ciascun collegio, nonché il mantenimento dell'integrità del territorio comunale;
in tal senso, così come per l'originario esercizio della delega nel 2017, se alcune potenziali criticità sono direttamente ascrivibili alla meccanica applicazione dei criteri di delega, in altri casi le soluzioni individuate nell'ambito dello schema di decreto si prestano a valutazioni di opportunità in comparazione con altre soluzioni, parimenti compatibili con i criteri di delega, che possono risultare per alcuni aspetti meglio rispondenti alle specifiche esigenze di coerenza e omogeneità dei bacini elettorali;
valutata favorevolmente la scelta del Governo di non esercitare alcuna forma di discrezionalità politica rispetto al disegno dei collegi elettorali, presentato dalla Commissione sulla base di decisioni tecniche, al fine di assicurare la massima neutralità politica nella delimitazione territoriale dei collegi stessi;
valutato, altresì, favorevolmente l’impegno del Governo ad assicurare la massima trasparenza nell’adozione dello schema di decreto legislativo in esame, promuovendo la conoscibilità del disegno dei collegi uninominali e plurinominali, favorendo il controllo della ragionevolezza delle scelte assunte e della conformità delle stesse ai criteri di delega, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di informazioni sui siti web istituzionali;
rilevato che l'applicazione del vigente sistema elettorale misto a un Parlamento sensibilmente ridotto nella sua composizione rende da un lato più difficoltoso il rispetto contestuale di tutti i principi e criteri di delega, imponendo di operare delle scelte e, dall'altro, incontra limiti strutturali che non possono essere superati;
ritenuto di proporre una diversa composizione dei collegi plurinominali per la Camera dei deputati che interessano la Città metropolitana di Roma;
evidenziato altresì, con riferimento alla regione Friuli - Venezia Giulia, come il numero degli elettori appartenenti alla minoranza linguistica slovena non risulti sufficientemente elevato da consentire di definire i collegi in termini tali da garantire di per sé la rappresentanza dei candidati espressione di tale minoranza,
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
con riferimento alla proposta di riordino dei collegi plurinominali per la Camera della circoscrizione Lazio 1, laddove l'unico collegio mono-comunale sarebbe il P01, assumendo la necessità di ricomprendere in almeno due collegi plurinominali territori del Comune di Roma e territori di altri comuni, si ritiene che la soluzione prospettata, anche in considerazione delle necessità di spostamento legate alla campagna elettorale e la coesione socio-culturale, vedrebbe una situazione di disagio per quanto riguarda il collegio plurinominale P03, sia in termini di distanze, sia in termini di direzioni nell'asse dei trasporti. Inoltre, anche sul piano dell'omogeneità socio-culturale, sarebbe preferibile collegare il collegio uninominale U04 al collegio uninominale U08, considerata la presenza nel collegio U04 del Comune di Ciampino, più affine ai comuni dei Castelli Romani; inoltre, l'asse di trasporto pubblico e il flusso pendolare tra l'area dei Castelli e la città di Roma suggerisce una maggiore omogeneità di problematiche sociali e politiche tra i collegi U08 e U04. Si dovrebbe considerare anche che storicamente c'è più affinità tra i collegi uninominali U09 e U08. L'unico vantaggio nell'ipotesi predisposta sarebbe nell'accorpamento dei comuni di Ardea e Pomezia, che avrebbero, in realtà, trovato più consona collocazione nello stesso collegio uninominale, sebbene si comprendano le motivazioni prettamente numeriche della scelta operata. Si propone perciò la seguente distribuzione dei collegi uninominali, che comporterebbe differenze minime di popolazione rispetto alla soluzione proposta dal Governo:
- al collegio plurinominale 1 – P01 i collegi uninominali Lazio 1 – U01, Lazio 1- U02 e Lazio 1 - U03 (più omogenei sul piano sociale): 1.187.904 abitanti (32,79 per cento) contro 1.163.634 (32,12 per cento)
- al collegio plurinominale 2 – P02 i collegi uninominali Lazio 1 – U04, Lazio 1 – U08 e Lazio 1 – U09: 1.238.779 abitanti (34,20 per cento) contro 1.258.261 (34,73 per cento)
- al collegio plurinominale 3 – P03 i collegi uninominali Lazio 1 – U05, Lazio 1 – U06 e Lazio 1 - U07: 1.195.928 abitanti (33,01 per cento) contro 1.200.716 (33,15 per cento);
e la seguente raccomandazione:
con riferimento alla determinazione dei collegi uninominali della regione Friuli - Venezia Giulia per l’elezione della Camera, si chiede di valutare se soluzioni alternative rispetto a quella individuata siano suscettibili di permettere un migliore accesso alla rappresentanza dei cittadini espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001.