Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1840

Art. 2.

1. Al fine di superare il divario tra formazione e mercato del lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dello stesso, è fatto obbligo agli studenti, durante la frequentazione dei corsi di laurea, di partecipare a tirocini formativi e di orientamento remunerati presso le aziende che abbiano stipulato apposite convenzioni con le università.

2. I tirocini sono svolti previa stipula di apposite convenzioni tra i soggetti promotori e i datori di lavoro che ospitano i tirocinanti, nonché con le associazioni rappresentative di categoria.

3. Lo svolgimento dei tirocini è impostato con modalità tali da garantire l'immediato inserimento del tirocinante nel mondo del lavoro alla fine del percorso di studio.

4. Ai tirocinanti sono assicurate le medesime garanzie previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in tema di garanzia assicurativa e tutorato, nonché una remunerazione rapportata al tipo di attività svolta, a carico del datore di lavoro ospitante. La durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, non può essere superiore a ventiquattro mesi e inferiore a dodici mesi, anche non continuativi.

5. Il datore di lavoro, alla fine del percorso formativo, rilascia un attestato di valutazione del progetto elaborato dal tirocinante che può costituire uno degli argomenti della tesi di laurea.

6. Ai tirocinanti sono attributi crediti formativi sulla base delle attività svolte nel corso dei tirocini da utilizzare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla costituzione della società di cui all'articolo 1, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.