Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 199 del 17/11/2020
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(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
(Esame e rinvio)
Il relatore GARRUTI (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Perilli, che reca una modifica all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo e introduce alcune novelle alla legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 75 della Costituzione, al fine di prevedere che, qualora la proposta soggetta a referendum sia approvata, il legislatore non possa introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, delineando una evoluzione giurisprudenziale che ha concorso alla diffusione di un orientamento secondo il quale, pur con varia argomentazione, ravvisa la vincolatività per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante il referendum ex articolo 75 della Costituzione. Tale sentenza ha altresì tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, benché non predeterminato, ma flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla "situazione" in cui il corpo referendario abbia espresso il suo puntuale dissenso rispetto a una normativa. Ha infatti ravvisato: "un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto".
Dunque, la proposta in esame aspira a superare questa indeterminatezza temporale e a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario a un periodo temporale di cinque anni, ripristinando così la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del referendum. Infatti, la legge n. 352 del 1970 sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.
L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 352 del 1970. In particolare, con una novella all'articolo 33, terzo comma, si prevede che, non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per la deliberazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, i promotori depositino una memoria concernente l'intento perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di rispristino sostanziale o formale della normativa abrogata. Si segnala, in proposito, che la menzione di un "divieto di ripristino" esprime un concetto diverso da quello profilato dalla novella costituzionale sopra ricordata, la quale prevede non un divieto, ma un aggravio procedimentale per il ripristino.
Con una novella all'articolo 37 si prevede che, nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possano promuovere la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata.
L'articolo 3 novella la legge n. 87 del 1953, introducendo l'articolo 32-bis, in base al quale, per i profili richiamati al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può essere promossa dai promotori del referendum di cui al medesimo articolo 75. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del referendum possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.
Inoltre, prevede che nelle more della definizione del giudizio, sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario.
L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.
Poiché le disposizioni illustrate incidono sia sulla Costituzione, sia su leggi ordinarie, ritiene opportuno riformulare gli articoli 2 e 3 in modo tale da inserire le relative disposizioni direttamente nel corpo del disegno di legge costituzionale, senza novellare fonti di rango inferiore.
Il PRESIDENTE, considerata la complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando il termine per la proposizione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 23 novembre.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.