Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00270

Atto n. 1-00270

Pubblicato il 21 luglio 2020, nella seduta n. 242
Esame concluso nella seduta n. 242 dell'Assemblea (21/07/2020)

BERNINI , MALAN , AIMI , BARBONI , MALLEGNI , GALLIANI , GALLONE , GIAMMANCO , MANGIALAVORI , PICHETTO FRATIN , RIZZOTTI , RONZULLI , VITALI

Il Senato,

premesso che:

con il trattato multilaterale di Città del Capo, promosso dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), si intende creare un complesso di norme omogenee, di standard e di garanzie internazionali, relativamente a beni mobili strumentali quali aeromobili e motori, che abbiano validità sul territorio degli Stati aderenti;

il trattato si compone della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali ("Convention on International Interests in Mobile Equipment") e di tre protocolli riguardanti il materiale aereonautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;

la Convenzione, in particolare, è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata dal 28 Paesi. Il Protocollo sul materiale aeronautico, invece, è entrato in vigore il primo 1° marzo 2006; vi aderiscono, ad oggi, 46 Paesi;

considerato che:

la Convenzione e i relativi protocolli hanno dunque lo scopo di offrire un quadro normativo che semplifichi l'offerta di finanziamento di beni aeronautici mediante una garanzia internazionale che risulta essere particolarmente favorevole per i finanziatori i quali, grazie al meccanismo di iscrizione a un registro telematico internazionale, possono così godere di un diritto di prelazione assoluta sui propri beni mobili dati in locazione alle compagnie aeree: clausola che risulta particolarmente importante per esempio, in caso di insolvenza del debitore;

l'Italia ha firmato la Convenzione e il Protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma, ad oggi, non ha ancora ratificato tali strumenti. L'immediata conseguenza è che, sul mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili hanno costi più alti; finanziatori e debitori non possono pertanto accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico internazionale;

rilevato che:

sono diverse e numerose le garanzie per finanziatori e debitori contenute nel Trattato. Tra queste, la disciplina di efficacia e opponibilità ai terzi della garanzia iscritta nel registro internazionale (art. 3, paragrafo 1) e l'applicabilità della convenzione stessa anche agli elicotteri e alle cellule di aeromobili facenti parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente (Articolo IV, paragrafo 6);

il Protocollo inoltre disciplina, all'articolo XI, le modalità di restituzione del materiale aeronautico in caso di insolvenza del creditore specificando tuttavia che tali modalità si applichino nel caso in cui sia stata effettuata una dichiarazione formale in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX;

l'Unione europea, all'atto dell'adesione, non ha effettuato specifica dichiarazione, lasciando agli Stati membri la competenza della ratifica del Trattato;

la ratifica del menzionato Trattato diverrà importante ed imprescindibile quando esso sarà stato modificato e potenziato; occorre infatti notare che, da diversi anni, ormai le compagnie aeree non sono più obbligate a possedere aeromobili di proprietà. Pertanto, al giorno d'oggi, è possibile fondare una compagnia aerea anche con tutti gli aeromobili in leasing, in condizioni dunque molto semplificate e che richiedono una capacità finanziaria notevolmente ridotta;

tale situazione può costituire elemento di grande criticità poiché sono diverse le compagnie aeree nate e fallite in poco tempo;

la cessazione di attività da parte di una compagnia aerea ha spesso implicato la mancata retribuzione del personale, il mancato versamento dei contributi all'INPS ed al Fondo Volo, il mancato pagamento dei fornitori, senza contare che, spesso, sono venute meno le tutele per i passeggeri che non hanno potuto effettuare i voli che avevano pagato, generando grave danno per la collettività,

impegna il Governo:

1) a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Città del Capo e del relativo Protocollo in materia di materiale aeronautico;

2) ad adottare, all'interno del medesimo disegno di legge, iniziative normative, volte ad innalzare le garanzie economiche necessarie a fondare una compagnia aerea in Italia e nella Comunità Europea, prevedendo, tra l'altro, che una nuova compagnia aerea disponga di buona solidità finanziaria, da dimostrarsi anche, solo a titolo di esempio, tramite la proprietà di aerei;

3) ad attivarsi, per quanto di competenza e anche attraverso accordi internazionali, al fine di stabilire controlli efficaci sulle compagnie aeree che operano in Italia;

4) ad attivarsi al fine di potenziare le funzioni dell'ENAC, affinché l'ente stesso possa svolgere realmente le verifiche sull'adeguatezza ed il rispetto degli standard stabiliti.