Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1840
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Art. 3.
1. Gli oneri sostenuti dalle imprese che ospitano tirocinanti sono deducibili dal reddito d'impresa per un importo pari al 65 per cento del costo sostenuto fino ad un massimo di 9.000 euro lordi annui nell'esercizio in cui sono stati sostenuti o in quote costanti nel medesimo periodo e nei quattro successivi.